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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2012 C-4835/2011

29 agosto 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,924 parole·~30 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 27 luglio 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-4835/2011

Sentenza d e l 2 9 agosto 2012 Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Elena Avenati-Carpani; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 27 luglio 2011.

C-4835/2011 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , divorziato con figli, ha lavorato in Svizzera dal 1974 in poi, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; conti individuali prodotti nell'incarto di ricorso, doc. 9). Dal 1991 lavorava per una ditta di logistica nel Cantone Ticino (frontaliere), come autista. Nel 1999-2001, a seguito di problemi di salute, ha fatto registrare delle assenze dal lavoro o delle riduzioni dell'orario d'attività. Il 30 ottobre 2001, A._______ ha presentato una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Gli accertamenti di allora hanno posto in evidenza che l'assicurato era portatore di lombo sciatalgia sinistra da ernia discale L5-L5, discopatie multiple, discartrosi cervicale ed altri disturbi ortopedici. Mediante decisione del 22 marzo 2004, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha erogato in favore del nominato una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con decorrenza 1° agosto 2001 fino al 31 maggio 2003 (doc. 1-39 incarto AI). B. B.a Per il seguito, A._______ ha ripreso a lavorare. Dal gennaio 2007, egli era alle dipendenze di una ditta di metalcostruzioni e prodotti affini di Stabio, in qualità di stampatore di bulloni d'acciaio ed in ragione di 43 ore settimanali. Il dipendente è rimasto assente dal lavoro per ragioni di salute dal 21 al 27 gennaio, dal 14 luglio al 12 ottobre 2008 e dal 5 dicembre 2008 pur precisando che dall'8 dicembre 2008 fino al 27 febbraio 2009 egli ha formalmente preso delle vacanze arretrate (doc. 60). La sua Cassa malati (CSS; CM) ha notificato, con "rilevamento tempestivo", il caso all'assicurazione AI il 10 luglio 2009 (doc. 42). A._______ ha depositato la domanda di prestazioni AI il 9 settembre 2009 (doc. 49). L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la pratica, ha fatto esibire l'incarto della CM. In questo (dopo il 2007) sono segnatamente contenuti: - diversi verbali di pronto soccorso per fenomeni dolori lombari;

C-4835/2011 Pagina 3 - alcuni certificati del Dott. Battistella, medico ortopedico curante del nominato; - i risultati di esami strumentali (risonanze magnetiche, referti radiologici), delle colonne lombare e cervicale; - un rapporto d'esame neurofisiologico (Dott.Sampiero) del 23 marzo 2009; altri esami neurologici. La CM ha fatto visitare il proprio assicurato presso il proprio medico di fiducia, Dott. Pianezzi, Breganzona, specialista in medicina interna. Lo stesso, nel rapporto del 25 giugno 2009, ha rilevato la diagnosi di lombalgia cronica associata a sintomatologia algica e sensitiva alla gamba sinistra di natura da determinare. Il medico della CM ha stimato che il paziente è invalido in qualsiasi lavoro e propone una indagine neurologica (doc. 57, inc. CM). B.b Dopo la visita dal Dott. Pianezzi altri esami sono stati allestiti, fra i quali un RM lombosacrale del 28 luglio 2009 ed esami neurofisiologici. Nell'esame successivo (doc. 70, inc. CM), il Dott. Pianezzi ha confermato l'inabilità di lavoro, pur notando una discrepanza fra i risultati oggettivi ed i disturbi lamentati. La CM ha quindi fatto peritare il paziente dal Dott. Christen, specialista in reumatologia. Il 4 settembre 2009 (doc. 73, inc. CM), lo specialista ha rilevato (in sostanza) una sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra in alterazioni degenerative plurisegmentali, esiti di erniectomia L4/5 nel 1993, disturbi statici del rachide, sbilancio e decondizionamento muscolare, obesità; sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a sinistra in alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale, cifoscoliosi dorsale con protrazione del capo, sbilancio muscolare, sindrome del tunnel carpale bilaterale (anamnestica), decompressione del canale carpale a destra nell'agosto 2008. L'esperto incaricato della CM ha ritenuto che il paziente non è più in grado di svolgere il suo precedente lavoro di operaio metallurgico, mentre in attività sostitutive a determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, il peritando sarebbe abile al 100% con rendimento completo (doc. 73). La CM, con comunicazione del 21 settembre 2009, ha informato il proprio assicurato che l'indennità giornaliera sarebbe stata corrisposta per ulteriori tre mesi (doc. 76, inc. CM). Sono ancora pervenuti ad atti della CM i risultati di un ecocolordoppler cardiaco del 19 ottobre 2009 e di una visita cardiologica dell'8 ottobre 2009 (doc. 79, 81, inc. CM), una radiografia completa della colonna del

