Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.06.2016 C-3555/2014

16 giugno 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,072 parole·~25 min·3

Riassunto

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 6 maggio 2014)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3555/2014

Sentenza d e l 1 6 giugno 2016 Composizione

Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Vito Valenti. Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A.________, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, importo della rendita (decisione su opposizione del 6 maggio 2014).

C-3555/2014 Pagina 2

Fatti: A. A.a A.________, cittadino italiano, nato nel1948, ha lavorato in Svizzera, secondo i conti individuali, nel 1970, nel 1971 e nel 1975 (doc. 7). In data 5 dicembre 2013 (doc. 5, pag. 6) l’interessato ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC), tramite l’INPS di Napoli, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia. A.b Dopo aver riunito i conti individuali di spettanza di A.________ (doc. 7), la CSC, mediante decisione del 19 febbraio 2014, ha erogato, in favore del richiedente, una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2013 (doc. 11). L’importo di questa prestazione, fr. 31.- al mese, è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 1 anno e 4 mesi, una scala delle rendite 1 ed un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr. 22'464.-. Alla pag. 5 del provvedimento sono stati indicati gli anni di contribuzione, con la rispettiva durata ed i redditi conseguiti. Nel 1970 l’interessato ha lavorato per 5 mesi, nel 1971 per 6 mesi e nel 1975 per 5 mesi. A.c Con tempestiva opposizione del 13 marzo 2014 (doc. 12) l’assicurato ha fatto presente di aver lavorato in Svizzera per l’impresa D.__________dal maggio 1972 e dall’aprile 1973. Ha quindi chiesto una verifica per questi anni e ha prodotto, oltre al certificato di assicurazione, copia di una busta paga del maggio 1972 (doc. 12 in toto). A.d Ricevuta l’opposizione, la CSC ha interpellato la Cassa di compensazione (23) del Cantone Vallese (doc. 14) facendo presente questo esposto dell’opponente munito di prove e chiedendo le liste paga del datore di lavoro. A.e La Cassa ha risposto in data 30 aprile 2014 (doc. 15 in toto), fornendo ampia documentazione. Nella sostanza, in base alle distinte dei salari con i rispettivi nomi dei dipendenti e il loro numero AVS, la Cassa ha confermato gli accrediti per l’opponente nel 1971 e 1975, ma precisato che per il 1969, 70, 72, 73, figurano accrediti a nome di A2._______, nato nel 1925. La Cassa vallesana quindi ha fornito le distinte salari in questione.

C-3555/2014 Pagina 3 A.f Mediante decisione del 6 maggio 2014 (doc. 16) la CSC ha respinto l’istanza dell’opponente, specificando che, in modo inequivocabile, gli accrediti per gli anni 1972 e 1973 (oltre che del 1969 e 1970) non sono di pertinenza del qui opponente, ma dell’omonimo A.________ nato nel 1925. B. Con il ricorso depositato il 23 giugno 2014 A.________ chiede al TAF l’annullamento della summenzionata decisione su opposizione e, di conseguenza, l’accoglimento del ricorso. Fa presente, diversamente da quanto scritto in sede di opposizione, di aver lavorato per la ditta D._______dal 1969 al 1973 e nel 1975. Chiede che siano effettuate verifiche adeguate ritenendo che i contributi da lui versati siano stati erroneamente accreditati al suo omonimo. Produce documentazione già ad atti, segnatamente il foglio paga di maggio 1972 (doc. TAF 1). C. Nelle osservazioni al ricorso del 26 agosto 2014 la CSC propone la reiezione dell’impugnativa rilevando come i due lavoratori omonimi, uno nato nel 1948 (ricorrente), l’altro nel 1925, avevano comunque due numeri AVS ben distinti, per cui non vi era motivo di porre in dubbio quanto iscritto sulle notifiche dei salari ai fini delle registrazioni contributive AVS. Il foglio paga esibito inoltre rappresenta solo un indizio, non la prova di prelievo di tutti i contributi del 1972 e 1973, che egli reclama. Egli dovrebbe esibirne l’integralità o il maggior numero possibile. L’impossibilità del ricorrente di comprovare che egli ha ricevuto tutti gli stipendi corrispondenti tende a dimostrare che egli non è il legittimo proprietario del foglio esibito (doc. TAF 3). D. D.a Ricevuta la risposta, questo Tribunale, con ordinanza del 24 settembre 2014, ha invitato il ricorrente a presentare la replica. Nel contempo il Tribunale ha inviato i doc. TAF 11, 12, 14, 15, quest’ultimo in forma parzialmente anonimizzata, all’interessato per presa di posizione. D.b Con ordinanza del 2 ottobre 2014 (doc. TAF 5), il TAF ha interpellato la ditta D._________ invitandola a prendere posizione in merito alla busta paga rilasciata al ricorrente per il mese di maggio 1972 (se ha lavorato presso detta ditta in quell’anno ed in quel mese) rispettivamente se ha lavorato in generale negli anni 1969, 1970, 1972 e 1973), nonché a determinare gli anni di attività del ricorrente e segnalare eventuali errori allora commessi in relazione anche al caso di omonimia.

