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Bundesverwaltungsgericht 01.10.2015 C-3616/2014

1 ottobre 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·8,448 parole·~42 min·1

Riassunto

Divieto d'entrata | Divieto d'entrata

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3616/2014

Sentenza d e l 1 ° ottobre 2015 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Matteo Scotti, Studio Legale Prospero, Via Nassa 60, casella postale 6275, 6901 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

C-3616/2014 Pagina 2

Fatti: A. A._______ (o ricorrente), cittadino senegalese, è nato il (…) a B._______, dove ha trascorso i primi anni della sua esistenza, tranne un periodo di studio della durata di due anni a C._______. Nel 1985 si è trasferito in Italia, dapprima a D._______ e successivamente a E._______. Nel 1988 ha conosciuto quella che in seguito – e meglio il (…) – sarebbe diventata sua moglie: F._______, cittadina elvetica classe (…) e già madre di un figlio frutto di un primo matrimonio. B. Durante gli anni di permanenza in Svizzera, e più precisamente a G._______ (TI), A._______ ha alternato periodi di attività lucrativa quale magazziniere presso aziende del settore farmaceutico, a periodi di disoccupazione, percependo le relative indennità. Il ricorrente ha interessato inoltre a più riprese le autorità giudiziarie ticinesi. Nel 2000 è stato condannato per ingiuria e vie di fatto ad una multa di fr. 100.– ai danni del capo dicastero polizia del Comune di H._______, nel 2002 è stato nuovamente riconosciuto colpevole di ingiuria verso un portiere di una discoteca e si è visto comminare una multa di fr. 200.–, mentre nel 2004 è stato condannato per ingiuria e minaccia ai danni di un agente di polizia di G._______ e punito con una multa di fr. 300.–. C. Dal matrimonio con F._______ sono nati due figli: nel 1996 I._______ e nel 1999 J._______. I rapporti tra i coniugi sono divenuti vieppiù problematici nel corso degli anni. Dagli atti emerge infatti che i conflitti tra A._______ e F._______ sono sorti ancora prima della nascita del secondogenito (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo [TRAM] del 29 aprile 2013 agli atti, pag. 2). D. A causa dei rapporti conflittuali tra i coniugi A._______-F._______ testé citati, ed esacerbati dai comportamenti dell'interessato – che dall'inizio del 2008 ha cominciato ad importunare ripetutamente e ad intralciare la libertà di agire di moglie e figli – con decreto supercautelare del 18 gennaio 2008, il Pretore di K._______ ha ordinato a A._______ di lasciare il domicilio coniugale ed attribuito la custodia dei figli alla madre, garantendo però un ampio diritto di visita al padre. Questo episodio ha sancito la separazione di fatto dell'interessato dalla moglie. Il diritto di visita del padre è

C-3616/2014 Pagina 3 stato in seguito limitato (a partire dal 13 ottobre 2009), a causa dei reiterati comportamenti del ricorrente, sfociati in diverse condanne di carattere penale, di cui si dirà più dettagliatamente in seguito. E. Con decreto supercautelare del 13 ottobre 2008, il Pretore di K._______ ha limitato il diritto di visita di A._______ ai figli ad una visita sorvegliata ogni quindici giorni. Successivamente, e meglio il 16 gennaio 2009, il Pretore ha diffidato l'interessato – con comminatoria ex art. 292 CP – dall'avvicinare, telefonare, scrivere o importunare in altro modo moglie e figli. Dette misure sono state in seguito confermate dall'allora Commissione tutoria regionale in data 1° settembre 2009. Le molestie di A._______ nei confronti dei familiari sono state interrotte solamente grazie al suo arresto, avvenuto il 27 gennaio 2010. La carcerazione è terminata il 3 settembre 2010, tuttavia in data 28 settembre 2010 il ricorrente è stato nuovamente posto agli arresti e vi è rimasto fino al 28 dicembre dello stesso anno. A._______ ha dovuto scontare un ulteriore periodo di carcerazione preventiva dal 14 aprile al 5 settembre 2011, dopodiché la sua incarcerazione è stata tramutata in carcerazione di sicurezza (fino al 2 febbraio 2012). A._______ è rimasto in un istituto penitenziario fino all'espiazione della pena comminata dalla Corte di appello e revisione penale del Canton Ticino (CARP) il 2 febbraio 2012 e di cui si dirà al sub lett. I., ossia fino al 5 giugno 2012. F. In data 3 settembre 2010 la serie di comportamenti delittuosi ascrivibili all'interessato è sfociata in una prima condanna da parte della Corte delle assise correzionali di K._______. A._______ è stato riconosciuto colpevole di coazione ripetuta (in parte tentata), sottrazione di un minorenne (ripetuta), minaccia, lesioni semplici, vie di fatto (ripetute) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (ripetuta), e condannato – anche tenendo conto di una scemata imputabilità – ad una pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, con l'obbligo di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale. G. Agendo per il tramite dell'allora patrocinatore, A._______ è insorto contro detta sentenza dinanzi alla CARP, la quale, con decisione del 14 marzo 2011 ha annullato la condanna di primo grado e ritrasmesso l'incarto all'istanza inferiore per un nuovo giudizio.

