Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-390/2009 Sentenza del 10 giugno 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, , ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto assicurazione invalidità (decisione del 4 dicembre 2008).
C-390/2009 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1973 al 1975 e dal 1977 al 2005, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a partire da quell'anno. Dal 1999 era alle dipendenze di una ditta di giardinaggio del Cantone Ticino, in ragione di 45 ore settimanali, è rimasto assente dal lavoro causa infortunio dal 20 ottobre 2005. Del caso si è dapprima occupata l'assicurazione "B._______". Dall'infortunio ha riportato una frattura L1 stabile (ricovero dal 20 al 27 ottobre all'EOC di Lugano). È stato poi ricoverato alla Clinica di riabilitazione di Novaggio (26 febbraio-18 marzo 2006) per lombalgie aspecifiche in esito alla frattura menzionata ed esiti di discectomia di L4-L5 ed L5-S1 del 2000, nonché per un dolore al ginocchio sinistro. Dopo essere stato sottoposto a risonanza magnetica completa della colonna lombare il 29 maggio 2006, l'interessato è stato visitato dal Dott. Grasset (EOC Lugano), specialista in ortopedia, il quale, il 20 ottobre 2006, ha stimato che in attività sedentarie a determinate condizioni il paziente potrebbe svolgere un lavoro in misura superiore al 50%. B._______ ha poi chiesto una perizia conclusiva al Dott. Caranzano (17 aprile 2007), specialista in chirurgia ortopedica, Lugano, di cui si dirà nel considerando seguente. Con decisione dell'8 agosto 2008, l'assicuratore infortuni ha riconosciuto in favore del nominato una rendita (transitoria) pari ad un tasso d'invalidità del 36%. L'assicurato ha presentato opposizione il 15 settembre 2008, chiedendo il riconoscimento di una rendita pari al 100% d'invalidità. La procedura è stata sospesa in attesa della definizione della pratica AI. Il 16 marzo 2009, il rappresentante dell'assicurato ha prodotto una perizia medica (destinata al suo rappresentante legale) datata 21 gennaio 2009 del CHUV di Losanna di cui si dirà di seguito. B. In data 22 settembre 2006, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la richiesta, ha acquisito la perizia effettuata dal Dott. Caranzano, specialista menzionato (destinata alB._______). La visita è stata eseguita il 30 marzo 2007. Nel rapporto del 17 aprile successivo, l'esperto incaricato ha sostanzialmente evidenziato la diagnosi di sindrome vertebrale lombare con degenerazione plurisegmentale in esiti di
C-390/2009 Pagina 3 discectomia (anno 2000), stato dopo frattura di L1 con deformazione cuneiforme residuale, stato dopo strato muscolare polpaccio destro con ancora disturbo locale, sindrome del tunnel carpale bilaterale. Il Dott. Caranzano reputa il paziente invalido in misura superiore al 50% come giardiniere e in misura del 25% al massimo in attività più consone a determinate condizioni di postura e porto pesi. C. L'incarto è stato sottoposto in esame al Consulente in integrazione professionale (CIP), il quale (rapporto del 12 settembre 2008) ha elencato, in base alla perizia del Dott. Caranzano, le attività ancora proponibili all'assicurato ed ha calcolato la perdita di guadagno in misura del 12%, posto un salario precedente l'invalidità di Fr. 53'731.- (2006) e dopo l'invalidità di Fr. 59'197.- ridotto del 20% per motivi personali (età, handicap). Con progetto di decisione del 14 ottobre 2008, l'Ufficio AI cantonale ha disposto la reiezione della domanda di rendita. Con le osservazioni del 21 ottobre 2008, dopo avere preso visione degli atti, l'assicurato ha fatto presente che il Dott. Caranzano ha stimato al 25% il tasso d'invalidità e non 0% come ritenuto nel calcolo comparativo. Inoltre, la perizia in parola (destinata alB._______) è piuttosto centrata sugli aspetti postinfortunistici, per cui un'analisi completa apparirebbe opportuna. Non si sarebbe poi tenuto conto delle difficoltà reali di inserimento in consono settore produttivo date le molteplici limitazioni. Chiede puntualizzazioni in merito poi al calcolo comparativo. Ricevute le osservazioni, l'amministrazione si è resa conto di essere incorsa in un errore nell'interpretazione della perizia del Dott. Caranzano. Il Dott. Lurati, medico dell'Ufficio AI, ha proposto dunque di ammettere un tasso d'invalidità in attività sostitutive del 25%. Il CIP è stato inviato a rifare il calcolo comparativo dei redditi. È stato confermato, dopo verifica, un salario precedente l'invalidità di Fr. 53'731.