Corte II I C-4357/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 novembre 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione dell'8 maggio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-4357/2008 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato in Svizzera dal 1977 al 1978, dal 1980 al 1984 e dal 2000 al 2002, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come bracciante agricolo fino al 31 dicembre 2006, quando si è definitivamente ritirato dal lavoro per motivi di malattia (doc. 8); da gennaio 2005, il datore di lavoro già lo aveva assegnato a compiti più leggeri (doc. 8 cifra 7). In data 21 dicembre 2006, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2, 4). B. Il richiedente è stato visitato il 27 giugno 2007 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale (INPS) di Lamezia Terme, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "cardiopatia ischemica già sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione, ipertensione arteriosa" ed ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 24). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: - una lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero del febbraio 1994 per angioplastica sul tratto medio dell'arteria discendente anteriore (doc. 11); - un'altra lettera di dimissione concernente il ricovero dal 5 all'11 gennaio 2005 per infarto miocardico anterosettale, cardiopatia ipertensiva (doc. 12); - una cartella clinica relativa alla degenza dal 24 al 25 gennaio 2005 per cardiopatia ischemica, coronaropatia, intervento di applicazione di PCI su IVA e stent su IVA (doc. 13); - la lettera di dimissione ospedaliera per il ricovero dal 29 al 31 marzo 2005 per cardiopatia ischemica e prova coronarografica (doc. 14); Pagina 2
C-4357/2008 - un ecocardiogramma dell'addome superiore ed inferiore e degli arti inferiori del 4 novembre 2005 (doc. non numerato); - un rapporto di visita cardiologica del 19 aprile 2006 con elettrocardiogramma (doc. 15.1); - una cartella clinica relativa al ricovero dal 7 al 10 giugno 2006 per arteriopatia obliterante arti inferiori (doc. 15); - i risultati di una visita cardiologica del 13 luglio 2006 con una cartella clinica concernente la degenza dal 20 al 23 luglio 2006 per angina da sforzo, esecuzione di una coronarografia ed ulteriore istallazione di PCI e stent su IVA (doc. 16); - i risultati di una tomoscintigrafia miocardica del 1° marzo 2007 (doc. 18); - un referto di ulteriore coronarografia del 3 maggio 2007 che indica la necessità di rivascolarizzazione chirurgica (doc. 19); - la lettera di dimissione ospedaliera dal 2 al 16 maggio 2007 per rivascolarizzazione (by-pass) miocardica con referto cardiochirurgico allegato (doc. 20-22); - i risultati (brevi) di una prima visita di controllo post -operatorio del 13 maggio 2007 (doc. 23). - i risultato di un ecocardiogramma del 19 settembre 2007 (doc. 28); - 2 referti radiologici del torace, rispettivamente del 18 luglio e 10 settembre 2007 (doc. 29, 30); - un rapporto di vista cardiologica del 3 dicembre 2007 (doc. 31). C. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Dott. Battaglia, del servizio medico regionale (SMR) "Rhône", il quale, nel rapporto dell'8 gennaio 2008, ha indicato che il richiedente non potrebbe più svolgere l'attività abituale di bracciante agricolo, ma a lui sarebbero proponibili lavori leggeri e/o sedentari in misura completa (doc. 33). Pagina 3
C-4357/2008 L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico di fiducia ed ha eseguito un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che svolgendo attività alternative al 100%, invece di quella di bracciante agricolo, egli subirebbe una perdita di guadagno del 13% (doc. 35). In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 10% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap). Con progetto di decisione del 4 marzo 2008, l'UAIE ha comunicato a A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 36). L'interpellato non ha preso posizione in merito, per cui, in data 8 maggio 2008, l'UAIE ha emanato una decisione conformemente al progetto (doc. 37). D. Con il ricorso depositato il 23 giugno 2008, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce una perizia del Dott. Cincotta risalente al 1991 ed altri documenti non recenti, oppure già ad atti. E. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa Sereni-Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione del 5 novembre 2008, riesaminando l'intera fattispecie, ha ritenuto opportuno ammettere una riduzione, nell'ambito delle attività di sostituzione del 20% al massimo (doc. 43). L'UAIE ha rifatto il calcolo comparativo dei redditi (tasso d'invalidità 20%; tasso di ulteriore riduzione per motivi personali 10%) e ha ottenuto una perdita di guadagno del 30% (doc. 44). Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 dicembre 2008, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nella parte in diritto del presente giudizio. F. Con ordinanza del 12 dicembre 2008, il ricorrente è stato invitato a volersi esprimere in merito alle osservazioni dell'amministrazione, ed altra documentazione di rilievo, entro 30 giorni dalla ricezione Pagina 4
C-4357/2008 dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica. G. Con decisione incidentale del 26 marzo 2009, la parte ricorrente è stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Con scritto del 29 aprile successivo, l'interessato ha chiesto di essere esentato da tale anticipo, in quanto dispone di scarsi mezzi finanziari. In data 22 maggio 2009, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ricevuto, compilata, la domanda di gratuito patrocinio dalla quale emerge, segnatamente, che il nominato dispone solo di una pensione di Euro 458.- e la coniuge di una pensione di Euro 494.-. Un figlio è a carico. Non è dato a sapere se la casa ove abitano sia di proprietà o in affitto. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Pagina 5
C-4357/2008 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione Pagina 6
C-4357/2008 europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. 5. Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 21 dicembre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21 dicembre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8 maggio 2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera. - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni, di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI). Pagina 7
C-4357/2008 Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 Pagina 8