C-3616/2014 Pagina 4 H. In considerazione della sentenza della CARP e dei nuovi comportamenti delittuosi perpetrati dall'interessato nel periodo compreso tra il 4 settembre 2010 ed il 14 aprile 2011, in data 5 settembre 2011 la Corte delle assise criminali di K._______ ha condannato A._______ ad una pena detentiva di tre anni da espiare. I. Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso interposto dall'interessato, il 2 febbraio 2012 la CARP ha riformato la decisione dell'autorità penale di prima istanza, riconoscendo A._______ colpevole – avendo agito in stato di scemata imputabilità – di coazione (ripetuta, ed in parte tentata), sottrazione di un minorenne (ripetuta, ed in parte tentata), minaccia (ripetuta), lesioni semplici, vie di fatto ripetute, ingiuria, disobbedienza a decisioni d'autorità (ripetuta), guida senza l'assicurazione di responsabilità civile (ripetuta), inosservanza dei doveri in caso d'infortunio; e comminato una pena detentiva di 24 mesi da espiare. Questa sentenza è divenuta definitiva a seguito della decisione del Tribunale federale del 14 maggio 2012, mediante la quale l'appello presentato da A._______ è stato respinto. Come precedentemente rilevato (cfr. supra lett. E. in fine), in data 5 giugno 2012 A._______ è stato scarcerato. J. Successivamente, il 31 maggio 2012, la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (SPOP) ha revocato il permesso di domicilio ed intimato a A._______ di lasciare il territorio elvetico entro il 30 giugno 2012. Contro questa decisione, l'interessato è insorto, dapprima dinanzi al Consiglio di Stato, ed in seguito dinanzi al TRAM, i quali hanno confermato (in data 26 settembre 2012, rispettivamente 29 aprile 2013) i provvedimenti adottati dalla SPOP. Il 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'interessato contro la decisione del TRAM del 29 aprile 2013. K. In data 11 ottobre 2013 il Pretore di K._______ ha decretato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto tra F._______ e A._______. L. Nonostante le decisioni di cui sopra – ed in particolare il divieto di avvicinarsi a moglie e figli – A._______ ha continuato a commettere atti delit-

C-3616/2014 Pagina 5 tuosi ai danni di questi ultimi, ragione per cui è stato nuovamente arrestato in data 8 agosto 2013. L'interessato è rimasto in carcerazione preventiva, e di sicurezza (dal 7 novembre 2013), fino al 16 dicembre 2013, data in cui la Corte delle assise correzionali di K._______ lo ha giudicato colpevole dei reati di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità, e lo ha condannato ad una pena detentiva di 12 mesi da espiare. Visto l'appello presentato contro la sentenza pocanzi citata, A._______ è rimasto in carcerazione di sicurezza presso il penitenziario cantonale L._______. M. Chiamata nuovamente a statuire, in data 16 aprile 2014 la CARP ha riformato parzialmente la sentenza dell'autorità penale di prima istanza del 16 dicembre 2013, riducendo la pena comminata a dieci mesi di detenzione. Il 5 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A._______ contro quest'ultima condanna (cfr. sentenza del TF 6B_492/2014). N. Più recentemente, ed a seguito della condanna di cui sub lett. M., l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM, dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) – su proposta del Cantone Ticino – ha avviato una procedura in vista dell'emanazione di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______, il quale era stato sentito in proposito già in data 2 aprile 2012, ovvero dopo la prima condanna penale definitiva (cfr. lett. I. supra). O. Nel corso della primavera 2014 A._______ ha sofferto di problemi di salute ed è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica alla spalla destra. Durante questo periodo egli si trovava ancora in carcere presso il Penitenziario cantonale L._______, struttura che ha potuto lasciare il 12 giugno 2014. P. Nel frattempo, in data 18 febbraio 2014, l'interessato è stato interrogato dalla polizia cantonale (SPCPP – Gruppo rimpatri) in ossequio al diritto di essere sentiti in vista dell'emanazione, da parte dell'UFM, di un divieto d'entrata. In quest'occasione A._______ aveva dichiarato di voler rimanere in Svizzera dopo l'espiazione della pena.

