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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2008 C-3435/2007

9 ottobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,861 parole·~14 min·1

Riassunto

Rendite | decisione del 20 aprile 2007 in materia di prestaz...

Testo integrale

Corte II I C-3435/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 9 ottobre 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (decisione del 20 aprile 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3435/2007 Fatti: A. Mediante decisione del 16 febbraio 2005, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, con rendite completive in favore delle figlie, a decorrere dal 1° gennaio 2005. L'importo di questa prestazione è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 21 anni e 2 mesi, un reddito annuo medio determinante di Fr. 37'410.-- ed una scala rendite 21. Il 30 marzo 2005, il nominato ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di verificare la propria posizione assicurativa e facendo in particolare valere di aver lavorato nel nostro Paese per un periodo superiore a quello ritenuto dall'amministrazione, ossia almeno 24 anni e 11 mesi. L'amministrazione ha effettuato ricerche approfondite in esito alle quali il periodo contributivo è stato portato a 22 anni e 6 mesi e la scala rendite 22. Di conseguenza, mediante decisione su opposizione del 6 dicembre 2005, la CSC ha erogato in favore del nominato una prestazione di vecchiaia, da gennaio 2005, di un importo superiore. L'assicurato ha impugnato tale decisione innanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR). La stessa ha effettuato ricerche complementari ed ha segnatamente potuto determinare i generi di permessi ottenuti dall'assicurato. Con giudizio del 21 agosto 2006, la CFR ha determinato un periodo contributivo di 4 mesi nel 1960, 9 mesi nel 1961, 11 mesi nel 1962, 11 mesi nel 1963 e 12 mesi per ogni anno dal 1964 fino a novembre 1981; figurano poi altri 3 anni e 8 mesi dal 1982 al 1985. L'assicurato non ha impugnato tale giudizio (doc. 1-193). B. In esito all'accertamento della CFR, l'amministrazione ha rifatto i calcoli della prestazione (doc. 197-204). Mediante decisione del 26 ottobre 2006, ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria di vecchiaia, con rendite completive in favore delle figlie, calcolata su di una durata contributiva di 24 anni e 7 mesi, una scala rendite 24 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 32'250.-- (doc. 215-223). Pagina 2

C-3435/2007 Il 22 e 28 novembre 2006, l'interessato ha depositato un'opposizione (“ricorso”) contro il suddetto provvedimento chiedendo il riesame della sua prestazione ed il riconoscimento di una durata contributiva di 24 anni e 11 mesi (doc. 227 e 232/233). Egli produce una copia esatta della precedente opposizione del 30 marzo 2005 contro la decisione del 26 febbraio 2005 (doc. 232/233). Con lettera del 1° dicembre 2006 (doc. 236), l'amministrazione ha ancora spiegato all'assicurato alcuni dettagli della decisione del 26 ottobre 2006. Il 17 gennaio 2007, la CSC ha ricevuto un'ulteriore lettera, del 9 gennaio precedente (doc. 240), nella quale il nominato manifestava il suo disaccordo con la decisione e le risposte date il 1° dicembre 2006. Con scritto dell'8 marzo 2007 (doc. 242), la CSC ha considerato la lettera del 9 gennaio quale opposizione, assieme allo scritto del 28 novembre 2006, contro la decisione del 26 ottobre 2006 ed ha invitato l'opponente a voler meglio motivare la sua istanza. L'interpellato, con scritto del 12 marzo 2007 (doc. 244), afferma che dopo consultazione di un esperto in materia assicurativa, le tavole da applicare sarebbero quelle del 1960 (entrata in Svizzera) e non quelle del 2005. Inoltre, egli non si spiega la differenza fra la prestazione a lui erogata con quella assegnata, per esempio, al fratello. Mediante decisione su opposizione del 20 aprile 2007, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente pronunciandosi punto per punto in merito alle diverse obiezioni formulate da A._______ (doc. 250-252). C. Con il ricorso depositato il 4 maggio 2007, A._______ contesta la decisione di cui sopra. Produce precedenti scritti già ad atti e, successivamente, una nota del 14 giugno 2007 ove precisa che il fratello e la cognata percepiscono importi pensionistici ben superiori al suo, pur avendo lavorato di meno. Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 luglio 2007, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa ribadendo gli argomenti già esposti nelle precedenti procedure. Con ordinanza del 17 luglio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'insorgente a volersi pronunciare in merito alle osservazioni dell'amministrazione. Con scritto dell'8 agosto 2007, l'interpellato ha ribadito le sue conclusioni con lettera del 14 novembre 2007, con la Pagina 3

C-3435/2007 quale produce copia delle cedole delle pensioni riguardanti il fratello e la cognata (Fr. 1'466.-- ciascuno). Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono Pagina 4

C-3435/2007 sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. 4.1 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. Pagina 5

C-3435/2007 4.2 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). 4.3 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto. La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 1 e 2 LAVS) 5. 5.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, appartenente alla classe di età 1939, deve aver versato contributi per 44 anni fino al 2004, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia. 5.2 Per quanto concerne la durata contributiva, in esito al giudizio della CFR del 21 agosto 2006, è stata determinata in 24 anni e 7 mesi. L'interessato non ha impugnato tale sentenza. Si osserva ad ogni modo che una durata di contribuzione di 24 anni e 11 mesi, come pretende l'insorgente, potrebbe solamente tornare a svantaggio dello stesso, in quanto il periodo complessivo non attinge il livello di 25 anni interi di contribuzione, necessario per poter aumentare di un'unità la scala rendite (da 24 a 25); per contro, il reddito globale sarebbe diviso per un periodo maggiore (24 anni e 11 mesi anziché 24 anni e 7 mesi) e ciò potrebbe comportare una diminuzione del reddito annuo medio determinante. 5.3 In base a 24 anni interi di contribuzione invece dei 44 richiesti per la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 24. Pagina 6

C-3435/2007 6. 6.1 L'art. 29 quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi, realizzati in 24 anni e 7 mesi, iscritti sui conti individuali di A._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a Fr. 423'386.-- (cfr. anche l'allegato alla decisione del 26 ottobre 2006). 6.2 Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad una rivalutazione dell'importo reddituale sopra accertato. Il fattore di rivalutazione corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I redditi di Fr. 423'386.-- devono essere rivalutati con il fattore 1,507, considerato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessato (dopo il compimento del 20esimo anno di età) è avvenuta nel 1960. Il risultato (Fr. 423'386.-- x 1,507), Fr. 638'043.-- (arrotondato al franco superiore), è diviso per la durata contributiva effettiva di 24 anni e 7 mesi, il che comporta un reddito annuo medio di Fr. 25'954.-- (arrotondato per eccesso). 6.3 Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi. Nella specie, la prima figlia dei coniugi A.______-M.______, B._____, è nata il . Il primo anno di assicurazione in Svizzera non si conta (19..). In favore di A._______ possono essere ritenuti in tutto 6 anni interi di Pagina 7

C-3435/2007 compiti educativi, ossia dal 1979 al 1984, anno precedente quello del rimpatrio (1985), quest'ultimo essendo incompleto. Questi possono essere conteggiati per metà, in quanto l'altra metà spetta alla moglie che pure si trovava in Svizzera. L'accredito è unico, a prescindere dal numero dei figli avuti dai coniugi. La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue: - anni di riferimento: 6 (alla metà), ovvero 3 - rendita annua minima (rif. anno 2004, ossia quello del compimento del 65esimo anno di età): Fr. 1'055.-- x 12 = Fr. 12'660.-- - durata di contribuzione: 24 anni e 7 mesi ne consegue che: 3 x (12'660.- x 3) : 24 anni e 7 mesi = Fr. 4'635.-- 6.4 L'interessato ha dunque diritto ad un accredito per compiti educativi di Fr. 4'635.-- che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucrativa sopra accertato: Fr. 4'635.-- + Fr. 25'954.-- = Fr. 30'589.-- Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 31'650.--, che rappresenta il reddito annuo medio determinante del 2004 e Fr. 32'250.-- nel 2005. Ora, in base alla scala 24 e ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 32'250.--, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2005, a Fr. 815.-- (tav. rendite 2005, pag. 58). Visto quanto precede, se ne conclude che i dati ed i calcoli alla base della prestazione erogata sono corretti. Il ricorso deve essere di conseguenza respinto e l'impugnata decisione confermata. 7. Va ancora osservato che, di principio, le prestazioni dell'AVS svizzera non hanno carattere assistenziale. L'importo è stabilito in base al periodo contributivo ed al reddito annuo medio. Il ricorrente ha lavorato in Svizzera per 24 anni e 7 mesi, per cui la sua carriera lavorativa restante e, di riflesso, contributiva, deve essere cercata altrove. Pagina 8

C-3435/2007 Il riferimento alla situazione pensionistica del fratello o della cognata è del tutto irrilevante, dal momento che, come si è visto, l'importo della prestazione dipende da molti fattori. Vanno ricordati, fra questi, gli anni interi di contribuzione, l'importo degli stipendi percepiti ed i relativi contributi, la loro rivalorizzazione secondo un determinato indice che dipende dal primo anno di entrata in Svizzera, il rapporto fra la classe di età ed il numero di anni di contribuzione effettivo, gli anni di assicurazione in Svizzera come padre (o madre) e il relativo accredito per compiti educativi (nella specie solo la metà, in quanto la moglie ha diritto all'altra metà, ma deve attendere l'età pensionabile di vecchiaia, ecc.). Per la salvaguardia della sfera privata, come già ricordato dall'UAIE, non è possibile trasmettere al ricorrente i dati concernenti le rendite versate ai suoi parenti (art. 33 LPGA). 8. 8.1 Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2). Pagina 9

C-3435/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R)) - autorità inferiore (n. di rif. 615.39.475.354) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 10