Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.01.2022 C-4882/2021

6 gennaio 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·988 parole·~5 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità, domanda di rendita (decisione del 6 ottobre 2021)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-4882/2021

Decisione d e l 6 gennaio 2022 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, domanda di rendita (decisione del 6 ottobre 2021).

C-4882/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 6 ottobre 2021, l’UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni presentata il 14 dicembre 2020 da A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente [doc. TAF 1]). 2. Il 4 novembre 2021, l’interessato ha inoltrato ricorso (cautelativo) contro la summenzionata decisione, riservandosi esplicitamente la possibilità di “annullare il ricorso”, rispettivamente di completarlo entro il 30 novembre 2021, una volta in possesso degli atti dell’autorità inferiore, peraltro già richiesti a quest’ultima dal suo rappresentante (doc. TAF 1). 3. Con provvedimento del 24 novembre 2021, questo Tribunale ha invitato il ricorrente ad indicare, entro il 30 novembre 2021, se intendeva mantenere o meno il gravame del 4 novembre 2021 e, se del caso, a completarlo entro il medesimo termine (doc. TAF 2). 4. Con scritto del 30 novembre 2021, il ricorrente ha segnalato a questo Tribunale di aver ricevuto la documentazione medica richiesta all’autorità inferiore unicamente il 25 novembre 2021 ed ha chiesto una proroga del termine fino al 20 dicembre 2021 per confermare/completare il ricorso oppure ritirarlo (doc. TAF 3). 5. Con provvedimento dell’8 dicembre 2021, questo Tribunale ha accolto la richiesta dell’interessato e prorogato il termine per indicare se intende o meno mantenere il ricorso fino al 20 dicembre 2021 (doc. TAF 4). 6. Con scritto del 20 dicembre 2021 (v. tuttavia il timbro sulla busta del 21 dicembre 2021 [doc. TAF 5]), il rappresentante del ricorrente ha indicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso cautelativo del 4 novembre 2021. 7. 7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi

C-4882/2021 Pagina 3 contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 7.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8. Questo Tribunale constata che il ricorrente, nel menzionato scritto del 20 dicembre 2021, ha indicato di desistere, senza condizioni, dal suo ricorso del 4 novembre 2021. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 6 ottobre 2021. 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4882/2021 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-4882/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegato: copia dello scritto del ricorrente del 20 dicembre 2021); – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

Il giudice unico: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4882/2021 Pagina 5

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-4882/2021 — Bundesverwaltungsgericht 06.01.2022 C-4882/2021 — Swissrulings