C-3616/2014 Pagina 6 Q. Il 28 maggio 2014 l'autorità inferiore ha pronunciato una decisione di divieto d'entrata della durata di vent'anni, e meglio fino al 27 maggio 2034, nei confronti di A._______. Il medesimo giorno la Polizia cantonale ha provveduto alla notificazione di detta decisione presso il carcere L._______. Anche in questa circostanza l'interessato ha affermato di non essere intenzionato a far rientro nel suo paese natale una volta tornato in libertà. R. In virtù dei precedenti penali, delle dichiarazioni espresse dinanzi alla Polizia cantonale ed in previsione dell'allora prossima liberazione dell'interessato (avvenuta come rilevato pocanzi il 12 giugno 2014), in data 2 giugno 2014, la SPOP ha ordinato il collocamento di A._______ presso una struttura carceraria in vista del rimpatrio in Senegal. Detto provvedimento, della durata di sei mesi, è stato confermato – previa audizione dell'interessato avvenuta il 17 giugno 2014 – dal Giudice delle misure coercitive in data 18 giugno 2014. S. A._______ è insorto contro la decisione di divieto d'entrata del 28 maggio 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), mediante due atti ricorsuali, il primo del 24 giugno 2014 (data d'entrata: 30 giugno 2014), il secondo del 27 giugno 2014 (per il tramite di un secondo patrocinatore, data d'entrata: 30 giugno 2014). Con il primo gravame il ricorrente ha chiesto l'annullamento e la riforma della decisione dell'UFM nel senso che la durata del divieto d'entrata in Svizzera non superi due anni, nel contempo ha postulato che il divieto d'entrata non gli pregiudichi la possibilità di recarsi in altri paesi dell'area Schengen. In sostanza A._______ ha dunque chiesto l'annullamento della pubblicazione del rifiuto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS II). Mediante il ricorso del 27 giugno 2014, l'insorgente ha chiesto in via principale l'annullamento integrale della decisione attaccata, ed in via subordinata la riduzione a un anno della validità del divieto d'entrata. In ambo i gravami A._______ ha postulato il ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

C-3616/2014 Pagina 7 T. Il 3 luglio 2015 il Tribunale ha invitato il ricorrente a regolarizzare la propria situazione in merito alla rappresentanza processuale, ritenuto come in caso contrario avrebbe considerato l'avv. Scotti quale rappresentante di A._______ per la durata della presente procedura. Ciò che è infine avvenuto (cfr. decisioni incidentali del 3 e 25 luglio 2014). U. Con decisione incidentale del 25 luglio 2014 il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo, in quanto prematura, vista la presenza sul territorio elvetico del ricorrente, il quale si trova tuttora in stato di carcerazione amministrativa in vista del rinvio. In quest'occasione il ricorrente è stato altresì invitato a compilare un formulario al fine di determinare il suo diritto a beneficiare dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. V. Il 4 settembre 2014 A._______ ha ritornato detto formulario, corredato da svariati mezzi di prova, e da una nuova istanza di restituzione dell'effetto sospensivo. In data 22 ottobre 2014 il Tribunale ha nuovamente respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo, invitando l'UFM a inoltrare una risposta nel merito del ricorso. Nel contempo A._______ è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, senza tuttavia il gratuito patrocinio. W. Con osservazioni dell'11 novembre 2014 l'autorità inferiore ha ribadito le argomentazioni esposte nella decisione impugnata, aggiungendo che, alla luce dell'ultima condanna dell'interessato, essa si sarebbe riservata la possibilità di riesaminare la posizione del ricorrente. L'allora UFM ha inoltre sottolineato come né la disponibilità del ricorrente ad assumere psicofarmaci al fine di tentare di curare i problemi psichici che lo attanagliano, né l'instaurazione di una curatela educativa in favore dei figli, permettono di modificare il suo apprezzamento della fattispecie. X. Il 15 giugno 2015 il rappresentante di A._______ ha sollecitato una decisione da parte dello scrivente Tribunale e ciò in ragione del lungo periodo di carcerazione in vista del rimpatrio in Senegal, misura adottata il 2 giugno 2014 dalla SPOP per la durata di sei mesi, confermata dal Giudice delle misure coercitive del Canton Ticino il 18 giugno 2014 (cfr. consid. R

