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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2013 C-3604/2012

19 febbraio 2013·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,681 parole·~23 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 giugno 2012)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3604/2012

Sentenza d e l 1 9 febbraio 2013 Composizione

Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 giugno 2012).

C-3604/2012 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadina italiana nata il, …, ha lavorato in Svizzera come stiratrice, con permesso per confinanti, dal 1978 al 2011, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 5/3). Il 16 agosto 2011, per il tramite del Patronato INAS, l'assicurata ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 1 a 3), la cui istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti: - l'incarto della CSS Assicurazione, l'assicuratore collettivo d'indennità giornaliera in caso di malattia dell'ultimo datore di lavoro dell'interessata, con in particolare una cartella clinica del 18 aprile 2011, concernente un intervento di laparoisterectomia totale, d'annessiectomia sinistra e di salpingectomia destra (incarto CSS, doc. 12), nonché un rapporto di dimissione clinica, del 24 luglio 2011, relativo ad un intervento di tiroidectomia totale ed asportazione di neoformazioni polipoidi delle corde vocali (incarto CSS, doc. 20), - diversi referti medici italiani (incarto AI, doc. 4/1 a 9), - uno scritto della CSS Assicurazione, del 1° settembre 2011 (incarto AI, doc. 10), in cui è precisato che le indennità giornaliere del 100% saranno versate all'assicurata al massimo fino al 18 settembre 2011, - il questionario per il datore di lavoro, del 1° settembre 2011 (incarto AI, doc. 11), da cui si evince che l'assicurata ha operato per la stessa ditta ticinese come stiratrice dal 5 ottobre 1998, ore otto giornaliere e quaranta settimanali, con un salario orario di Fr. 14.70 dal 1° gennaio 2011, e che ha presentato un'incapacità lavorativa totale per malattia dal 10 febbraio 2011, - diversa documentazione medica italiana (incarto AI, doc. 12, 13/1 a 43 e 14), - il resoconto del primo colloquio d'accertamento, con il relativo accordo sugli obbiettivi d'integrazione, avvenuto tra il consulente in integrazione professionale dell'UAI-TI e l'assicurata il 13 settembre 2011 (incarto AI, doc. 15 e 16), di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito,

C-3604/2012 Pagina 3 - la lettera di licenziamento del datore di lavoro, dell'8 settembre 2011 (incarto AI, doc. 19/2), in cui è indicata come scadenza contrattuale il 31 dicembre 2011, - una lettera della CSS Assicurazione del 4 ottobre 2011 (incarto AI, doc. 20/1), in cui è riferita l'assenza d'incapacità lavorativa oltre il 18 settembre 2011, con la relativa cessazione del pagamento dell'indennità giornaliera dopo questa data, - diversi documenti medici italiani (incarto AI, doc. 20/2 a 8), - una breve annotazione del dott. B.______, medico dell'UAI-TI, del 19 ottobre 2011 (incarto AI, doc. 21), attestante che le patologie documentate agli atti non sono invalidanti, riservati gli esiti degli accertamenti sonografici dell'addome annunciati dall'assicurata, - diversa documentazione medica italiana (incarto AI, doc. 25/1 a7e9a 16), - referti di un'ecografia dell'addome e di una colonscopia, del 17, rispettivamente 20 gennaio 2012 (incarto AI, doc. 26/2 e 3). B. L'UAI-TI ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. B.______, il quale ha diagnosticato, il 31 gennaio 2012 (incarto AI, doc. 27), una formazione pelvica complessa a destra prevalentemente anecogena, verosimilmente riferibile a residuo d'ematoma, nonché polipi fibromixoidi alle corde vocali, un gozzo plurinodulare, un'iperplasia linfonodale reattiva aspecifica sottoposta a tiroidectomia totale (21 luglio 2011), un ipotiroidismo primitivo postchirurgico in terapia sostitutiva e polipi del sigma asportati endoscopicamente (20 gennaio 2012), concludendo che queste patologie non sono invalidanti se non in termini temporali ridotti. L'assicurata ha inseguito prodotto altra documentazione medica (incarto AI, doc. 32 e 33/2 a 7), tra cui un referto mammografico del 24 febbraio 2012. Il dott. C.______, medico dell'UAI-TI, si è pronunciato sul caso il 23 aprile 2012 (incarto AI, doc. 35), riesponendo la diagnosi formulata in precedenza dal dott. B.______, ed ha indicato una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività, dal 10 febbraio al 18 settembre 2011, così come stabilita dalla CSS Assicurazioni (cfr. incarto CSS, doc. 7 e 10;

