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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2010 C-4897/2010

24 novembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·837 parole·~4 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione-invalidità, decisione del 27 maggio ...

Testo integrale

Corte II I C-4897/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 novembre 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Michael Peterli, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione-invalidità, decisione del 27 maggio 2010. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4897/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 12 maggio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso a decorrere dal 1° luglio 2010 i tre quarti di rendita di cui era beneficiario il cittadino italiano A._______, nato il (...), che, con gravame del 29 giugno 2010, l'assicurato chiede l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo, l'accoglimento del ricorso, il ripristino della rendita percepita in precedenza e, in via istruttoria, di essere sottoposto ad una nuova visdita medica al fine dell'accertamento dell'invalidità, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. B._______ del Servizio medico regionale (SMR), il quale ha rilevato, nel suo rapporto del 9 novembre 2010, la necessità di effettuare una perizia pluridisciplinare (ortopedica, neurologica e psichiatrica) in Svizzera, per dirimere le divergenze in merito alla residua capacità lavorativa del ricorrente, che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 15 novembre 2010, propone pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa, al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, il 22 novembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto del Dott. B._______, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi al TAF, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), Pagina 2

C-4897/2010 che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE di procedere all complemento istruttorio richiesto dal Dott. B._______ nel suo rapporto del 9 novembre 2010, che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che non vengono prelevate spese, Pagina 3

C-4897/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 27 maggio 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo . 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione: - al ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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