Corte II I C-535/2007 {T 0/2} Sentenza del 26 ottobre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa, viale Stazione 2, casella postale 1854, 6501 Bellinzona, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata concernente B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-535/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che in data 16 maggio 2001, B._______, cittadina macedone nata il..., ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Skopje una domanda di visto per la Svizzera tendente al ricongiungimento con il figlio C._______, indicando di essere vedova e casalinga; che con decisione del 15 novembre 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (SPI) ha respinto la succitata richiesta; che con decisione del 20 febbraio 2002, il Consiglio di Stato (CdS) del canton Ticino ha respinto il ricorso interposto da C._______ avverso la suddetta decisione; che in data 10 gennaio 2005, B._______ ha presentato presso la rappresentanza elvetica di Skopje una seconda domanda di visto per la Svizzera in vista di ricongiungersi con il figlio, precisando nel contempo di essere vedova e pensionata; che con decisione del 18 aprile 2005, la SPI ha respinto la suddetta istanza, ritenendo in particolare che la richiedente, vedova dal 1989, ha sempre vissuto in Macedonia, paese in cui possiede i vincoli più stretti e che il figlio non dispone di mezzi finanziari sufficienti per il suo mantenimento, di modo che le condizioni poste dall'art 36 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RS 823.21) per il rilascio di un permesso di dimora a favore di cittadini stranieri che non esercitano un'attività lucrativa non sono adempiute; che in data 28 giugno 2005, il CdS ha respinto il ricorso interposto da C._______ avverso la succitata decisione; che in data 15 novembre 2006, B._______ ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Skopje una domanda di visto turistico per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di 90 giorni presso la figlia A._______; che a sostegno della sua domanda di visto, l'interessata ha prodotto agli atti un'attestazione con la quale essa affermava che la figlia ed il genero si sarebbero assunti tutte le spese relative alla sua visita e si impegnava a fare ritorno in patria allo scadere del visto richiesto; Pagina 2
C-535/2007 che il 27 dicembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione personale della richiedente (che non intrattiene legami personali o professionali stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria) e della situazione socioeconomica prevalente in Macedonia, in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che il fatto che l'interessata insista nel voler ottenere il rilascio di un visto nonostante le parecchie decisioni negative emesse nei suoi confronti fa sorgere seri dubbi sulle sue reali intenzioni; che con scritto del 18 gennaio 2007, A._______, agendo per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, rilevando l'inesistenza del benchè minimo elemento oggettivo tale da far temere un mancato rientro in patria della richiedente al termine del soggiorno auspicato e sottolineando che B._______ intrattiene stretti legami con la Macedonia, paese in cui risiedono due sorelle ed un fratello con i rispettivi nipoti; che il ricorrente ha infine dichiarato di assumersi tutte le spese relative alla visita della madre, affermando che le ripetute richieste di visto da essa presentate non lasciassero supporre la sua intenzione di chiedere un soggiorno durevole, come d'altro canto dimostrato dal fatto che nel 2000 la madre aveva regolarmente lasciato la Svizzera al termine del visto di cui aveva beneficiato; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 21 marzo 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria della richiedente non fosse sufficientemente garantito, ritenendo inoltre che essa potrebbe tentare di crearsi un nuovo centro di interessi in Svizzera con l'aiuto dei tre figli ivi residenti, e questo indipendentemente dai familiari rimasti all'estero; che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, la ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame; Pagina 3
C-535/2007 che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF); che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, agendo in qualità di interessata alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA); che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della Pagina 4
C-535/2007 popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a OLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OenS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/ Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OenS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; Pagina 5
C-535/2007 che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in Macedonia, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di B._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che due sorelle ed un fratello della richiedente con i rispettivi nipoti risiedono in Macedonia; che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine, tanto più che l'interessata ritrova in Svizzera i suoi tre figli con le rispettive famiglie; che infine, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 21 marzo 2007, la presenza di familiari in patria non può essere considerata come una garanzia sufficiente del suo rientro, tanto più che che un soggiorno prolungato a titolo di ricongiungimento famigliare era già stato prospettato per ben due volte in passato, senza che particolari obblighi familiari si fossero opposti a tale soluzione; che nel quadro della sua domanda di visto B._______ ha affermato di essere pensionata, di modo che essa non intrattiene alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il ritorno in Macedonia; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto l'interessata non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con i figli Pagina 6
C-535/2007 residenti in Svizzera, potendo quest'ultimi renderle a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite dalla ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali B._______ avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad una cittadina straniera, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria dell'interessata non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS) e che quindi le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 7
C-535/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 5 febbraio 2007. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto 1 702 594 di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 8