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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2008 C-4259/2008

24 novembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·933 parole·~5 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità (decisione del 16 maggio ...

Testo integrale

Corte II I C-4259/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 novembre 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio, Michael Peterli, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 16 maggio 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4259/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 16 maggio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che in seguito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° ottobre 1999, sarebbe stata soppressa a far tempo dal 1° luglio 2008; con gravame del 24 giugno 2008, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha chiesto, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto a percepire la rendita intera AI; chiamato a pronunciarsi sul merito del ricorso, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio consulente medico, Dott.ssa Hellbardt, la quale, nella sua relazione del 29 ottobre 2008, ha proposto di far eseguire accertamenti completivi approfonditi, ossia un esame ematologico completo ed un esame oncologico; l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 10 novembre 2008, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile; in data 14 novembre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al Patronato INCA, per conoscenza, le osservazioni dell'amministrazione; in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); Pagina 2

C-4259/2008 secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che le indagini specialistiche appaiono indispensabili, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. Pagina 3

C-4259/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 16 maggio 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI intimato perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. AI ) - Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 4

C-4259/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5