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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2019 C-5343/2018

12 marzo 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,614 parole·~8 min·5

Riassunto

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito di una nuova domanda di rendita.

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-5343/2018

Sentenza d e l 1 2 marzo 2019 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia) ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito di una nuova domanda di rendita (decisione del 5 luglio 2018).

C-5343/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 5 luglio 2018, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di non entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata dall’interessato il 14 febbraio 2018. 2. Il 14 settembre 2018 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la menzionata decisione dell’UAIE del 5 luglio 2018 mediante il quale ha chiesto l’assegnazione di indennità giornaliere, la revisione del confronto dei redditi con conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita e l’assegnazione di un’equa indennità per danno biologico o per menomazione dell’integrità fisica o morale (doc. TAF 1). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. Su richiesta del Tribunale adito, con scritto dell’8 ottobre 2018, l’autorità inferiore ha segnalato che l’invio raccomandato contenente l’impugnata decisione del 5 luglio 2018 è stato notificato all’assicurato in data 11 luglio 2018, secondo l’estratto della Posta svizzera “Tracciamento degli invii” (doc. TAF 3).

C-5343/2018 Pagina 3 6. 6.1. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 29 ottobre 2018 (notificato il 5 novembre 2018; cfr. in particolare l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 7]) ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, la tempestività dell’inoltro del ricorso il 14 settembre 2018. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso siccome inammissibile a causa dell’inoltro tardivo dell’impugnativa (il termine ricorsuale avrebbe iniziato a decorrere il 12 luglio 2018 e sarebbe scaduto, conto tenuto delle ferie giudiziarie, l’11 settembre 2018) ed ha altresì trasmesso all’insorgente una copia dello scritto dell’UAIE dell’8 ottobre 2018, unitamente ad una copia del menzionato attestato della posta svizzera (doc. TAF 4). 6.2. Con scritto del 6 novembre 2018, il ricorrente ha chiesto un proroga del termine per trasmettere le proprie osservazioni in merito alla tempestività del ricorso inoltrato il 14 settembre 2018. Egli ha altresì indicato che la notifica della decisione impugnata non sarebbe avvenuta l’11 luglio 2018 bensì il 16 luglio 2018 e che le Poste italiane non erano in grado di fornire un’attestazione a tal riguardo nel termine di cinque giorni (doc. TAF 6). 6.3. In data 3 dicembre 2018, il Tribunale amministrativo federale ha accolto la domanda di proroga del termine, prolungandolo fino al 3 gennaio 2019 (doc. TAF 8). 6.4. Con scritto del 7 gennaio 2019, il ricorrente ha chiesto un’ulteriore proroga del termine, in quanto le Poste italiane non avrebbero ancora evaso la sua richiesta (doc. TAF 9). In seguito, con scritto del 21 gennaio 2019, l’assicurato ha trasmesso la lettera di reclamo presentata presso Poste italiane ed indicato di essere sempre in attesa di un riscontro da parte di quest’ultime, ma di avere “recentemente ritrovato la busta della raccomandata su cui avevo annotato la data di consegna riferitami, che è il giorno 17/08/2018, per questo ho spedito il ricorso il 14/07 (recte: 14.09.2018) […] (doc. TAF 11). 6.5. Il 1° febbraio 2019, il Tribunale amministrativo federale ha respinto le domande di proroga del 7 e 21 gennaio 2019 in quanto tardive, accordando nondimeno al ricorrente un ultimo termine di grazia di cinque giorni, a de-

C-5343/2018 Pagina 4 correre da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, per dimostrare la tempestività del ricorso inoltrato il 14 settembre 2018 (doc. TAF 12). 7. 7.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 7.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). 7.3. Secondo l’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso. 7.4. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8. 8.1. Nel caso concreto, alla luce del “Tracciamento degli invii” trasmessa dall’UAIE in data 8 ottobre 2018 (doc. TAF 3) emerge che la decisione impugnata del 5 luglio 2018, è stata validamente notificata all’insorgente, l’11 luglio 2018. 8.1.1. Le affermazioni del ricorrente per cui la decisione impugnata sarebbe invece stata notificata il 16 luglio 2018 (doc. TAF 6), rispettivamente il 17 luglio 2018 (doc. TAF 11), non appaiono verosimili in quanto divergenti e non suffragate da alcun mezzo probatorio serio e concludente. Il ricorrente non ha peraltro fatto uso della facoltà concessagli da questo Tribunale con il summenzionato provvedimento del 29 ottobre 2018 – notificato il 5 novembre 2018 – di dimostrare, nel termine di 5 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo, termine poi prorogato sino al 3 gennaio 2019 e a cui ha fatto seguito un ulteriore termine di grazia di 5 giorni a partire dal 7 febbraio 2019 (cfr. doc. TAF 8, 12 e 13), per quale motivo il

C-5343/2018 Pagina 5 gravame, inoltrato il 14 settembre 2018, doveva comunque considerarsi siccome tempestivo. 8.2. Da quanto esposto, discende che ritenuto che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione dell'UAIE del 5 luglio 2018, notificata l’11 luglio 2018, ha iniziato a decorrere – per quanto emerge dalla carte processuali – il 12 luglio 2018 ed è scaduto, tenuto conto del periodo di sospensione dovuto alle ferie estive, l’11 settembre 2018 (art. 60 cpv. 1 LPGA in combinazione con l’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA), il ricorso inoltrato il 14 settembre 2018 lo è stato tardivamente ed è pertanto inammissibile (art. 23 PA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5343/2018 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento), – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

Il giudice unico: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-5343/2018 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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