Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C3980/2011 Sen tenza d e l 2 7 g enna i o 2012 Composizione Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti Parti A.________, patrocinato dall'avv. Santo De Blasi, via P. Colaci 42, IT73100 Lecce, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 20 giugno 2011.
C3980/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 20 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) non ha esaminato la domanda di aggravamento presentata il 17 febbraio 2011 dal cittadino italiano A.________, nato il , che in data 9 luglio 2011, A.________, per il tramite dell'avv. De Blasi, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invaalidità (LAI, RS 831.20), che giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) l'autorità inferiore può, fino all'invio della risposta, riesaminare la decisione impugnata, che quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58 cpv. 3 PA), che il 10 novembre 2011, l'UAIE ha annullato la propria decisione del 20 giugno 2011, sostituendola con una nuova e riconoscendo il diritto a una rendita intera dal 1° maggio – tre mesi dopo l'avvenuto peggioramento – al 31 luglio 2011, mese durante il quale l'interessato ha raggiunto l'età pensionabile,
C3980/2011 Pagina 3 che il 17 novembre 2011 lo scrivente Tribunale ha invitato la parte ricorrente a specificare, entro 30 giorni, quale seguito intendeva dare alla presente procedura, che la parte ricorrente non ha risposto nel termine impartito né sino ad ora, che il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione del 7 novembre 2011 e la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, che visto l'esito del ricorso non sono prelevate spese processuali, che alla parte ricorrente può essere assegnata un'indennità per le spese ripetibili (art. 5, 8 e 15 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]), che l'indennità di parte, nel caso in esame, è fissata a 800 franchi,
C3980/2011 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. E' preso atto della decisione del 7 novembre 2011 e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 800. a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: