Corte II I C-4632/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 ottobre 2009 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Michael Peterli, cancelliere Dario Quirici. A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 12 giugno 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-4632/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 12 giugno 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______, cittadino italiano, nato il (...), il diritto ad una rendita intera d'invalidità per un periodo di tempo limitato dal 1° settembre 2007 al 31 ottobre 2008, che, con gravame del 20 luglio 2009 consegnato alla posta lo stesso giorno, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità parziale anche successivamente al 31 ottobre 2008 pari a ¾ di rendita e dopo un periodo di sei mesi con riduzione al 50%, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAI del canton Ticino ha sottoposto l'incarto al Dott. E._______del servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua relazione medica del 22 settembre 2009, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad una valutazione peritale presso il Dott. K._______ atta a definire l'evoluzione dello stato valetudinario del ricorrente, che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 24 settembre 2009 (UAI-TI) rispettivamente 30 settembre 2009 (UAIE), propongono pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 5 ottobre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente, per conoscenza, le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto del Dott. E._______, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF Pagina 2
C-4632/2009 conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. E._______nel suo rapporto del 22 settembre 2009, che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, Pagina 3
C-4632/2009 che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]). Pagina 4
C-4632/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 12 giugno 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ...) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 5
C-4632/2009 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6