C-3555/2014 Pagina 4 D.c Con replica del 12 ottobre 2014 (doc. TAF 7) A.________ ribadisce la posizione già avanzata in sede d’istruttoria e di ricorso, precisando comunque di ricordare di aver conosciuto il suo omonimo solo forse durante una stagione lavorativa, nel 1969, e non durante altri anni. D.d Con duplica del 12 dicembre 2014 la CSC (doc. TAF 11) sostiene nuovamente che i contributi iscritti nelle distinte di salario relative al 1969, 1970, 1972 e 1973 competono all’omonimo nato nel 1925 in contraddizione con quanto dichiarato dal ricorrente nel gravame secondo cui i contributi dal 1969 in poi gli apparterrebbero. Peraltro, secondo la CSC, quanto avanzato con il ricorso è in contraddizione con quanto sostenuto con l’opposizione, ove l’interessato reclamava solo i contributi per gli anni 1972 e 1973. Per il vero, osserva la CSC, nel 1970 il datore di lavoro è un altro. L’amministrazione ribadisce quindi la correttezza di quanto scaturisce dalle distinte salari esibite e non si spiega il motivo per cui l’interessato possa esibire solo un certificato di salario relativo al 1972. D.e Chiamato ad esprimersi in merito alla duplica della CSC, il ricorrente, con scritto del 21 gennaio 2015, ribadisce di aver lavorato in Svizzera per due datori di lavoro dal 1969 al 1973 e nel 1975 (doc. TAF 20). Chiede inoltre a questo Tribunale di valutare la possibilità di rintracciare colleghi che potrebbero confermare quanto da lui sostenuto. D.f Con scritto raccomandato (A/R) del 5 marzo 2015 il TAF ha invitato il ricorrente a voler fornire il nominativo di alcuni colleghi che potrebbero confermare quanto da lui sostenuto, rinviando all’obbligo di collaborare previsto (doc. TAF 25). La richiesta è rimasta priva di risposta. D.g In ordine alle richieste formulate all’attenzione della ditta D._________ (consid D.b), dopo una lunga procedura (cfr. doc. TAF 14, 17, 18 e seg, segnatamente doc. TAF 23, 24) con scritto dell’11 maggio 2015 (doc. TAF 28) la “Fiduciaire E.______ SA”, in nome e per il conto di D._______, ha informato questo Tribunale che il proprio cliente, data l’età, non ricorda le circostanze descritte nell’ ordinanza (doc. TAF 23, 24 ed allegati) e precisato di non essere più in possesso dei documenti necessari, ritenuto che gli archivi risalgono al 2004. Copia di questo scritto è stata inviata al ricorrente il 13 maggio 2015 (doc. TAF 29).

