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Bundesverwaltungsgericht 14.02.2008 C-5362/2007

14 febbraio 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,078 parole·~5 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità

Testo integrale

Corte II I C-5362/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 febbraio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska Schneider, Stefan Mesmer, cancelliera Paola Carcano. G._______, patrocinato da Patronato S.I.A.S. - Servizio Italiano di Assistenza Sociale per i Servizi Sociali dei Lavoratori,_______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 28 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a G._______, cittadino italiano, nato il _______, che la sua domanda presentata il 28 gennaio 2006, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, con ricorso del 7 agosto 2007 consegnato alla posta l'8 agosto successivo, G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato S.I.A.S. di _______, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce: una copia del verbale della Commissione medico-collegiale di _______ del 29 giugno 2006, una copia della liquidazione della pensione d'inabilità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 18 giugno 2007 ed il referto di una visita specialistica neurologica del 3 agosto 2006, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'amministrazione ha sottoposto l'incarto al Dott. W._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 15 dicembre 2007, ha posto in evidenza la necessità di completare l'istruttoria chiedendo nuovi referti per chiarire la situazione medica a partire dalla primavera 2007 e più precisamente dall'8 maggio 2007 (data del referto rilasciato dal Dott. M._______), che, l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 16 gennaio 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 21 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Pagina 2

tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. W._______ nel suo rapporto del 15 dicembre 2007, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, Pagina 3

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 700.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 28 giugno 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Pagina 4

4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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