C-3604/2012 Pagina 4 incarto AI, doc. 20/1), specificando che oltre questo periodo non vi sono inabilità superiori ad alcuni giorni. C. L'UAI-TI ha dunque stilato un progetto di decisione il 24 aprile 2012, munito della relativa delibera all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio in Italia dell'assicurata, con il quale ha prospettato a quest'ultima il rigetto della sua domanda, invitandola nel contempo a presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (incarto AI, doc. 36, 39 e 40). Dopo che l'assicurata ha chiesto, ed ottenuto, visione dell'incarto, annunciando inoltre di volersi sottoporre ad una visita medico-legale (incarto AI, doc. 37 e 38), e scaduto il termine per pronunciarsi sul progetto di decisione, l'UAIE ha emanato la corrispondente decisione di rigetto della domanda di rendita il 15 giugno 2012 (incarto AI, doc. 41). D. Contro questa decisione, per il tramite delI'INAS, l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 6 luglio 2012, chiedendo, previo annullamento della stessa, che le sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita, con dispensa dal pagamento delle spese processuali, ed ha esibito diversi documenti medici, in parte già agli atti, tra cui un rapporto del dott. D.______, chirurgo e psichiatra, dell'11 giugno 2012, in cui è riferito un disturbo dell'adattamento ad espressione prevalentemente depressiva, con compromissione del funzionamento relazionale e professionale (incarto TAF, doc. 1). Il dott. E.______e la dott.ssa F.______, medici dell'UAI-TI, si sono pronunciati sul caso il 10 agosto 2012, rilevando che nulla è cambiato rispetto alle problematiche somatiche già conosciute e che la patologia psichiatrica è stata avanzata la prima volta nel giugno 2012, e definita risalire anamnesticamente a febbraio 2012, mese a partire dal quale sarebbe potuta insorgere un'incapacità lavorativa con decorso tuttavia favorevole. Di conseguenza, l'UAI-TI, nel suo preavviso del 13 agosto 2012, e l'UAIE, nella sua risposta formale al ricorso il 16 agosto seguente, hanno postulato il rigetto dello stesso con la conseguente conferma della decisione impugnata (incarto TAF, doc. 3). E. La ricorrente ha replicato il 19 settembre 2012 (incarto TAF, doc. 5),

C-3604/2012 Pagina 5 producendo alcuni documenti annuncianti ulteriori accertamenti medici, documenti che il dott. E.______ha definito, l'11 ottobre 2012, non essere di rilievo, per cui l'UAI-TI, nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012, e l'UAIE, nella sua duplica formale del 23 ottobre seguente, hanno ribadito le proprie conclusioni rispetto all'esito da riservare al ricorso (incarto TAF, doc. 7). F. Con decisione incidentale del 30 ottobre 2012, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente copia della duplica e dell'ultima annotazione del medico dell'UAI-TI, invitandola nel contempo a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 6 novembre 2012.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e

C-3604/2012 Pagina 6 per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad

C-3604/2012 Pagina 7 essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della

C-3604/2012 Pagina 8 procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi in concreto applicabili, come pure le disposizioni della LPGA, se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA). 4. Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al 15 giugno 2012, data della decisione avversata, visto che il giudice delle assicurazioni sociali deve analizzare la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, anche se può tenere conto dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138 e 445, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). 5. La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità. 6. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve, cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni (art. 36 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento CEE n. 1408/71).