C-3555/2014 Pagina 5 Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e

C-3555/2014 Pagina 6 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). Per quanto riguarda il diritto interno in concreto lo stato di fatto che deve essere giudicato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si realizza con il compimento del 65° anno di età, data dell'evento assicurato che apre il diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, ossia il 13 gennaio 2013 (DTF 130 V 156 consid. 5.2). 5. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 5.1 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

C-3555/2014 Pagina 7 5.2 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 5.3 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 5.4 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 6. Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita di vecchiaia erogata a A.________, nato nel 1948, con effetto dal 1° febbraio 2013, in particolare la durata contributiva nel contesto di un caso di omonimia. 6.1 In sede d’opposizione (doc. 12) l’interessato ha sostenuto di aver lavorato nel nostro Paese, non solo nelle stagioni 1970, 1971 e 1975, come iscritto alla pagina 5 della decisione originale del 19 febbraio 2014, ma anche da maggio 1972 (senza indicare la conclusione) e da aprile a novembre 1973 presso il medesimo datore di lavoro. In sede di ricorso l’interessato avanza che egli avrebbe lavorato, sempre per la stessa ditta, anche nel 1969. 6.2 La CSC sostiene dal canto suo con la decisione su opposizione (doc. 16), poi confermata con la risposta al ricorso (doc. TAF 3), che ricerche posteriori alla decisione iniziale, hanno posto in risalto che le iscrizioni sulle distinte dei salari versati dal datore di lavoro dell’epoca, appartengono per il 1969, 1970, 1972 e 1973 ad altra persona, omonima del ricorrente, ma nata nel 1925 e quindi con numero AVS (dell’epoca) diverso.

C-3555/2014 Pagina 8 7. 7.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. 7.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. 7.3 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998). Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002. 7.4 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto

C-3555/2014 Pagina 9 quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 7.5 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione dell'apertura del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in modo superiore a quello accertato nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicurazioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a). 7.6 Va ancora precisato che, secondo l’art. 133 OAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, il numero d'assicurato ha 13 cifre. Esso si compone in particolare di un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756), un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata persona figurante nel registro dell'AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità e di un numero di controllo. In precedenza per contro la data di nascita dell’assicurato era facilmente riconoscibile, in quanto corrispondeva al secondo ed al terzo gruppo di cifre del numero AVS, come si vedrà nel dettaglio di seguito.

C-3555/2014 Pagina 10 8. 8.1 Nel caso in esame il ricorrente sostiene di aver lavorato in Svizzera dal 1969 al 1973 e nel 1975 per la ditta D._________ di V.________. Il 1974 non è oggetto del contendere in quanto l’interessato, in quell’anno, non è venuto in Svizzera, come egli stesso ammette in sede di risposta alla duplica del 21 gennaio 2015 (doc. TAF 13, 20). 8.2 Ora, come prima constatazione, si esclude che il ricorrente abbia lavorato per detta ditta nel 1970, poiché, come chiaramente traspare dal conto individuale della Cassa cantonale vallesana (23), in quella stagione egli ha svolto attività lavorativa da giugno ad ottobre per la ditta C.________ di Z.________ (doc. 7). 8.3 Gli anni 1971 e 1975 non sono contestati in quanto il ricorrente figura sul conto individuale (doc. 7) con datore di lavoro D.________. 8.4 Per riassumere quindi dai conti individuali ad atti (doc. 7) traspare chiaramente che l’assicurato ha lavorato in Svizzera per 6 mesi nel 1970 per C.________, per 7 mesi nel 1971 e 6 mesi nel 1975 per D._________. Ciò viene evidenziato anche alla pagina 5 della decisione iniziale del 19 febbraio 2014 (doc. 11). 9. 9.1 Con l’opposizione (doc. 12) e con il ricorso (doc. TAF 1) l’assicurato insiste di aver lavorato da maggio 1972 (non indica il mese di cessazione) e da aprile a novembre 1973 per D.________. Infine con il gravame sostiene di aver lavorato presso la medesima ditta anche nel 1969 e 1970. Questo non traspare dai conti individuali. 9.2 Stando così le cose sia l’amministrazione che lo scrivente Tribunale hanno avviato ricerche complementari, da cui è emerso un caso di omonimia. 9.2.1 La Cassa di compensazione vallesana ha inviato alla CSC i conteggi del datore di lavoro D.__________ per gli anni in questione, da cui traspare chiaramente che: - Per il 1969, anno contestato solo in sede di ricorso e replica (doc. TAF 1 e 7), sulla lista dei dipendenti della D._______ figura un A2._______, comunque con numero di AVS xxx.25.xxx. L’anno di nascita, come pure mese e giorno, si deducono dal numero di AVS (di allora). Questo lavoratore è