C-3616/2014 Pagina 8 supra), ed in seguito prolungata di altri sei mesi l'11 dicembre 2014. L'avv. Scotti, sottolineando come la durata di detta carcerazione non possa superare i 18 mesi, ha postulato che il divieto d'entrata nei confronti di A._______ sia limitato al territorio della Confederazione, al fine di permettergli di recarsi in Italia, paese di residenza di alcuni dei suoi fratelli. Y. Mediante ordinanza del 17 giugno 2015 il Tribunale ha trasmesso alla SEM lo scritto del ricorrente del 15 giugno 2015 per conoscenza. Nel contempo ha inoltrato a quest'ultimo le prese di posizione dell'autorità inferiore del 22 settembre e dell'11 novembre 2014, invitandolo ad esprimersi in proposito. Z. Le osservazioni del ricorrente del 2 luglio 2015 sono state trasmesse all'autorità inferiore in data 14 luglio 2015, unitamente agli scritti spontanei inoltrati direttamente dal ricorrente di cui si dirà sub lett. AA. AA. In merito a dette missive del 1° settembre 2014 (sulla quale l'UFM ha preso posizione il 22 settembre 2014), del 14 e del 30 ottobre, del 5, del 18 e del 25 novembre 2014, il fax del 12 dicembre 2014, gli scritti del 13 gennaio, 1° e 5 luglio 2015 – a proposito di decisioni prese da altre autorità e nel frattempo cresciute in giudicato – si dirà nella misura in cui esse si rivelino necessarie nell'ambito del presente procedimento. BB. L'autorità inferiore si è espressa mediante duplica in data 27 agosto 2015, documento che è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente il 1° settembre 2015. CC. Il medesimo giorno, la SPOP ha informato il Tribunale circa il prossimo rimpatrio in Senegal di A._______, previsto per il 21 ottobre 2015 (cfr. atto 38). DD. In data 3 settembre 2015 il ricorrente ha indirizzato al Tribunale un ulteriore scritto spontaneo, corredato da diversi allegati.

C-3616/2014 Pagina 9 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM (già UFM) – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed i suoi ricorsi, presentati nella forma e nei termini prescritti dalla legge, sono ricevibili (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a–c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione pre-

C-3616/2014 Pagina 10 liminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3424). 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr n. 3, pag. 195). 3.4 Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati dal ricorrente contro la libertà, contro l'integrità della persona e contro la pubblica autorità (cfr. decisioni CARP del 2 febbraio 2012 e del 16 aprile 2014), sanzionati da

C-3616/2014 Pagina 11 specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata. Tuttavia, quest'ultimo non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (Messaggio precitato, FF 2002 pag. 3428). 3.5 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed, 2009, n. 8.80, pag. 356). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.6 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del Regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 del Regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al Regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione. Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4

C-3616/2014 Pagina 12 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]). 4. 4.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile pronunciare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura. 4.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; Messaggio LStr, FF 2009 7737 pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2). 4.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'or-

C-3616/2014 Pagina 13 dine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. 5, pag. 196; ANDREA BINDER OSER, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr n. 24). 5. Giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio precitato, FF 2002 pag. 3428). 6. 6.1 Nella fattispecie in disanima, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata di 20 anni, ossia fino al 27 maggio 2034, ritenendo che l'interessato abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, essendo stato condannato dalla CARP, in data 2 febbraio 2012, ad una pena detentiva di 24 mesi per ripetute coazione, sottrazione di minorenne, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a decisioni dell'autori-

C-3616/2014 Pagina 14 tà e guida senza l'assicurazione di responsabilità civile; oltre ai reati di ingiuria e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio. L'autorità inferiore ha considerato che i reiterati comportamenti delittuosi dell'interessato, perpetrati essenzialmente nell'ambito familiare, rappresentino una minaccia grave ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici, non potendosi escludere il rischio di recidiva. 6.2 Al momento della pronuncia della decisione litigiosa, ovvero il 28 maggio 2014, l'UFM non ha preso in considerazione l'ultima condanna di A._______, pronunciata dalla CARP il 16 aprile 2014, in quanto contro quest'ultima era ancora pendente il ricorso interposto dall'interessato dinanzi al Tribunale federale. L'autorità inferiore si è non di meno riservata il diritto di rivalutare la situazione di A._______ a tempo debito. Il 5 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame di A._______ contro il giudizio emesso dalla CARP e dunque confermato la condanna a dieci mesi di pena detentiva per i reati di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità. 6.3 Ciò posto, considerato che il ricorrente con i suoi comportamenti delittuosi ha violato la sicurezza e l'ordine pubblico, l'autorità inferiore ha a giusto titolo emesso un divieto d'entrata nei confronti di A._______ conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 6.4 Giova altresì rammentare che il ricorrente si trova in carcerazione preliminare in vista del rinvio coatto (cfr. lett. R., U. e X. supra), ragione per cui l'emanazione di un divieto d'entrata da parte dell'autorità inferiore è giustificata anche ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. c LStr. 7. 7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 7.2 Detta norma permette alle autorità di pronunciare un divieto d'entrata superiore a cinque anni qualora la persona interessata rappresenti un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. La minaccia grave può essere data in particolare in funzione del bene giuridico in pericolo (per esempio i reati contro la vita, l'integrità corporale, la libertà sessuale e le infrazioni alla legislazione sugli stupefacenti), della commissione di atti

