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Corte III C-4560/2012
Sentenza d e l 9 ottobre 2012 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, c/o B._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 16 agosto 2012).
C-4560/2012 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 16 agosto 2012, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha riconsiderato la propria decisione del 13 marzo 2012 ed ha fissato l'importo del contributo all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) per l'anno 2011. 2. Il 3 settembre 2012, l'interessata ha inoltrato una dichiarazione di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione resa dalla CSC il 16 agosto 2012. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 20 settembre 2012 (notificata il 21 settembre 2012; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]), ha invitato la ricorrente a regolarizzare la dichiarazione di ricorso del 3 settembre 2012, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni del gravame (art. 52 cpv. 2 PA), entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo Tribunale ha altresì segnalato all'insorgente che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato che procede personalmente, occorre comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato,
C-4560/2012 Pagina 3 che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso. 5. Il termine assegnato alla ricorrente per presentare un atto ricorsuale nel senso indicato nella decisione incidentale del 20 settembre 2012 di questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Non si prelevano spese processuali (art. 1 cpv. 1 e 85 bis cpv. 2 LAVS) né, visto l'esito della causa, si attribuiscono ripetibili, fermo restando che le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili, salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v. fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4560/2012 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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