Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.01.2008 C-3891/2007

21 gennaio 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,159 parole·~6 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Testo integrale

Corte II I C-3891/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 gennaio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Eduard Achermann, Francesco Parrino, cancelliera Paola Carcano. S._______, patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3891/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 2 maggio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a S._______, cittadino italiano, nato il _______, che la sua domanda presentata il 2 marzo 2005, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, con ricorso consegnato alla posta italiana il 1° giugno 2007 e pervenuto alla scrivente Autorità il 7 giugno successivo, S._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Roberto Coppola di _______, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce: il referto di una stratigrafia (anca dx. e sin.), una cartella clinica del 9 giugno 1988 oltre a documentazione medica varia allegata alla stessa, il referto di una RX rachide cervicale del 7 febbraio 1996, il referto di una TC del ginocchio dx. del 5 novembre 2001, un certificato medico del 19 luglio 2004, una relazione di dimissione relativa al ricovero dal 3 al 14 settembre 2004, il referto di un esame dell'emocromo del 9 settembre 2004, un certificato medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Salerno del 1° dicembre 2004, due certificati medici del Dott. U.______ rispettivamente del 29 gennaio 2005 e del 2 marzo 2007, il referto di una RX rachide cervicale del 14 settembre 2005 ed il referto di una TC lombare del 12 maggio 2006, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'amministrazione ha sottoposto l'incarto al Dott. S._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 25 ottobre 2007, ha posto in evidenza la necessità di aggiornare la documentazione medica agli atti, che, l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 6 dicembre 2007, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 11 dicembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze Pagina 2

C-3891/2007 di ricusa, che, in data 14 dicembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione, che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. S._______, nel suo rapporto del 25 ottobre 2007, mediante l'aggiornamento della Pagina 3

C-3891/2007 documentazione medica agli atti, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente, regolarmente rappresentata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 700.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 2 maggio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Pagina 4

C-3891/2007 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

C-3891/2007 — Bundesverwaltungsgericht 21.01.2008 C-3891/2007 — Swissrulings