C-3616/2014 Pagina 15 rientranti nella categoria dei crimini particolarmente pericolosi e di dimensione transfrontaliera (terrorismo, tratta di esseri umani, criminalità organizzata e traffico di droga), della recidiva e dell'assenza di una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6.3 in fine). 7.3 Dalle tavole processuali si evince che le condanne inflitte al ricorrente sono il risultato dei comportamenti tenuti nel periodo compreso tra il luglio 2008 ed il gennaio 2010, tra il 4 ed il 28 settembre 2010 e tra il febbraio ed il 14 aprile 2011, per quanto attiene alla condanna del 5 settembre 2011; e tra il novembre 2012 e l'agosto 2013, per quanto concerne la condanna del 16 aprile 2014. 7.4 In sostanza A._______ ha ripetutamente molestato i figli e l'ex moglie. Quest'ultima è stata vittima di ripetuta coazione e violenza fisica da parte del ricorrente. Gli atti delittuosi perpetrati da A._______ e per cui è stato condannato definitivamente il 2 febbraio 2012 si riassumono in ben 66 episodi di coazione, tre di sottrazione di minorenne (in parte tentata), tre di minacce, uno di lesioni semplici, tre di vie di fatto, uno di ingiuria, 46 di disobbedienza a decisioni d'autorità, ripetuta giuda senza l'assicurazione di responsabilità civile (dal 24 al 26 settembre 2010), uno di inosservanza di doveri in caso d'incidente (cfr. sentenza della CARP del 2 febbraio 2012, pagg. 60-62). 7.5 Dopo la scarcerazione (avvenuta il 5 giugno 2012), il ricorrente ha reiterato gli stessi comportamenti, in quanto nel periodo compreso tra il 9 novembre 2012 e il nuovo arresto avvenuto l'8 agosto 2013, egli si è reso protagonista di nove episodi di coazione, altrettanti di disobbedienza a decisioni dell'autorità, tre di minacce e uno di ingiuria (cfr. sentenza CARP del 16 aprile 2014, pagg. 15 e segg.). Le vittime erano ancora una volta principalmente l'allora moglie – avendo i coniugi A._______-F._______ divorziato l'11 ottobre 2013 (cfr. lett. K supra) – ed i figli della coppia. In questo frangente i comportamenti delittuosi di A._______ hanno altresì avuto conseguenze anche su terze persone (cfr. sentenza CARP del 16 aprile 2014, pag. 21), cosa peraltro avvenuta anche in occasione della precedente condanna (cfr. sentenza CARP del 2 febbraio 2012, pag. 61). 7.6 Appare evidente che i comportamenti dell'interessato abbiano creato una situazione insostenibile per i suoi familiari, i quali durante lunghi periodi di tempo hanno dovuto cambiare radicalmente le proprie abitudini al fine di non imbattersi nel ricorrente. I delitti commessi da A._______ possono essere definiti come un caso di «stalking». In merito alla definizione di quest'ultimo termine, si rimanda alle considerazioni contenute nella