C-4835/2011 Pagina 4 14 ottobre 2009, un estratto di cartella clinica relativo alla degenza dall'8 al 12 novembre 2009 per discopatia degenerativa L4-L5 con intervento di artrodesi L4-L5 con device interspinoso (doc. 90, inc. CM); un certificato del medico curante Dott. Sacchi dove si ribadisce la continua inabilità di lavoro del proprio paziente (doc. 94, inc. CM). B.c Dal lato AI, l'incarto è stato esaminato il 28 aprile 2010 (doc. 84). Il Dott. Lurati, dell'Ufficio AI, ha constatato che l'intervento d'artrodesi (8-12 novembre 2009) è stato svolto dopo la perizia del Dott. Christen (settembre 2009) ed ha pertanto disposto una nuova visita reumatologica (doc. 86). La stessa è stata svolta dal Dott. Masina il 16 settembre 2010 (rapporto del 27 settembre, doc. 91). Della diagnosi esposta se ne dirà in dettaglio nella parte in diritto; la stessa riprende in sostanza quella già riferita dal Dott. Christen, tenendo conto dell'intervento d'artrodesi poi effettuato nel novembre 2009. L'esperto incaricato reputa che il paziente è invalido nel suo precedente lavoro di operaio di metallurgia semipesante, mentre in altri lavori e ben determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, ecc., la sua capacità di lavoro è completa alla data della sua perizia. C. L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lurati che nella relazione dell'11 ottobre 2010 ha condiviso quanto esposto dal Dott. Masina (doc. 92). L'Ufficio AI ha calcolato la perdita di guadagno nell'ambito di attività sostitutive svolte al 100% al posto del precedente lavoro di operaio metallurgico. Ne consegue uno scapito economico del 22.72% ritenuto un introito precedente l'invalidità (2009) di 68'944 franchi, un guadagno teorico con invalidità di 61'244 franchi, ridotto questo del 13% (= 53'282.30) per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap). Con progetto di decisione del 7 gennaio 2011 (doc. 99), l'Ufficio AI cantonale ha disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° marzo 2010 (un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa) fino al 31 dicembre 2010 (tre mesi dopo la perizia del Dott. Masina). Si segnala che l'assicurato, con comunicazione del 31 gennaio 2011, è stato posto al beneficio di un percorso di promozione professionale presso una ditta formativa di Camorino (doc. 105). D. Con le osservazioni del 16 febbraio 2011, A._______, rappresentato dal

C-4835/2011 Pagina 5 Patronato INAS di Mendrisio, chiede il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione anche dopo il 31 dicembre 2010 in quanto il suo stato di salute e la sua situazione valetudinaria sarebbero peggiorate (doc. 107). In ogni caso egli domanda di poter produrre, entro un determinato termine, altri risultati di esami in corso. Allega, segnatamente: un certificato 15 febbraio 2011 del Dott. Sacchi attestante un'inabilità al lavoro completa e dove si indica che il paziente sta completando un iter diagnostico per sostituzione midollare; un RMN lombosacrale del 17 gennaio 2011; un rapporto medico del Dott. Introzzi del 17 febbraio 2011 (Clinica Villa Aprica, Como) di difficile lettura. L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Lurati, il quale, nella sua relazione del 1° marzo 2011, annota che la RMN del 17 gennaio 2011 esibita lascia trasparire un sospetto di una malattia tumorale del midollo osseo. Il medico quindi chiede una trascrizione leggibile del referto del Dott. Introzzi (doc. 112). L'Ufficio AI ha chiesto all'assicurato quanto disposto ed eventuali risultati di nuovi accertamenti. Il Patronato INAS ha fatto pervenire i risultati di nuovi analisi ematochimiche del 18 febbraio 2011 (doc. 115) ed un referto 5 aprile 2011 del Dott. Rossi scarsamente leggibile (doc. 117); un nuovo certificato del Dott. Introzzi manoscritto del 18 maggio 2011 (uguale al precedente, doc. 123) ed altri brevi referti. Nella sua nota del 20 giugno 2011 (doc. 125), il Dott. Lurati rileva come non vi siano documenti che confermino un'eventuale malattia mielomatosa ed ha confermato la precedente valutazione. Mediante decisione del 27 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per emanare le decisioni per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato in favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre successivo (doc. 128). E. Con il ricorso depositato il 2 settembre 2011, A._______, sempre rappresentato dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, il riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita AI e la dispensa dalle spese giudiziarie. Produce un referto RMN lombosacrale del 24 giugno 2011 (Dott.ssa Borghi), brevi certificati del Dott. Scacchi (19 luglio e 23 agosto 2011) attestanti quanto già noto ed un nuovo referto del Dott. Introzzi del 27 luglio 2011 leggibile solo in parte e con difficoltà. In un secondo tempo, ha esibito ancora un referto del Dott. Scacchi del 28 settembre 2011, dove si riprendono elementi diagnostici già conosciuti. Il medico insiste sulla soffe-

