Corte II I C-4093/2007 {T 0/2} Decisione d e l 9 gennaio 2008 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliera Emilia Antonioni. A._______, IT-98030 Limina, rappresentato da Patronato INAS, Waisenhausplatz 28, 3011 Berna, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 24 aprile 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-4093/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 24 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità inoltrata il 27 marzo 2003 dal cittadino italiano A._______, nato l'8 gennaio 1948, che in data 12 giugno 2007, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE in materia d'assicurazione per invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, 831.20), che, con atto del 18 dicembre 2007, il ricorrente ha ritirato il ricorso del 12 giugno 2007, che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, che, di regola, alla parte soccombente vengono addossate le spese di procedura (art. 63 cpv. 1 PA), che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora un ricorso sia regolato da una rinuncia senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale (art. 6 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Pagina 2
C-4093/2007 Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, visto l'esito del ricorso, non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA), Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Atti giudiziali) - autorità inferiore (n. di rif. X_______) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: La cancelliera: Francesco Parrino Emilia Antonioni Pagina 3
C-4093/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 / Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4