-. Il salario statistico dopo l'insorgenza dell'invalidità sarebbe di Fr. 59'197.-. Questo deve dapprima essere ridotto del 20% per tenere conto di fattori personali, quali età ed handicap; ne conseguono Fr. 47'398; svolto al 75% questo lavoro di sostituzione comporta un introito di Fr. 35'518.-. Ne consegue una perdita di guadagno del 34%, tasso insufficiente per aver diritto ad una rendita AI. Mediante decisione del 4 dicembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
C-390/2009 Pagina 4 notificare le decisioni ad assicurati non residenti in Svizzera, ha respinto la richiesta di prestazioni. D. Con il ricorso depositato il 20 gennaio 2009, A._______, sempre rappresentato dall'avv. Untersee, chiede, sostanzialmente, in via principale il diritto alla rendita intera da ottobre 2006 (previo eventualmente nuove indagini mediche), in via subordinata il diritto ai tre quarti di rendita ed in via ancor più subordinata il rinvio degli atti per nuovi accertamenti. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria completa. Egli contesta sia la valutazione medica che il calcolo economico con motivi che, per quanto necessario, si riprenderanno nella parte in diritto del presente giudizio. E. In merito alla domanda d'assistenza giudiziaria, il richiedente ha compilato l'apposito formulario ed ha fornito diversa documentazione economica il 3 marzo 2009. Con decisione incidentale del 13 luglio 2010, questo Tribunale ha accolto la domanda d'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, esonerando il nominato dalle spese processuali e nominando l'attuale rappresentante suo patrocinatore d'ufficio. F. In data 2 febbraio 2009, lo scrivente Tribunale ha invitato l'amministrazione a presentare una risposta al ricorso. Nel frattempo, in data 16 marzo 2009, l'insorgente ha inviato una perizia di parte svolta dal "Département de l'appareil locomoteur" del CHUV di Losanna datata 21 gennaio 2009 (visita dell'8 dicembre 2008). In questo rapporto viene rilevata la diagnosi di dorsalgie e lombalgie croniche in presenza di lesioni degenerative alla colonna dorsolombare e stato dopo frattura del corpo vertebrale L1 trattata in maniera conservativa, ipersensibilità a livello di L2 e L3 a sinistra. Gli esperti incaricati indicano come affezioni preesistenti all'incidente del 20 ottobre 2005 degli osteofiti di trazione L3-L4-L5 ed esiti di cura ernia discale L4-L5-S1 nel 2000. Essi ritengono che per esaminare i limiti funzionali del paziente bisognerebbe procedere ad una perizia ergo terapeutica specifica. La perizia del CHUV è stata inviata all'autorità inferiore. Comunque già in data 9 marzo 2009, l'Ufficio AI cantonale aveva presentato il suo preavviso ed ha confermato una perdita di guadagno del 33,90%. Propone dunque la reiezione del ricorso. Anche l'UAIE, nella sua risposta
C-390/2009 Pagina 5 del 13 marzo 2009, condivide le conclusioni dell'Ufficio cantonale. Con lettera del 20 aprile 2010 l'INSAI/SUVA ha avvisato l'interessato che la procedura d'opposizione, alle luce delle risultanze AI, avrebbe potuto concludersi con un "reformatio in pejus". La procedura è comunque rimasta sospesa in attesa del risultato definitivo dell'AI. G. Dopo avere sottoposto la perizia del CHUV al Dott. Erba, del proprio servizio, il quale in data 31 agosto 2010 ha rilevato che il referto in parola non apporta nessuna novità di rilievo, l'Ufficio AI cantonale ha confermato il 31 agosto 2010 la sua proposta di respingere il gravame. Anche l'UAIE, in data 22 ottobre 2010, ha riproposto la reiezione del ricorso, di cui una copia è stata trasmessa alla parte ricorrente il 5 maggio 2011. Il ricorrente ha prodotto a due riprese, il 24 luglio 2009 ed il 22 ottobre 2010 certificati del medico curante Dott. Guffanti attestanti la patologia lombosciatalgica sempre in atto.
Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
C-390/2009 Pagina 6 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (decisione incidentale del TAF del 13 luglio 2010). Egli è esente dal pagamento (o versamento anticipato) delle spese processuali. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
C-390/2009 Pagina 7 ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. 5. Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 22 settembre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di 12 mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 22 settembre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 4 dicembre 2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Egli può tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b con i rif.). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera;
C-390/2009 Pagina 8 - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
C-390/2009 Pagina 9 labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 8. 8.1. L'interessato ha lavorato da ultimo come giardiniere paesaggista per una ditta del Cantone Ticino. Ha subito un infortunio non professionale il 20 ottobre 2005 e da allora non ha più ripreso attività lucrativa. 8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
C-390/2009 Pagina 10 invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 9. 9.1. Nel caso in esame è stata sostanzialmente evidenziata la diagnosi di esiti di sindrome vertebrale lombare in presenza di una degenerazione pluri-segmentale con stato dopo discectomia L4/L5/S1, stato dopo frattura del corpo vertebrale L1 trattata conservativamente, consolidata con deformazione cuneiforme residuale, stato dopo strappo muscolare al polpaccio destro con leggero disturbo locale, sindrome del tunnel carpale bilaterale (cfr. la perizia del Dott. Caranzano, per B._______, del 17 aprile 2007). Dal punto di vista diagnostico, tuttavia, i sanitari del "Département de l'appareil locomoteur" (21 gennaio 2009: visita dell'inizio dicembre 2008) rilevano delle dorsalgie e lombalgie croniche in presenza di lesioni degenerative alla colonna dorsolombare ed uno stato dopo frattura di L1 trattata conservativamente; essi annotano pure un'ipersensibilità a livello di L2 ed L3 a sinistra. Sul piano diagnostico dunque non vi è univocità e, se non altro, le patologie in atto non sono esclusivamente postinfortunistiche. 9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
C-390/2009 Pagina 11 stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 10. 10.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, la sola perizia ad atti è quella del Dott. Caranzano del 17 aprile 2007. Ora, va rilevato che l'indagine in parola è stata richiesta dalB._______ per accertare i danni post-infortunistici. L'interessato non è stato visitato né dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR), né da altro sanitario che si sia espresso sulla ridotta capacità di lavoro da imputare a tutte le patologie in corso, siano esse infortunistiche, preesistenti l'incidente del 20 ottobre 2005 e/o posteriori. In proposito va ricordato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 V 549), la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicuratore infortuni non vincola necessariamente l'assicurazione per l'invalidità. 10.2. Il caso in esame è caratterizzato da un complesso patologico che non è conseguenza esclusiva dell'infortunio. La necessità di procedere a una visita atta a valutare la residua capacità di lavoro dell'assicurato era peraltro già stata espressa dallo stesso Dott. Caranzano, in risposta alla domanda 13 delB._______, il quale aveva preconizzato una visita presso la clinica di Novaggio. Questa perizia risale inoltre all'aprile 2007 e sarebbe stato opportuno aggiornare l'istruttoria visto che la decisione impugnata è stata emanata il 4 dicembre 2008. Ad ogni modo, dalla perizia del CHUV – questa perizia anche se datata del 21 gennaio 2009, quindi dopo la data della decisione impugnata, può essere presa in considerazione da questo Tribunale (cfr. consid. 5) – emergono patologie che poco hanno a che vedere con l'infortunio subito. Esistono dei problemi somatici a livello di L2 ed L3 non riscontrati dal Dott. Caranzano. I medici del CHUV, in risposta alla domanda 7.3, spiegano che ci sono dei fattori non legati all'infortunio e che il paziente presenta lesioni degenerative a livello dorsale. I medici del CHUV indicano che i dolori dorsali sono da ascrivere, verosimilmente, ad uno scompenso delle lesioni degenerative della colonna dorsale mentre i dolori a livello D12-L1 sono da imputare alle conseguenze della frattura del corpo vertebrale di L1. In merito poi al problema della valutazione dei limiti funzionali, i
C-390/2009 Pagina 12 medici menzionano come sia assolutamente necessario eseguire une perizia ergo terapeutica il cui scopo consiste proprio d'accertare le reali (concrete) possibilità di lavoro ed in quale misura (risposta alla domanda 8). 10.3. L'istruttoria del caso in esame è inoltre carente od imprecisa per quanto riguarda il calcolo comparativo dei redditi. L'amministrazione ha calcolato la perdita di guadagno su di un reddito di Fr. 53'731.- per il 2006, mentre l'assicuratore infortuni considera un reddito precedente l'invalidità già nel 2005 di Fr. 57'542,75. Questo è basato sui conteggi salariali contenuti nell'incarto dell'assicuratore infortuni (copia dei fogli paga da settembre 2004 a settembre 2005). Questa differenza potrebbe essere rilevante per determinare il diritto alla rendita. Va ricordato che, di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al momento determinante per il calcolo dell'invalidità ed adeguato all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (cfr. per esempio VSI 2000 p. 310). 11. 11.1. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe. 11.2. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dal 20 ottobre 2005 (cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (4 dicembre 2008). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in ortopedia accompagnata da tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede, ad una perizia medica particolareggiata aggiornata (E 213), accompagnata anch'essa dagli esami essenziali a seconda delle patologie riscontrate. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio
C-390/2009 Pagina 13 medico dell'Ufficio AI cantonale il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il l'ottobre 2005 ed il 4 dicembre 2008, data della decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi tenendo conto di quanto indicato al considerando 10.3. e procedendo, se necessario, ad una verifica presso il datore di lavoro.
C-390/2009 Pagina 14 12. 12.1. Non vengono prelevate spese processuali. 12.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili a carico dell'autorità inferiore (art. 64 PA). Vista la memoria ricorsuale si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità di Fr. 2'500.-. La domanda di gratuito patrocinio diventa quindi priva di oggetto. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 4 dicembre 2008, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità di Fr. 2'500.-, a titolo di spese ripetibili, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. La domanda di gratuito patrocinio è senza oggetto. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – B._______, (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-390/2009 Pagina 15 Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: