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Bundesverwaltungsgericht 10.08.2009 C-3523/2009

10 agosto 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·673 parole·~3 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 ma...

Testo integrale

Corte II I C-3523/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 agosto 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 maggio 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3523/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 4 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 28 febbraio 2008. 2. Il 27 maggio 2009, l'interessata ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale un plico raccomandato contenente copia della decisione resa dall'UAIE il 4 maggio 2009 e degli scritti "dell'B._______” di C._______ del 17 luglio 2008, 18 aprile e 13 maggio 2009 nonché dei certificati medici del 26 marzo, 3 aprile e 26 maggio 2009 e di un referto di esame del 28 marzo 2009. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 29 giugno 2009 (notificata il 1° luglio 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato l'insorgente a presentare un atto ricorsuale comprendente i motivi, le conclusioni e la propria firma manoscritta in originale (o quella di un rappresentante munito della necessaria procura) (art. 52 cpv. 2 PA), nel termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata decisione incidentale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 5. Il termine assegnato alla ricorrente per presentare un atto ricorsuale nel senso indicato nella decisione incidentale del 29 giugno 2009 di Pagina 2

C-3523/2009 questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 3

C-3523/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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