C-4835/2011 Pagina 6 renza radicolare e la claudicatio neurogena del paziente e su una non ben chiarita sofferenza vascolare e lo giudica inabile in qualsiasi lavoro. F. Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Erba, il quale, nella nota del 3 ottobre 2011, ha affermato che il referto RMN prodotto fa stato di una situazione già nota. Nella sua risposta di causa del 17 ottobre 2011, l'Ufficio AI cantonale propone la reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni giunge l'UAIE nella risposta del 25 ottobre 2011. G. Con ordinanza del 1° novembre 2011, il Tribunale amministrativo federale ha inviato alla parte ricorrente copia delle rispettive osservazioni al ricorso e della nota del Dott. Erba e l'ha invitata a formulare un'eventuale replica entro il 1° dicembre successivo. La stessa non ha replicato. H. Per quanto attiene l'esenzione dalla spese processuali, la parte ricorrente ha inviato, il 20 settembre 2011, l'apposito questionario compilato e la documentazione giustificativa. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

C-4835/2011 Pagina 7 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681). 3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento (CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845). 3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in

C-4835/2011 Pagina 8 particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Le disposizioni relative alla 6 a revisione AI (primo pacchetto di misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603). 5. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 27 luglio 2011, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

C-4835/2011 Pagina 9 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di

C-4835/2011 Pagina 10 un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 7.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità di guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. 7.6 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3). 8. L'interessato ha lavorato con assenze dal lavoro per malattia, in modo comunque non rilevante per il diritto a prestazioni, fino a febbraio 2009. Da marzo 2009 le sue assenze sono state più frequenti (doc. 90-1). 8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.

C-4835/2011 Pagina 11 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 8.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). 8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160). 9. Dalla perizia del Dott. Masina, reumatologo, del 27 settembre 2010 si evince che A._______ è portatore di: sindrome lombospondilogena cronica su/con: alterazioni degenerative con osteocondrosi L4-L5 con spondilo artrosi, condrosi L5-S1 con spondiloartrosi, insufficienza muscolare e moderate turbe statiche con iperlordosi lombare e bacino pendente a sinistra, stato dopo spondilolistesi L4/L5 con device interspion il 9 novembre 2009, stato dopo discectomia L4/L5 il 30 marzo 1992; sindrome cervicospondilogena su/con: alterazioni degenerative con condrosi C5/C6 con protrusione distale ed uncoartrosi, cifoscoliosi toracale con protrazione della testa, insufficienza muscolare;

C-4835/2011 Pagina 12 coxartrosi destra su/con: coxa valga, stato dopo osteotomia intertrocanterica di traslazione secondo Mc Murray il 7 novembre 1983; ipertensione arteriosa trattata; adiposità, stato dopo decompressione di tunnel carpale destro l'8 agosto 2008 (cfr. doc. 91). In sede di audizione e ricorsuale non sono stati esibiti documenti che attestino una diversa diagnosi. I brevi referti del Dott. Scacchi del 19 luglio e 23 agosto 2011 e quelli precedenti, che rilevano anche affezioni che esulano dal quadro sopra descritto non sono accompagnati da documentazione oggettiva. I certificati del Dott. Introzzi sono in linea di massima illeggibili. Il sospetto di presenza di una malattia mielomatosa ventilato ancor prima della data dell'impugnata decisione (cfr. la documentazione esibita il 16 febbraio 2011 e successiva) non è stato confermato per il seguito (doc. 125). 10. Dato che non è contestato il riconoscimento del diritto alla rendita intera d'invalidità da marzo 2010 e che gli atti (cfr. segnatamente l'incarto della CM) permettono di convalidare tale decorrenza, va analizzata la situazione dopo il 31 dicembre 2010, data di soppressione della prestazione alla luce dell'applicazione analogica delle regole sulla revisione sopra ricordate (consid. 7.5 e 7.6). 11. 11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale ha fondato il suo parere sulle risultanze emerse dalla perizia del Dott. Masina. Questo accertamento è stato richiesto in quanto l'Ufficio AI non poteva più fondarsi su quello svolto per la CM dal Dott. Christen il 4 settembre 2009, poiché, fra l'altro, detta perizia non era più attuale visto che nel novembre 2009 l'assicurato è stato sottoposto ad intervento di artrodesi L4-L5 (doc. 90). 11.2 Questo collegio giudicante, non ha motivo di scostarsi da tale parere medico. Infatti, la documentazione sanitaria esibita successivamente da parte di A._______ non rileva sostanziali quadri patologici differenti. I referti dei Dott.ri Introzzi e Scacchi, Rossi, nella misura in cui sono leggibili, non attestano novità di rilievo, accertato comunque come non esista la ventilata patologia tumorale di tipo mielomatoso in un primo tempo sospettata (cfr. documentazione esibita in sede di audizione e parere del Dott. Lurati, doc. 125).

C-4835/2011 Pagina 13 11.3 Il perito incaricato rileva che il paziente presenta tre patologie reumatiche discretamente limitanti (in rapporto all'attività precedentemente svolta). La sindrome spondilogena a livello lombare (L4-L5, L5-S1) già sottoposta ad intervento nel marzo 1992 (ernia) e novembre 2009 (stabilizzazione); la patologia cervicale (C5/C6) meno limitante della precedente e, infine, l'iniziale coxartrosi destra. La colonna vertebrale è in asse, la mobilità a livello della colonna cervicale è ridotta di 1/3 in estensione e rotazione di estensione, la mobilità normale a livello della colonna toracale; la mobilità è ridotta di 1/3 a livello della colonna lombare in flessione laterale (bilaterale) con dolenzia a fine flessione; sussiste una discreta dolenzia alla palpazione inter e para vertebrale; le ginocchia presentano una mobilità nella norma; oggettivamente, vi è un'importante insufficienza muscolare del cinto gluteo-addominale ed omeroscapolare, comunque la mobilità articolare delle spalle è nella norma; gomiti e polsi, mani, dita, bilateralmente, senza particolari segni di limitazioni funzionali. Le tre patologie portano il paziente a rendergli impossibile la ripresa del precedente lavoro di metalmeccanico; nell'ambito però di un'attività medio-leggera, dove non si debbano sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg, dove si possa cambiare postura ogni due ore, dove non si debba lavorare in ante flessione a lungo, il paziente è abile al 100% da subito. Un lavoro adatto allo stesso, osserva il Dott. Masina, era quello effettuato in precedenza di autista. Il reumatologo non descrive altre limitazioni funzionali maggiori di quelle già indicate. 11.4 Per il resto, non esistono patologie debilitanti fuori dal quadro reumatologico/ortopedico. Vengono menzionate un'ipertensione ed un'obesità, affezioni che non comportano un'invalidità di rilievo. Anche le indagini cardiologiche effettuate nell'ottobre 2009 (doc. 79, 81 CM), hanno lasciato trasparire una situazione nei limiti della norma, sebbene venivano consigliati altri approfondimenti in caso di persistenza dei dolori toracici, analisi, sembra, che non sono state poi eseguite. 11.5 I referti medici esibiti dal ricorrente (Dott.ri Scacchi, Introzzi, Rossi, Battistella) non assumono un carattere probatorio tale da porre in dubbio quanto rilevato dal Dott. Masina. I certificati dei medici menzionati non riportano un'indagine completa che possa essere ripresa per valutare la residua capacità di lavoro del paziente. Sovente questi referti sono manoscritti e quasi illeggibili e si concentrano su situazioni patologiche transitorie, senza tracciare un quadro completo della situazione valetudinaria del paziente. A questa certificazione non oggettiva, esaminata dai medici dell'Ufficio AI, non può essere prestata adesione.