C-3616/2014 Pagina 16 sentenza della CARP del 16 aprile 2014 (pag. 24) ed ai relativi riferimenti citati (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; DONATSCH, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 410; CORBOZ, [Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010], ad art. 181 n. 16) da cui in particolare si legge che «stalking» costituisce «un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei confronti della vittima. Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo spionaggio della vittima, l'assillante ricerca di contatto fisico, le molestie e le minacce ai suoi danni […]». Il Tribunale considera che una condotta di questo tipo può giustificare l'emanazione di un divieto d'entrata di durata superiore ai cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. In quest'ottica non giova al ricorrente il fatto che in ambito penale gli sia stata riconosciuta una scemata responsabilità (cfr. sentenze CARP del 2 febbraio 2012, pag. 62; e del 14 aprile 2014, pag. 37), dovendosi in casu unicamente apprezzare se il ricorrente rappresenti o meno una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici e non essendo il Tribunale legato dalle considerazioni delle autorità giudiziarie penali (cfr. consid. 5 supra). 7.7 L'attitudine di A._______ durante le inchieste penali a suo carico – emblematico al proposito è ad esempio il fatto che abbia rifiutato di partecipare al dibattimento del 14 aprile 2014 dinanzi alla CARP (cfr. sentenza CARP del 16 aprile 2014, pag. 3) – e durante la presente procedura non può che rafforzare il convincimento del Tribunale secondo cui egli rappresenta una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. Dagli atti dei procedimenti penali e dai numerosi scritti inviati direttamente dal ricorrente a codesto Tribunale, si evince infatti che egli non ha in realtà preso coscienza della gravità dei suoi gesti e delle conseguenze che questi ultimi hanno avuto sulla vita dei familiari; al contrario egli continua a negare l'evidenza (cfr. al proposito la sentenza CARP del 16 aprile 2014, pag. 16) e si ritiene sostanzialmente una vittima del sistema giudiziario elvetico (cfr. scritti di cui alle lett. Z., AA. e DD. supra). Orbene, le perizie psichiatriche ordinate dalle autorità penali ticinesi hanno permesso di appurare che A._______ soffre di una «sindrome di disadattamento» la quale ha assunto le connotazioni del «delirio persecutorio del querulomane secondo Bleuler». Detta patologia si contraddistingue per la tendenza del soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a ritenersi vittima di continui errori delle autorità e, in particolare, dell'apparato giudiziario. Il perito ha altresì affermato che tale affezione ha di regola «un decorso cronico e poco correggibile» e che pertanto da un «punto di vista psichiatrico è molto probabile che il peritando commetta nuovamente reati analoghi a quelli già commessi, forse addirittura in forma più grave» (cfr. estratti della perizia

C-3616/2014 Pagina 17 redatta dal Dr. med. M._______, sentenza CARP del 16 aprile 2014, pagg. 29 e 30). 7.8 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale non può che ritenere che in casu l'emanazione di un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni sia giustificata, siccome il pericolo rappresentato da A._______ per l'ordine e la sicurezza pubblici non è unicamente grave, ma altresì attuale, dato l'alto rischio di recidiva. 7.9 Vero è che il ricorrente ha commesso atti gravi, in particolare reati contro la libertà personale ed a danno dei suoi stessi familiari, in quanto le principali vittime erano appunto l'ex moglie ed i figli, tuttavia come pocanzi riferito, il suo agire ha anche danneggiato terze persone (cfr. consid. 7.5 supra). Ad aggravare inoltre la posizione di A._______ contribuisce il fatto che egli abbia agito sull'arco di periodi di tempo alquanto lunghi e che nemmeno una prima pesante condanna ad una pena privativa della libertà da espiare lo abbia dissuaso dal commettere nuovamente lo stesso tipo di reati una volta scarcerato. 7.10 In definitiva, a mente di questo Tribunale, la condotta dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, e ciò a prescindere dal fatto che i delitti commessi si inserissero principalmente nell'ambito familiare. Non è inoltre immaginabile esprimere un pronostico favorevole a proposito della recidività della ricorrente, non potendosi totalmente e senz'altro escludere che – nonostante il divieto giudiziario di avvicinare l'ex moglie (e i figli) – egli possa in futuro commettere atti lesivi della libertà altrui, qualora confrontato a momenti di alta emotività che i rapporti interpersonali tra familiari inevitabilmente comportano. 8. 8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista fino al 27 maggio 2034, sia adeguata alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. a e c PA). 8.2 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio fino al 2034 e quello privato del ricorrente a potervi