C-3555/2014 Pagina 11 nato nel 1925, il xx xxxxx (l’anno corrisponde al secondo gruppo di numero AVS, il sesso/giorno/mese di nascita corrisponde al terzo gruppo del numero AVS secondo una speciale formula). L’omonimo ha lavorato presso D.______dal 16.4 al 6 dicembre (doc. 15 pag. 15), mentre il ricorrente dal 1 gennaio al 6 giugno del medesimo anno risulta aver contribuito in Italia (doc. 3 pag. 2). In simili condizioni difficilmente si tratta di uno scambio di persone ritenuto che il ricorrente non poteva trovarsi in Svizzera ed in Italia nello stesso lasso di tempo (aprile-giugno 1969). Questa distinta salari non può pertanto essere posta in dubbio. Vi figura un altro cognome A._______, ma si tratta di una donna nata nel 1951. Quindi quanto registrato nel 1969 spetta all’omonimo nato nel 1925 e non al ricorrente. Del resto non vi è alcun indizio secondo cui i salari erogati rispettivamente i contributi versati sarebbero stati in realtà di competenza di A.________ nato nel 1948. - Per il 1970 (anno contestato in sede di ricorso e di replica, doc. TAF 1 e 7) il ricorrente non figura sulle distinte salario della ditta D._________ (doc. 15, pag. 14), presumibilmente poiché, come detto al considerando 8.4, egli ha lavorato per altra ditta. Per quell’anno figura invece nuovamente il suo omonimo nato nel 1925 ed altri A._______ con date di nascita e nomi distinti. Ciò conferma che l’omonimo A2._______ era ancora presente nella ditta, mentre non lo era il qui ricorrente che lavorava presso altra ditta. Quindi nulla spetta al ricorrente per il 1970. - per il 1971 (anno non contestato) A.________, qui ricorrente, ben figura sulla lista dei dipendenti (doc. 15, pag. 8) con il suo numero AVS di allora, ossia 675.48.113. Per quell’anno non compare per contro il suo omonimo nato nel 1925. Si menzionano altri A.________, nati nel 1950 e nel 1952, comunque con nome differente dal ricorrente. - per il 1972 (anno contestato) risulta nelle liste (doc. 15 pag. 13) solo l’omonimo nato nel 1925 (dal 17 aprile al 17 novembre) a cui corrispondono anche numero AVS, mese e giorno di nascita, in base a detto numero; figura altresì un altro A._________, con nome proprio, altra data di nascita e numero AVS diverso. Per questo specifico anno si rinvia in particolare anche al consid. 9.2.3. - per la stagione1973 (doc. 15, pag. 12) figura l’omonimo con il suo numero AVS e nessun altro A.________.

C-3555/2014 Pagina 12 - il 1974 non è in discussione, dal momento che l’interessato non pretende di aver lavorato in quell’anno e nemmeno è venuto in Svizzera (doc. TAF 20); - per il 1975 la contribuzione non è contestata. 9.2.2 Da quanto precede, ed in base alle liste dei salariati, giustificativi destinati alla Cassa di compensazione, a cui aderiva D.________, appare evidente che il qui ricorrente ha lavorato presso tale ditta nel 1971 e nel 1975 come riportato nei suoi conti individuali, mentre nel 1970 ha svolto attività lucrativa per un altro datore di lavoro. 9.2.3 9.2.3.1 Per quanto riguarda in particolare il 1972 va ancora aggiunto che il ricorrente ha prodotto un foglio paga della ditta D._________, concernente il salario di maggio 1972 percepito da “A.__________”, ove figurano, confuse con altre deduzioni (imposte), le verosimili deduzioni AVS (documento allegato al doc. TAF 1), non tuttavia il numero AVS o la data di nascita. Ora, come rettamente fatto osservare dalla CSC in sede di risposta si tratta di una sola distinta di salario. Ai sensi della normativa sopra menzionata e della prassi del Tribunale federale per provare quanto da lui sostenuto l’interessato avrebbe dovuto produrre se non tutti, per lo meno la maggior parte dei fogli paga mensili relativi al 1972 ed eventualmente relativi al 1973. Peraltro, trovandoci in un caso di omonimia e non essendo menzionata la data di nascita, il foglio paga prodotto è insufficiente per poter asserire, con certezza, che lo stesso dimostri in modo inequivocabile che il ricorrente ha lavorato per la ditta D.________ nel maggio 1972. Certo, egli ne è portatore e quindi gode del principio secondo cui è il legittimo proprietario, ma le circostanze sopra evocate (distinte salariati) ed il caso di omonimia inducono a ritenere che detta prova sia insufficiente. 9.2.3.2 Del resto anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare, ai fini contributivi, il documento menzionato, la CSC, a ragione, non l’ha conteggiato, in quanto l’aggiunta di un mese contributivo al periodo già computato per il calcolo della prestazione a lui spettante (un anno e cinque mesi invece di un anno e quattro mesi) non sarebbe sufficiente accedere alla scala delle rendite seguente. Per raggiungere il livello 2, abbisogna di due anni interi contributivi. Parimenti, l’aggiunta di contributi per un solo mese, nel caso di specie, non muterebbe nemmeno il reddito annuo medio determinante, in

