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Bundesverwaltungsgericht 29.07.2015 C-4226/2015

29 luglio 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,626 parole·~8 min·1

Riassunto

Restituzione di prestazioni assicurative e condono | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, restituzione delle rendite (decisione su opposizione del 24 marzo 2015)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-4226/2015

Sentenza d e l 2 9 luglio 2015 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

1. A._______, 2. B._______, ricorrenti,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; restituzione delle rendite (decisione su opposizione del 24 marzo 2015).

C-4226/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Con decisione del 28 aprile 1999, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di C._______ – cittadino italiano, nato il (…; doc. 4) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° marzo 1998 (doc. 19). 1.2 Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del comune di D._______, provincia di E._______, il 16 gennaio 2014 risulta che l'interessato è deceduto il 10 febbraio 2013 (doc. 58 pag. 2). 2. Nella decisione su opposizione del 24 marzo 2015, decisione notificata a A._______ ed inviata in copia a F._______, G._______, H._______, I._______ (figlio del de cuius), B._______ e J._______, la CSC ha respinto le opposizioni inoltrate da questi ultimi e confermato le proprie decisioni del 16 ottobre 2014 e del 3 novembre 2014 mediante le quali ha chiesto ai figli del de cuius la restituzione, in qualità di eredi, dell'importo di fr. 8'416.-, a titolo di rendita di vecchiaia versata a torto al de cuius da marzo 2013 ad ottobre 2013 compresi (doc. 131 pag. 10; v. anche doc. 70, 74, 75, 77, 78 e 115). 3. Con scritto del 27 aprile 2015 (doc. 132 pag. 1), A._______ e B._______ hanno interposto ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 24 marzo 2015, mediante il quale hanno concluso, implicitamente, all'annullamento della decisione impugnata dal momento che, secondo l'allegato verbale del 27 maggio 2015 del Tribunale di E._______ (doc. 132 pag. 2), hanno rinunciato all'eredità del loro padre. Con lettera inoltrata il 13 giugno 2015, hanno prodotto una copia conforme all'originale del menzionato verbale. Il 2 luglio 2015, la CSC ha trasmesso i due scritti ed i documenti per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). 4. Con scritto del 20 luglio 2015, l'autorità inferiore ha constatato, su richiesta di questa Corte, che A._______ e B._______ ha rinunciato validamente all'eredità del loro padre. Detta autorità ha pertanto proposto l'annullamento della decisione impugnata nella misura in cui concerne le ricorrenti (doc. TAF 3).

C-4226/2015 Pagina 3 5. 5.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 5.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione in materia di restituzione di prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 5.3 Presentato da due parti direttamente toccate dalla decisione e aventi un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA; v., sulla questione, DTF 136 V 7 consid. 2.1.2), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 6. 6.1 Dagli atti di causa emerge che il de cuius C._______ era cittadino italiano, è stato domiciliato da ultimo in Italia ed è deceduto in Italia (doc. 4, 54 e 58). 6.2 Secondo l'art. 91 cpv. 1 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. 6.3 In virtù delle norme del diritto internazionale privato italiano, la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del defunto al momento della morte, ovvero dal diritto italiano (art. 46 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 concernente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato [cfr. sentenza del TAF C-2072/2015 dell'8 luglio 2015]). 6.4 Giusta l'art. 459 prima frase del Codice civile italiano (CCit), l'eredità si acquista con l'accettazione. L'accettazione può essere espressa o tacita (art. 474 CCit). L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (art. 475 prima frase CCit). L'accettazione

C-4226/2015 Pagina 4 è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 CCit). Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione (art. 480 prima e seconda frase CCit [cfr. sentenza del TAF C-2072/2015 dell'8 luglio 2015]). 6.5 Ai sensi dell'art. 519 prima frase CCit, la rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale di circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (cfr. sentenza del TAF C-2072/2015 dell'8 luglio 2015). 6.6 6.6.1 Dal verbale di rinunzia all'eredità del 27 aprile 2015 del Tribunale di E._______ (doc. 132 pag. 2) risulta che A._______ e B._______ sono personalmente comparse dinanzi alla dott.ssa K._______, direttore amministrativo del Tribunale di E._______, ed hanno dichiarato di voler rinunziare puramente e semplicemente all'eredità relitta di C._______. Il verbale è poi stato registrato l'8 maggio 2015 (doc. TAF 1). 6.6.2 Questo Tribunale rileva che il menzionato verbale del 27 aprile 2015 del Tribunale di E._______ costituisce una valida rinuncia all'eredità del de cuius da parte di A._______ e di B._______. Le stesse non avendo acquisito la qualità di erede, non sono responsabili per i debiti della successione del de cuius, ed in particolare per i debiti nei confronti dell'autorità inferiore. 6.6.3 In siffatte circostanze, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla proposta dell'autorità inferiore, proposta che peraltro da seguito alla conclusione presenta dalle insorgenti (date le richiamate circostanze, non era altresì necessario accordare alle ricorrenti la facoltà di esprimersi riguardo alla risposta al ricorso prima della pronuncia del presente giudizio [art. 30 cpv. 2 lett. c PA]). 7. Da quanto esposto, discende che il ricorso del 27 aprile 2015 deve essere accolto e la decisione su opposizione del 24 marzo 2015 annullata nella misura in cui riguarda le ricorrenti, nel senso che l'autorità inferiore non ha alcuna pretesa di restituzione nei confronti di A._______ e di B._______ a titolo di rendita di vecchiaia versata a torto al de cuius C._______.

C-4226/2015 Pagina 5 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Ritenuto che le ricorrenti non sono rappresentate in questa sede e non risulta che abbiano dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

C-4226/2015 Pagina 6 1. Il ricorso è accolto. La decisione su opposizione del 24 marzo 2015 è annullata nella misura in cui concerne A._______ e B._______, nel senso che l'autorità inferiore non ha alcuna pretesa di restituzione nei confronti di A._______ e di B._______ a titolo di rendita di vecchiaia versata a torto al padre deceduto il 10 febbraio 2013. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – A._______ (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia dello scritto del 20 luglio 2015 della CSC) – B._______ (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia dello scritto del 20 luglio 2015 della CSC) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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