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Bundesverwaltungsgericht 06.11.2018 C-3772/2018

6 novembre 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,541 parole·~8 min·5

Riassunto

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, rendita di vecchiaia (decisione di irricevibilità dell'opposizione del 4 maggio 2018)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3772/2018

Sentenza d e l 6 novembre 2018 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, rendita di vecchiaia (decisione di irricevibilità dell'opposizione del 4 maggio 2018).

C-3772/2018 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione su opposizione del 4 maggio 2018 la Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC) ha dichiarato irricevibile, in quanto carente dei requisiti formali – era stata trasmessa mediante posta elettronica e quindi priva di firma olografa – (cfr. doc. 35 dell’incarto CSC), l’opposizione di A._______ avverso la decisione formale del 31 luglio 2017, con la quale gli era stato negato il diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia non avendo dimostrato di essere cittadino italiano (allegato al doc. TAF 1). B. B.a In data 31 maggio 2018 A._______ si è rivolto alla CSC spiegando di non essere riuscito a ritirare la corrispondenza proveniente dalla Svizzera (senza specificare quale), essendo stato trattenuto all’estero per motivi di salute e chiedendo ulteriori spiegazioni in merito all’erogazione della rendita ordinaria di vecchiaia e alla sorte di quest’ultima in caso di sua dipartita (doc. TAF 1). B.b Il 4 giugno 2018 lo scritto è stato trasmesso per competenza a questo Tribunale da parte della CSC, unitamente alla contestata decisione su opposizione (doc. 46 e doc. TAF 1). C. Con decisione incidentale del 13 agosto 2018 il ricorrente è stato invitato ad eleggere un recapito in Svizzera per la notificazione degli atti giudiziari (doc. TAF 6-7), regolarmente fornito da quest’ultimo il 26 settembre 2018 (doc. TAF 10). D. Con decisione incidentale del 3 ottobre 2018 il ricorrente è stato invitato a regolarizzare il ricorso apponendovi la firma olografa e a produrre la documentazione giustificante il ricovero e la prolungata permanenza per ragioni mediche negli Stati Uniti (doc. TAF 11). Alla richiesta l’insorgente ha dato seguito il 10 ottobre 2018 (doc. TAF 13). E. Con risposta del 25 ottobre 2018 la CSC ha rinunciato a prendere posizione in merito al ricorso dell’assicurato, comunicando di aver riconosciuto

C-3772/2018 Pagina 3 a quest’ultimo il diritto alla rendita di vecchiaia con decorrenza dal 1° dicembre 2016 con decisione del 24 ottobre 2018 e chiedendo, in buona sostanza, lo stralcio dai ruoli della causa (doc. TAF 15).

Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 60 LPGA). 2.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA – cfr. consid. D) – è ammissibile.

C-3772/2018 Pagina 4 3. 3.1. L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati. L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'oggetto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii). Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni (DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a). 3.2. Oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la liceità della non entrata nel merito nella contestazione del ricorrente contro la mancata attribuzione di una rendita ordinaria di vecchiaia, in ragione delle carenze formali riscontrate nell’opposizione presentata contro la decisione del 31 luglio 2017 (doc. 29). 4. 4.1. Giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). 4.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite pone fine alla controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Se la lite non è stata integralmente risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso,

C-3772/2018 Pagina 5 prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250). 4.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 25 ottobre 2018 (doc. TAF 15), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il 24 ottobre 2018, una decisione mediante la quale ha concesso al ricorrente una rendita di vecchiaia a far stato dal 1° dicembre 2016. Tale modo di procedere costituisce senz’altro una riconsiderazione della decisione del 31 luglio 2017 (doc. 29) con la quale l’amministrazione aveva negato il diritto alla rendita e avverso la quale era stata sollevata l’opposizione ritenuta irricevibile nella decisione su opposizione impugnata. Ora, avendo l’amministrazione riconosciuto all’assicurato una rendita ordinaria di vecchiaia a partire dal (…) 2016, ossia al raggiungimento del 65 anno di età (art. 21 cpv. 2 LAVS), occorre riconoscere che la nuova decisione non soltanto accondiscende integralmente alla principale conclusione ricorsuale (essendo l’autorità inferiore entrata nel merito della contestazione del ricorrente), ma va oltre la stessa (riconoscendogli quella rendita che in precedenza era stata negata), privando la presente vertenza dell’oggetto stesso del contendere. 5. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 7. 7.1. Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 7.2. Nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresentato e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-3772/2018 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: copia della risposta di causa del 25 ottobre 2018 la CSC, nonché della documentazione ad essa allegata [doc. TAF 15]) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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