C-4835/2011 Pagina 14 11.6 A questo stadio d'esame si può quindi ritenere come non sia necessario ordinare una nuova perizia e che l'analisi svolta dal Dott. Masina e ripresa dai sanitari dell'Ufficio AI, è completa in quanto, oltretutto, offre un quadro esauriente dei limiti funzionali che affliggono il paziente (sulla valutazione anticipata delle prove, vedi DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d con i rif.; SVR 2001 IV n. 10, p. 27). 12. 12.1 Dall'analisi svolta dal Dott. Masina, ortopedico, emerge che l'interessato può riprendere un'attività lucrativa leggera a tempo pieno. Le scarse limitazioni accennate sono tuttavia incompatibili con il precedente lavoro di operaio metallurgico. Tale circostanza non è contestata. A lui restano comunque proponibili una vasta gamma d'attività fra leggere/ripetitive e pure di medio impegno fisico che non esigono una particolare formazione, come per esempio quelle di fattorino, operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio addetto al controllo di produzione, custode, bidello, cassiere, commesso in negozio di generi minuti, ecc. Sulla scorta dei pareri del Dott. Masina e del servizio medico dell'Ufficio AI cantonale (Dott.ri Lurati ed Erba), il collegio giudicante può condividere questa valutazione. 12.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2). 12.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svolto principalmente l'attività di operaio metallurgico, ma risulta anche che ha lavorato come autista (1991-2001, doc. 9, atti inc. ricorso; perizia del Dott. Masina, pag. 4). Si può tuttavia ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un'attività leggera è esigibile senza che si debba procedere a un adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente e ciò nonostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili in diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale.

C-4835/2011 Pagina 15 13. 13.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo. 13.2 Nel 2009 il salario privo d'invalidità era di 68'944 franchi, circostanza non contestata (cfr. doc. 60-11; riassunti dei fogli paga 2009). Tuttavia, stando alle dichiarazioni dell'ex datore di lavoro, l'interessato avrebbe potuto percepire un introito complessivo annuo di 69'000 franchi (tredicesima mensilità compresa), dato leggermente più favorevole per il ricorrente. Si riterrà pertanto in questo calcolo l'importo di 69'000 franchi. 13.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate, ripetitive. Queste attività (2009) comportano un salario medio mensile di 4'902.10 franchi (dati 2008 - 4'806 franchi -, adeguati al 2% per l'indicizzazione fino al 2009), pari a 58'825.44 annuali (valori dell'UFS, tabella TA1, livello 4, uomini). Questo importo deve essere adeguato secondo un orario settimanale di 41.6 medio della categoria, ciò che permette di ottenere un importo di 61'178.45 franchi. 13.4 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione, che gode di un ampio margine d'apprezzamento, ha applicato un tasso del 13% complessivo. Questo collegio giudicante non ha fondato motivo per scostarsi da tale valutazione che non è arbitraria. Va, peraltro, rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima è del 25%. Ora, il Tribunale considerata l'età dell'assicurato nel 2009 (53 anni) e gli handicap noti, può confermare il modo di agire dell'Ufficio AI. Ne consegue un introito annuale di 53'225.25 franchi (61'178.45 franchi – 13%). Si ottiene quindi un guadagno teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di 53'225.25 franchi (per un'attività al cento per cento). 13.5 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 69'000 franchi ed un introito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 53'225,25 franchi fa risultare una perdita di guadagno del 22.87% (arrotondato al 23%),

C-4835/2011 Pagina 16 tasso che non comporta alcun riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Questo grado d'invalidità non si discosta di molto da quello ottenuto dall'Ufficio AI cantonale (22.72%). 13.6 Potrebbe essere precisato che il calcolo comparativo dei redditi avrebbe dovuto essere effettuato su dati del 2010 (DTF 128 V 174 e 129 V 222), anno in cui viene soppressa la rendita limitata nel tempo (31 dicembre). Tuttavia, i rilevamenti statistici non erano verosimilmente a disposizione dell'Ufficio AI al momento della decisione impugnata ed il risultato finale non sarebbe sostanzialmente diverso anche se ci si dovesse riferire ai dati 2010. In questo contesto può essere aggiunto che A._______ non attingerebbe il livello del 40%, valore minimo per aver diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, nemmeno se si applicasse (circostanza comunque ingiustificata nella specie) il tasso di riduzione più elevato (25%) del salario dopo l'invalidità. 13.7 È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la rendita intera dal 31 dicembre 2010 in applicazione dell'art. 88a OAI (cfr. consid. 7.5), ossia tre mesi dopo la data della visita presso il Dott. Masina, avvenuta il 16 settembre 2010. 14. 14.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 14.2 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). Nella memoria ricorsuale e con la compilazione del questionario d'assistenza giudiziaria, l'insorgente ha chiesto di essere esonerato da queste spese. Vista la situazione personale del medesimo, esaminati gli atti prodotti, le spese processuali possono essere condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). 14.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

C-4835/2011 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

C-4835/2011 Pagina 18 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-4835/2011 — Bundesverwaltungsgericht 29.08.2012 C-4835/2011 — Swissrulings