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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2007 C-444/2007

29 maggio 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,173 parole·~6 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione invalidità

Testo integrale

072_i C-444/2007 {T 0/2} Sentenza del 29 maggio 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Eduard Achermann e Francesco Parrino, giudici, Paola Carcano, cancelliera R._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, in materia di assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-444/2007

2 Il Tribunale amministrativo federale, considerando in fatto e in diritto : che, con decisione del 19 dicembre 2005 confermata dalla decisione su opposizione del 19 luglio 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sospendere il versamento della rendita di invalidità dell'assicurato dal 1° gennaio 2003 fino alla fine dell'esecuzione della misura di sicurezza in casa di cura e custodia, che, con decisione del 25 ottobre 2006, l'UAIE ha chiesto all'assicurato la restituzione di complessivi Fr. 7'791.--, importo corrispondente alla somma delle rendite che avrebbe indebitamente riscosso dal 1° luglio al 31 dicembre 2004 e dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, che, con la medesima decisione, l'UAIE ha avvisato l'assicurato che avrebbe potuto presentare una domanda volta al conseguimento di un condono parziale o totale della predetta somma, segnatamente se la riscossione fosse avvenuta in buona fede e qualora la restituzione rappresentasse per lui un onere troppo grave, che, con scritto ricevuto dall'UAIE il 24 novembre 2006, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio del condono dell'obbligo di restituire l'importo dovuto di Fr. 7'791.--, che, con decisione del 7 dicembre 2006, l'UAIE ha rifiutato di accordare il condono in questione in quanto ha ritenuto ammessa la condizione dell'onere troppo grave della restituzione ma non anche quella cumulativa della buona fede, che, con scritto dell'11 gennaio 2007, l'assicurato ha presentato gravame avverso la predetta decisione di diniego del riconoscimento del condono, che, nella sua risposta al ricorso del 19 aprile 2007, l'UAIE ha postulato l'accoglimento del ricorso, e la conseguente riformazione della decisione impugnata, poichè ritiene adempiuta anche la premessa della buona fede per motivi di cui, per quanto occorra, si riferirà di seguito, che riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, 831.20),

3 che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase), che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase), che il 1° gennaio 2003 sono entrate in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) e la relativa Ordinanza federale dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11), che, giusta l'art. 2 LPGA, le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, che, giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga, che, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà, che l'art. 4 OPGA regola l'istituto del condono, stabilendo segnatamente al suo cpv. 1 che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse, che secondo la predetta disposizione, pertanto, affinchè sia concesso il condono dell'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti: - l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede; - la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà, che, quindi, in assenza di una delle predette condizioni il condono non può essere concesso, che, nel caso di specie, l'UAIE ha ritenuto ammesse, con la decisione qui avversata, la condizione dell'onere troppo grave della restituzione mentre, con la risposta al ricorso del 19 aprile 2007, la condizione cumulativa della buona fede posto che in data 12 novembre 2004 aveva deciso di versare all'assicurato la rendita retroattivamente (segnatamente a partire dal 1° luglio 2004) nonostante che l'amministrazione penitenziaria di Cassino gli avesse comunicato in data 14 agosto 2004 che l'autorità giudiziaria aveva fissato a carico dell'assicurato una pena di 1 anno, 6 mesi ed 8 giorni di reclusione con decorrenza dal 18 luglio 2003 e, quindi, con scadenza al 25 gennaio 2005 (doc. 130 e 133),

4 che, stante quanto precede, il Tribunale ritiene che sono adempiute ambedue le condizioni cumulative per riconoscere il condono dell'obbligo della restituzione dell'importo di Fr. 7'791.--, che, di conseguenza, nulla osta nel caso di specie al riconoscimento dello stesso, che pertanto il ricorso dev'essere integralmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che è accordato a R._______ il condono dell'obbligo della restituzione dell'importo di Fr. 7'791.--. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso dell'11 gennaio 2007 è integralmente accolto. Di conseguenza, la decisione del 7 dicembre 2006 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) è riformata nel senso che è accordato a R._______ il condono dell'obbligo della restituzione dell'importo di Fr. 7'791.-- per l'indebita riscossione di rendite dal 1° luglio al 31 dicembre 2004 e dal 1° gennaio al 31 marzo 2005. 2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 3. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata A/R), con copia della risposta del 19 aprile 2007, - all'autorità inferiore (n. di rif. AI IT/_______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi di diritto: Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF). La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

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