C-3616/2014 Pagina 18 entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne deriva (principio della proporzionalità, cfr. consid. 3.5 supra). 8.3 In applicazione dell'art. 121 cpv. 5 Cost. la giurisprudenza dello scrivente Tribunale ha avuto modo di stabilire che in caso di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici tale da giustificare il superamento della durata massima di cinque anni prevista all'art. 67 cpv. 3 1a frase LStr, quest'ultima non può superare 15 anni (20 anni in caso di recidiva) (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale ha altresì stabilito che i comportamenti delittuosi commessi dalla persona toccata dal provvedimento di allontanamento dal suolo elvetico devono aver denotato un'energia criminale particolarmente elevata. In altre parole, è giustificato comminare un divieto d'entrata della durata di 15 anni qualora l'interessato si sia prodigato in atti caratteristici di una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga o criminalità organizzata), qualora abbia ripetutamente commesso infrazioni gravi contro beni giuridici sensibili – come ad esempio la vita o l'integrità fisica – oppure abbia agito in maniera che non sia possibile emettere una prognosi favorevole (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2). 8.4 Quo ai comportamenti penalmente reprensibili di A._______ si è già discusso della pericolosità dei ripetuti episodi ai danni principalmente dell'ex moglie e dei figli. Un tale modo di agire, seppur pericoloso e lesivo delle libertà altrui, non può a mente dello scrivente Tribunale configurare un caso di divieto d'entrata di durata di 15 anni. Al contrario nella fattispecie – vista la tipologia di comportamenti delittuosi adottata – è d'uopo non eccedere oltre una durata del divieto d'entrata di 10 anni. 8.5 Resta da stabilire se in virtù dell'insieme delle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al principio di proporzionalità tale durata è giustificata. 9. 9.1 Prima di procedere all'analisi testé citata, occorre evidenziare che nei suoi gravami il ricorrente si è prevalso di aver vissuto ininterrottamente in Svizzera a partire dal 1991, dichiarando di non aver più alcun legame con

C-3616/2014 Pagina 19 i proprio paese d'origine: il Senegal. Il rimpatrio comporterebbe delle importanti difficoltà di reinserimento, risiedendo i suoi parenti in Svizzera ed in Italia, e l'interruzione del trattamento psichiatrico al quale è sottoposto. Inoltre in Senegal risulterebbe più difficoltoso poter proseguire le cure legate ai problemi alla spalla di cui A._______ soffre (cfr. certificati medici agli atti). 9.2 Queste motivazioni non sono conferenti, poiché oggetto della presente procedura è la decisione di divieto d'entrata emanata dall'autorità nei confronti del ricorrente, e non eventuali problematiche legate al reinserimento di quest'ultimo nel proprio paese d'origine. Le stesse esulano dalle competenze del Tribunale e pertanto non occorre soffermarvisi ulteriormente. 10. 10.1 A._______ ha inoltre sostenuto che il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti gli impedirebbe di continuare la relazione con i figli, in violazione dell'art. 8 CEDU. 10.2 È vero che l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2). 10.3 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta norma sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Eccezionalmente sono prese in considerazione anche le relazioni tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BER- TSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Ga-

C-3616/2014 Pagina 20 rantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 10.4 Indipendentemente dalla questione a sapere quale sia la durata totale massima del divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr nel caso di specie, occorre osservare che la pronuncia di una tale misura incide assai sulla vita privata e familiare della persona interessata, qualora i propri familiari restino in Svizzera, e ciò a prescindere da come sia vissuto il rapporto. L'autorità deve pertanto dare prova di prudenza qualora, come nella fattispecie, emana un divieto d'entrata di lunga durata. In quest'ottica, al fine di ponderare in maniera conforme al principio di equità l'interesse pubblico all'allontanamento dello straniero pericoloso e quelli privati di quest'ultimo, l'interesse superiore dei figli è un criterio tra gli altri di cui tenere conto (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.3.6). 10.5 In casu, e come si è visto alla lett. C. supra, A._______ è padre di due figli. Il primo è nato nel 1996, egli è dunque maggiorenne e di conseguenza libero di decidere in merito al tipo di relazioni che intende intrattenere con il padre. La secondogenita è invece nata nel 1999. Occorre dunque valutare quale sia il suo interesse superiore nel caso di specie. Viste le decisioni delle autorità ticinesi, sia in materia civile che penale (cfr. in particolare le decisioni del Pretore di K._______ del 13 ottobre 2008, del 16 gennaio 2009, di cui si è detto alla lett. E. supra, nonché le condanne del 2 febbraio 2012 e del 16 aprile 2014), a mente del Tribunale appare evidente che detto interesse tenda a che il ricorrente non possa stare nelle vicinanze della figlia. In quest'ottica non si può non giungere alla conclusione che già da anni, la relazione tra A._______ e la figlia non sia in alcun modo sufficientemente stretta ed effettivamente vissuta affinché possa essere tutelata in applicazione dell'art. 8 CEDU. D'altronde il Pretore di K._______, con la sentenza di divorzio dell'11 ottobre 2013 ha affidato l'autorità parentale alla madre e diffidato il ricorrente dall'avvicinarsi a meno di 500m dalla ex moglie. È altresì vero che a partire dal 13 giugno 2013, grazie a un accordo intercorso tra F._______ e il ricorrente, il diritto di visita è stato ristabilito in maniera limitata (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di K._______ del 16 dicembre 2013, pag.

