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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2009 C-4208/2008

24 aprile 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·677 parole·~3 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione invalidità (decisione del 22 maggio ...

Testo integrale

Corte II I C-4208/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 aprile 2009 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti. A._______, patrocinato da Istituto Nazionale per l'Assistenza dei Lavoratori INPAL, viale Magna Grecia 18, IT-88060 Santa Maria di Catanzaro, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 22 maggio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4208/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 22 maggio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la domanda di revisione presentata dal cittadino italiano A._______ e ha confermato il suo diritto alla mezza rendita d'invalidità, che in data 20 giugno 2008, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera fondato su un aggravamento del suo stato di salute, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), che con decisione incidentale del 26 febbraio 2009, notificata al destinatario il 4 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro e non oltre 30 giorni un anticipo dell’ammontare di 300 franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso, che in data 25 marzo 2009 il ricorrente si è limitato ad inviare allo scrivente Tribunale una replica che conferma le conclusioni del suo ricorso, che in queste circostanze si deve constatare che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito e che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, Pagina 2

C-4208/2008 che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. XXX) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 3

C-4208/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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