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Bundesverwaltungsgericht 02.06.2008 C-4821/2007

2 giugno 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,050 parole·~5 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Testo integrale

Corte II I C-4821/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 giugno 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Franziska Schneider, cancelliera Paola Carcano. C._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4821/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione su opposizione del 5 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha confermato la propria decisione del 20 aprile 2006 con la quale ha respinto la richiesta di rendita presentata il 18 aprile 2005 da C._______, cittadina italiana nata l'_______, per mancato soddisfacimento del presupposto d'invalidità in applicazione del metodo specifico delle casalinghe (doc. 1-93), che, con gravame del 3 luglio 2007, C._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita di invalidità in applicazione del metodo generale; nulla produce a suffragio delle proprie conclusioni, che, ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha esaminato nuovamente la situazione della ricorrente in applicazione del metodo generale e, nelle sue osservazioni responsive del 10 gennaio 2008, ha proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° marzo al 31 dicembre 2006 e ad un quarto di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2007 (doc. 95-97), che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, la ricorrente, ha replicato di non essere d'accordo con quanto ritenuto dalla stessa ed ha prodotto una serie di documentazione medica nuova e, segnatamente: un rapporto RMN rachide L/S del 1° dicembre 2007 del Dott. L.______, un rapporto ortopedico del gennaio 2008 del Dott. P._______ ed un rapporto neurologico dell'11 febbraio 2008 della Dott.ssa F1._______, che, ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto l'incarto alla Dott.ssa S._______ che, nel suo rapporto medico del 27 marzo 2008, ha constatato che l'intervento chirurgico a cui si è sottoposta la ricorrente nel marzo 1996 ha peggiorato le sue condizioni di salute e che l'espletamento di un'attività sostitutiva leggera - esigibile nella misura dell'80% prima dell'operazione - non poteva essere più proseguita nel seguito (doc. 99), Pagina 2

C-4821/2007 che, pertanto, l'amministrazione, nella sua duplica dell'8 aprile 2008, ha proposto l'accoglimento del ricorso e, quindi, il riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a partire dal 1° marzo 2006, che, chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, la ricorrente, con scritto dell'8 maggio 2008, ha dichiarato di aderire alla soluzione indicata, che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che l'amministrazione ha proposto di accogliere il ricorso e di riconoscere in favore di C._______ il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a partire dal 1° marzo 2006, Pagina 3

C-4821/2007 che la parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla predetta proposta, che, sulla scorta degli atti di causa, il collegio giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni a cui è giunta l'amministrazione, che, di conseguenza, il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 5 giugno 2007 riformata nel senso che a C._______ è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità anche dopo il 31 dicembre 2006, che non vengono prelevate spese processuali e non si assegnano indennità per spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 5 giugno 2007 riformata nel senso che a C._______ viene riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2006. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati. 3. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pagina 4

C-4821/2007 La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi giuridici: Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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