C-3604/2012 Pagina 9 In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei diciotto anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al

C-3604/2012 Pagina 10 guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). 8. Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V

C-3604/2012 Pagina 11 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 9. 9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, principalmente, dalle prese di posizione dei dottori B.______, del 19 ottobre 2011, C.______, del 23 aprile 2012, ed E.______in collaborazione con la dott.ssa F.______, del 10 agosto 2012 (incarto AI, doc. 27 e 35; incarto TAF, doc. 3), tutti medici dell'UAI-TI, risulta la diagnosi di formazione pelvica complessa a destra prevalentemente anecogena, verosimilmente riferibile a residuo d'ematoma, di polipi fibromixoidi alle corde vocali, di gozzo plurinodulare, d'iperplasia linfonodale reattiva aspecifica sottoposta a tiroidectomia totale (21 luglio 2011), d'ipotiroidismo primitivo postchirurgico in terapia sostitutiva e di polipi del sigma asportati endoscopicamente (20 gennaio 2012). A questi elementi diagnostici bisogna pure aggiungere, come confermato dal dott. E.______e dalla dott.ssa F.______, una problematica psichiatrica di tipo ansioso-depressivo, segnalata dal dott. D.______ l'11 giugno 2012 (incarto TAF, doc. 1), la cui presenza è stata anamnesticamente attestata da febbraio 2012. Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata dalla ricorrente, questo Tribunale non vede nessun valido motivo per scostarsene. 9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il dott. B.______ ha riconosciuto il 31 gennaio 2012, senza per altro quantificarla, un'incapacità lavorativa "in termini temporali ridotti", mentre il C.______ ha constatato, il 23 aprile 2012, una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi occupazione, dal 10 febbraio al 18 settembre 2011, così come determinato dalla CSS Assicurazioni, rinviando per il resto al

C-3604/2012 Pagina 12 rapporto dello stesso dott. B.______. Dal canto loro, il dott. E.______e la dott.ssa F.______ hanno precisato, il 10 agosto 2012, che le problematiche somatiche non sono atte a causare un'incapacità lavorativa di lunga durata, l'operazione del gozzo benigno avendo avuto un decorso regolare, il lieve aumento dei globuli bianchi essendo asintomatico e privo di conseguenza pratiche, e i controlli regolari dell'intestino e dei seni rivelando un decorso blando. Essi hanno inoltre chiaramente specificato che la problematica psichiatrica, la cui prognosi è definita essere favorevole, ha potuto generare un'incapacità lavorativa solamente da febbraio 2012. A questo proposito occorre sottolineare che il dott. D.______ si è pronunciato sulla capacità lavorativa in modo piuttosto vago, affermando unicamente che "le manifestazioni cliniche [del disturbo dell'adattamento ad espressione prevalentemente depressiva], verosimilmente innescate da eventi luttuosi, compromettono nell'attualità il funzionamento relazione e professionale della paziente". 9.3 Visto quanto precede, questo Tribunale rileva che la ricorrente ha sicuramente presentato una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività, dal 10 febbraio al 18 settembre 2011, dovuta alle affezioni somatiche diagnosticate, e che in seguito, a decorrere da febbraio 2012, si è manifestata una patologia psichiatrica. Considerato che né l'incapacità lavorativa per ragioni somatiche, né l'incapacità lavorativa per ragioni psichiche, le quali sono intervenute in periodi diversi e non susseguenti, non hanno raggiunto la durata minima di un anno, come prescritto dall'art. 28 cpv. 1 LAI (cfr. consid. 7.3), questo Tribunale constata che durante il periodo in esame, limitato al 15 giugno 2012, data della decisione impugnata, la ricorrente non ha presentato un'invalidità di livello pensionabile. La ricorrente ha comunque la possibilità di formulare una nuova richiesta di prestazioni, facendo valere una modificazione rilevante del suo stato di salute in epoca posteriore alla data della decisione avversata. 10. È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova

C-3604/2012 Pagina 13 professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). 11. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 12. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali. Ai sensi dell'art. 85 bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3 a frase LAI. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso. 13. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo versato il 6 novembre 2012. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21

C-3604/2012 Pagina 14 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo versato il 6 novembre 2012. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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