C-4357/2008 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 8. 8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato come bracciante agricolo fino al dicembre 2006 (doc. 8 e 9). Da gennaio 2005, ha assunto compiti più leggeri (doc. 8 cifra 7). La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, VSI 2000 p. 84). Pagina 9
C-4357/2008 8.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 9. 9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi cardiopatia ischemica in infarto del miocardio del 1993, nuovo infarto nel gennaio 2005, angioplastica, by-pass coronarico nel maggio 2006. Non sono segnalate ulteriori patologie di rilievo, a parte una arteriopatia obliterante agli arti inferiori, comunque curata. 9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. Pagina 10
C-4357/2008 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 27 giugno 2007, doc. 24) pone un tasso d'invalidità dell'80%. Dal canto suo, il Dott. Battaglia, dell'UAIE, ritiene che l'interessato non è più in misura di riprendere la precedente attività di bracciante agricolo, ma a lui sarebbero proponibili attività semileggere e/o sedentarie in misura completa. Infine, la Dott.ssa Sereni-Keller, sempre dell'UAIE, il cui parere è stato espresso in sede ricorsuale, ritiene dover correggere parzialmente il parere del Dott. Battaglia nel senso di riconoscere un'incapacità lavorativa del 20% anche nelle attività di ripiego indicate. 10.2 L'assicurato è portatore, da molto tempo, di problemi cardiocircolatori. Questi si sono già manifestati nel 1994 con un primo infarto la cui documentazione completa non figura nell'incarto. Si tratta tuttavia di un evento remoto che non ha causato alcuna incapacità di lavoro di rilievo, se non limitata nel tempo. Peraltro, l'interessato è ancora venuto in Svizzera a lavorare dal 2000 al 2002. Nel gennaio 2005, il nominato è stato colpito da un altro infarto in contesto di cardiopatia ischemica, ipertensione dislipidemia, ipercolesterolemia ed obesità. Nonostante tale evento, l'interessato ha ancora lavorato nel settore agricolo, assumendo tuttavia compiti non gravosi. Infatti, dal punto di vista sanitario, l'impianto angioplastico eseguito ha dato buoni risultati. Attività da leggere e medie non erano generalmente controindicate per l'interessato. Nel giugno 2006, sia l'interessato attraverso la sintomatologia risentita che i medici attraverso specifici esami, si sono accorti che l'impianto di stent non dava più risultati soddisfacenti. Nel giugno 2006, la situazione cardiologica in esame appariva ancora rimediabile con l'installazione di altri stents. Questo nuovo intervento ha avuto successo, ma è durato per poco meno di un anno. Rimaneva infatti un'ischemia residua che doveva essere trattata. Pertanto, il paziente nel maggio 2007 è stato sottoposto a doppio ponte aortocoronarico (By-pass) che ha risolto la sintomatologia cardiaca. Gli esami eseguiti successivamente mostrano una funzionalità cardiaca nella norma. L'ecocardiogramma del 19 settembre 2007 non rileva più situazioni patologiche; vi è un minimo rigurgito aortico, mentre la frazione di eiezione di situa al 50% (quasi normale). Valido è il flusso arterioso. L'elettrocardiogramma del 3 dicembre 2007 è normale. Pagina 11
C-4357/2008 Per il resto, l'interessato, in età ancora relativamente giovane, si presenta in condizioni di salute generali ancora buone, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da patologie. 10.3 In queste condizioni, il collegio giudicante non può che far proprie le conclusioni cui è giunta la Dott.ssa Sereni-Keller. A._______ non avrebbe più potuto svolgere, a partire da gennaio 2005, un'attività nel settore agricolo, se non quelle proprio leggere (selezione, lavaggio, imballaggio di prodotti ortofrutticoli). A lui sarebbero comunque stati proponibili, all'80%, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie, fattorino, custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere, benzinaio, ecc. Un'interruzione di 4-5 mesi è comunque da ammettere fra aprile/maggio 2007 fino a settembre successivo, a causa dell'intervento di by-pass. 10.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione congiunturale e l'handicap visivo; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4). Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo. 11. 11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito Pagina 12
C-4357/2008 che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). 11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 3 marzo 2008, doc. 35, corretto l'8 dicembre 2008 sulla scorta del parere della Dott.ssa Sereni-Keller, doc. 44) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel 2005, in Italia, come operaio agricolo, ossia Euro 1'239.- al mese (dati statistici). Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano un salario medio mensile (statistico) di Euro 1'203,14 (2005). Svolta all'80%, questa attività di ripiego comporta un guadagno teorico di Euro 962,51. Questo introito può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del 10%, il che può essere condiviso, atteso che la riduzione massima consentita si situa al 25%, ma solo in casi eccezionali. Peraltro il giudice non può, senza validi e fondati motivi, porre in discussione questo tasso di riduzione, il cui apprezzamento è lasciato all'amministrazione AI. Ne consegue un reddito mensile di Euro 866,26. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'239.- ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 866,26.-, causa una perdita di guadagno del 30%, tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 12. 12.1 La procedura è di principio onerosa. Il ricorrente, tuttavia, ha chiesto di essere esentato dal versamento delle spese processuali (art. 69 LAI). Le spese processuali possono essere condonate alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio qualora non risulti equo addossargliele (art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi il Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nel questionario apposito a lui inviato, l'insorgente fa valere di avere come reddito la propria pensione (INPS) di Euro 458.- mensili e la moglie percepisce Pagina 13
C-4357/2008 pure una pensione di Euro 494.- al mese. Non è dato a sapere se vivono in appartamento/casa in affitto o di proprietà. Un figlio, nato nel 1993, dovrebbe essere comunque a carico. Sicuramente, l'assicurato deve sostenere spese sanitarie anche extra-assicurative. Visto quanto precede, non vengono prelevate spese processuali. 12.2 Non vengono riconosciute indennità per spese e ripetibili alle autorità federali (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi il Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 14
C-4357/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 15