C-3555/2014 Pagina 13 quanto l’aggiunta di un importo esiguo di reddito dovrebbe comunque essere suddivisa per una durata contributiva maggiore segnatamente un anno e cinque mesi invece di un anno e quattro mesi. 9.3 9.3.1 Per il resto, conformemente alla normativa sopra ricordata ed alla giurisprudenza del TF (cfr. consid. 7 in toto), in ossequio al principio inquisitorio, anche questo Tribunale ha cercato di risalire ad informazioni presso il datore di lavoro D.__________. Tuttavia, dopo lunga procedura caratterizzata, fra l’altro, da una difficoltà di notifica delle ordinanze di questo Tribunale (doc. TAF 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18), l’esito è risultato negativo per carenza di documentazione e di memoria dei fatti di allora. 9.3.2 Alla richiesta, infine, di interpellare i colleghi di lavoro della ditta D._______ nel 1969, 1972 e 1973, formulata dall’assicurato (doc. TAF 20), la giudice dell’istruzione non ha potuto dar seguito. Il ricorrente infatti in violazione del proprio obbligo di collaborare (art. 12, 13 PA a cui rinvia l’art. 37 LTAF, art. 43 LPGA, Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3.ed. pag.397 N 1133-1134), a cui questa Corte ha fatto espresso riferimento (doc. TAF 25), non ha provveduto ad indicare al Tribunale dei nominativi utili all’accertamento della sua presenza in ditta. In simili circostanze questa Corte non è stata posta in grado di verificare ulteriormente eventuali fatti rilevanti. Al riguardo va infatti rilevato che il principio indagatorio non vale illimitatamente. L’obbligo di collaborare entra infatti in linea di conto per quei fatti che la parte conosce meglio e che l’amministrazione non è in grado di verificare oppure soltanto applicando un dispendio di tempo irragionevole (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 22 N 1.49-1.50 e giurisprudenza citata in particolare DTF 130 II 464 consid. 6.6.1). Ne consegue che egli deve assumersi le conseguenze della mancanza di prove (doc. TAF 25). 10. In queste circostanze deve essere confermata la durata contributiva determinata dalla CSC nella sua decisione iniziale del 19 febbraio 2014 (doc. 11), poi ribadita con provvedimento su opposizione del 6 maggio 2014 (doc. 16), di 1 anno e 4 mesi, il che comporta una scala rendite 01 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 22'464.-. L’eventuale mese aggiuntivo di maggio 1972 non modifica il risultato (consid. 9.2.3). La prestazione mensile, a decorrere dal 2013, corrisponde pertanto a fr. 31.-.

C-3555/2014 Pagina 14 Il ricorso, in quanto infondato, deve essere pertanto respinto, mentre la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 11.2 Non essendo il ricorrente né vincente né patrocinato in causa non si assegnano spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

I rimedi giuridici sono alla pagina seguente

C-3555/2014 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-3555/2014 — Bundesverwaltungsgericht 16.06.2016 C-3555/2014 — Swissrulings