Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.12.2012 C-3668/2012

10 dicembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·623 parole·~3 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 maggio 2012)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3668/2012

Sentenza d e l 1 0 dicembre 2012 Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino; cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 maggio 2012).

C-3668/2012 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 30 maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata il 28 ottobre 2011 da A._______, nato il ; in data 29 giugno 2012, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia di diritto alla rendita possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); con decisione incidentale del 18 ottobre 2012, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto il ricorrente di versare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa decisione, un anticipo dell'ammontare di 400.– franchi, con comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso; detta decisione è stata ricevuta dal ricorrente il 24 ottobre 2012; l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, né fino ad oggi; il ricorso è pertanto inammissibile; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili;

C-3668/2012 Pagina 3

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-3668/2012 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2012 C-3668/2012 — Swissrulings