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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2009 C-4014/2009

4 settembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,319 parole·~7 min·3

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 20 m...

Testo integrale

Corte II I C-4014/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 4 settembre 2009 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Madeleine Hirsig, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 20 maggio 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4014/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 20 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata con figli, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2008 (doc. A 32-2). 2. Il 22 giugno 2009, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 20 maggio 2009 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° gennaio 2009. Ha segnalato che soffre segnatamente degli esiti di una frattura della testa omerale nonché di un danno neurologico alla vista. Ha fatto valere di essere completamente inabile per qualsiasi attività lavorativa. Ha contestato la valutazione del suo grado d'invalidità. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali. Ha esibito una relazione medica del 9 dicembre 2008 e due attestazioni mediche, una del 26 gennaio 2009 del dott. B._______ e l'altra del 27 maggio 2009 della dott.ssa C._______ (doc. TAF 1). 3. Il 25 giugno 2009, il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'autorità inferiore a depositare la risposta al ricorso entro il 24 agosto 2009 (doc. TAF 3). 4. 4.1 Nella risposta al ricorso del 19 agosto 2009, l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del 17 agosto 2009, il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del medico SMR del 12 agosto 2009. 4.2 Nel suo rapporto del 12 agosto 2009, il dott. E._______, medico SMR, ha rilevato che nel rapporto medico del dicembre 2008 nonché Pagina 2

C-4014/2009 nel certificato medico del gennaio 2009 non vi sarebbero elementi in favore di una sostanziale modifica dello stato di salute della ricorrente dal profilo ortopedico. Il dott. E._______ ha però evidenziato la necessità di procedere ad una valutazione oftalmologica in considerazione di un probabile disturbo del campo visivo. Ha perciò proposto di sottoporre l'insorgente ad una perizia oftalmologica al fine di accertare con precisione le limitazioni funzionali della ricorrente (doc. TAF 6). 4.3 Nelle osservazioni del 17 agosto 2009, l'Ufficio AI del Cantone D._______ ha pertanto proposto il rinvio degli atti di causa per l'accertamento medico indicato (perizia oftalmologica; doc. TAF 6). 5. Il 1° settembre 2009, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 19 agosto 2009, le osservazioni del 17 agosto 2009 dell'Ufficio AI del Cantone D._______ e le annotazioni del medico SMR del 12 agosto 2009 (doc. TAF 7). 6. 6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Pagina 3

C-4014/2009 7. 7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 8. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'accertamento dei fatti decisivi conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del 17 agosto 2009 dell'Ufficio AI del Cantone D._______ e al rapporto del 12 agosto 2009 del dott. E._______, appare giustificata dalla necessità dell'effettuazione di una perizia oftalmologica, senza la quale non è possibile determinarsi sull'incapacità lavorativa della ricorrente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 8.1 Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affiché proceda, in tempi ragionevoli, nel senso precedentemente indicato. 9. 9.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro Pagina 4

C-4014/2009 effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 5

C-4014/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 20 maggio 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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