C-3616/2014 Pagina 21 11), non di meno questa circostanza non permette allo scrivente Tribunale di modificare il proprio apprezzamento in merito all'intensità dei rapporti intrattenuti da A._______ con la figlia. 10.6 A titolo meramente abbondanziale, il Tribunale sottolinea a questo proposito che i figli del ricorrente non dipendono finanziariamente da quest'ultimo, il quale è indigente. 10.7 Di transenna occorre altresì considerare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, l'istituzione di una curatela educativa in favore dei figli minorenni (nel frattempo, come si è visto, il primogenito è divenuto maggiorenne) – la cui finalità è proprio di scongiurare eventuali nuove turbative (cfr. atto ricorsuale del 27 giugno 2014) – non permette di giungere ad altra conclusione. In questo senso non giova alla posizione di A._______ il fatto di aver allegato due disegni, risalenti peraltro a novembre 2012, in cui la figlia dichiarava di volergli bene, in quanto dagli atti penali versati al presente incarto risulta evidente come la stessa si sentisse invero intimorita dal padre, pur provando affetto per lui (cfr. in particolare sentenza CARP del 16 aprile 2014, pagg. 17 e 21). 10.8 In sunto, il Tribunale considera che è a torto che il ricorrente si prevale del diritto al rispetto della propria vita familiare ex art. 8 CEDU, poiché sono proprio i comportamenti tenuti dallo stesso verso i propri familiari (peraltro in violazione di decisioni delle autorità che imponevano a A._______ di non avvicinarsi a questi ultimi), e dunque anche verso i figli I._______ e J._______, che hanno comportato l'emanazione della decisione di divieto d'entrata da parte dell'autorità inferiore. A mente del Tribunale, ed in considerazione della fattispecie, una tale argomentazione rasenta la temerarietà e deve pertanto essere respinta, in quanto non si può evidentemente considerare che la relazione tra il ricorrente ed i figli sia stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza pocanzi citata. 11. 11.1 Ciò posto, dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati in causa, a mente di questo Tribunale l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici prevale in casu sugli interessi privati allegati dal ricorrente. 11.2 Tenuto conto dell'insieme di queste circostanze, il Tribunale considera che il divieto d'entrata in Svizzera deciso dall'autorità inferiore il 28 maggio 2014 appare necessario ed adeguato nel suo principio. Que-

C-3616/2014 Pagina 22 sta autorità giudicante ritiene tuttavia che la durata, fissata dall'UFM fino al 27 maggio 2034, dunque per un totale di 20 anni, debba essere ridotta. 11.3 In esito alle considerazioni che precedono e conformemente alla giurisprudenza, si giustifica una riduzione della durata del provvedimento amministrativo emanato dall'UFM a 10 anni. 12. Per quanto esposto sulla conferma del principio e della durata del divieto, giusta l'art. 24 cpv. 2 e cpv. 3 del Regolamento SIS II, appaiono anche adempiuti i presupposti per l'iscrizione nel sistema d'informazione Schengen. 13. Quo alla questione della carcerazione amministrativa in vista del rimpatrio, il Tribunale ha già avuto modo di rilevare come la propria competenza sia limitata alla questione del divieto d'entrata. Spetta invece alle competenti autorità cantonali il compito di valutare se la carcerazione amministrativa dell'interessato sia ad oggi ancora giustificata (cfr. art. 75 e segg. LStr). 14. Visto quanto sopra, la decisione impugnata non è conforme al diritto federale (cfr. art. 49 PA) e deve essere riformata. Il ricorso è dunque parzialmente accolto nel senso che la durata del divieto d'entrata in Svizzera è limitata al 27 maggio 2024. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte (art. 63 cpv. 1 2a frase PA) devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto parzialmente soccombente. Tuttavia alla luce della domanda di esonero delle stesse, accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 22 ottobre 2014, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni importo. 16. 16.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA il relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

C-3616/2014 Pagina 23 16.2 In concreto si costata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto (agli atti non figura alcuna nota d'onorario), il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 e segg. TS-TAF, che il versamento di un'indennità ridotta di fr. 1'000.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) appaia equa. 17. Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del 28 maggio 2014 è ridotta a 10 anni, ovvero fino al 27 maggio 2024. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'autorità inferiore rifonderà al ricorrente complessivamente fr. 1'000.– a titolo di spese ripetibili ridotte. 5. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

Data di spedizione:

C-3616/2014 — Bundesverwaltungsgericht 01.10.2015 C-3616/2014 — Swissrulings