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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2020 C-3370/2019

14 ottobre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,435 parole·~27 min·3

Riassunto

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 1° aprile 2019). Il TF non è entrato nel merito del ricorso.

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 25.01.2021 (9C_801/2020)

Corte III C-3370/2019

Sentenza d e l 1 4 ottobre 2020 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Spagna), ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 1° aprile 2019).

C-3370/2019 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina spagnola, nata il (…), coniugata (da …) e madre di due figli (nati nel … e nel …), ha formulato in data 19 novembre 2018 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 31 pag. 1 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 31 pag. 1]), indicando di aver risieduto e lavorato in Svizzera nel Canton B._______ da maggio ad ottobre del 1974 e nel Canton C._______ da gennaio del 1979 a gennaio del 2001 (doc. 31 pag. 13 e 16). B. B.a Con decisione del 13 febbraio 2019 (doc. 49), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell’interessata una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 754.- al mese dal 1° dicembre 2018 (e di fr. 760.- al mese dal 1° gennaio 2019), rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 18 anni e 6 mesi, una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 5.50 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 62'040.- dal 1° dicembre 2018 (e di fr. 62'568.- dal 1° gennaio 2019), una scala delle rendite 19 ed un plafonamento delle rendite di vecchiaia dei coniugi (v. doc. 46 [foglio di calcolo]). B.b Con scritto del 28 febbraio 2019 (doc. 49), l’interessata ha postulato il ricalcolo della rendita di vecchiaia, contestando in particolare l’ammontare dell’importo mensile della rendita accordata. B.c Nella decisione su opposizione del 1° aprile 2019, la CSC ha respinto l’opposizione del 28 febbraio 2019 e confermato la propria decisione del 13 febbraio 2019 mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell’interessata una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 754.- al mese dal 1° dicembre 2018 (e di fr. 760.- al mese dal 1° gennaio 2019). Detta autorità ha in particolare esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia (segnatamente anni di contribuzione, scala delle rendite, ripartizione e attribuzione fra i coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio, accrediti per compiti educativi, reddito annuo medio determinante, plafonamento delle rendite dei coniugi; doc. 52).

C-3370/2019 Pagina 3 C. C.a Il 3 giugno 2019, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 1° aprile 2019, mediante il quale ha contestato l’ammontare dell’importo mensile della rendita di vecchiaia accordata, chiedendo altresì di poter ricevere la corrispondenza in lingua italiana, ricorso che è poi stato trasmesso il 2 luglio 2019 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1 e 6). C.b Nella risposta al ricorso del 6 febbraio 2020, l’autorità inferiore ha proposto a questo Tribunale di dichiarare inammissibile il ricorso inoltrato il 3 giugno 2019, lo stesso essendo stato presentato tardivamente. L’impugnata decisione su opposizione del 1° aprile 2019 è stata in effetti notificata alla ricorrente il 10 aprile 2019, secondo l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera (doc. TAF 3). C.c Con provvedimento del 17 marzo 2020 (notificato il 23 marzo 2020; doc. TAF 12), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente la risposta al ricorso della CSC del 6 febbraio 2020, unitamente a copia dei documenti menzionati nella presa di posizione dell’autorità inferiore, e le ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito (doc. TAF 11), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta

C-3370/2019 Pagina 4 l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1 In virtù dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso. 2.2 Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 2.3 Dagli atti di causa risulta che l'interessata il 3 giugno 2019 ha inoltrato dinanzi alla CSC uno scritto (doc. TAF 1; v. in particolare la busta d'invio), scritto che è poi stato ricevuto dall'autorità inferiore il 12 giugno 2019 (v. il timbro "CdC 12 JUIN 2019") e trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il 2 luglio 2019 (doc. TAF 2). Ora, nella misura in cui lo scritto dell'assicurata inoltrato il 3 giugno 2019 dovesse essere considerato quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 1° aprile 2019, come pare ritenere l'autorità inferiore nella lettera del 2 luglio 2019 (doc. TAF 2), detto ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile siccome tardivo. La decisione su opposizione della CSC del 1° aprile 2019 è in effetti stata notificata all'interessata il 10 aprile 2019 (cfr. estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 10]). Ritenuto che il termine di 30 giorni (art. 60 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS) per inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 1° aprile 2019 ha iniziato a decorrere l’11 aprile 2019 ed è scaduto, in virtù delle ferie giudiziarie, il 27 maggio 2019 (art. 38 cpv. 1, cpv. 3 e cpv. 4 lett. a LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS), il ricorso inoltrato il 3 giugno 2019 lo è stato in modo tardivo, ossia dopo la scadenza del termine ricorsuale. L’interessata non ha d’altra parte presentato e motivato una domanda di restituzione del termine ricorsuale (art. 41 LPGA; v. pure art. 24 cpv. 1 PA). 3. Peraltro, dagli atti di causa risulta che, con formulario E 211 del 17 luglio 2019 (doc. 60 pag. 2), la Dirección Provincial dell’Istituto Nacional de la Seguridad Social di D._______ ha notificato all’interessata la decisione su opposizione della CSC del 1° aprile 2019, con l’indicazione, fra l’altro, del termine di 30 giorni per interporre un ricorso. Nella misura in cui lo scritto del 3 giugno 2019, inoltrato dall’interessata anteriormente alla notificazione del formulario E 211 del 17 luglio 2019, senza che la medesima abbia poi

C-3370/2019 Pagina 5 presentato un qualsivoglia atto dinanzi a questo Tribunale in relazione a tale formulario E 211, dovesse appunto considerarsi un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 1° aprile 2019, detto ricorso va respinto nel merito – nella misura in cui è ammissibile e per i motivi di cui si dirà di seguito – siccome manifestamente infondato. 4. 4.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 4.2 L’allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell’Unione europea (art. 1 ch. 2). 4.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell’allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 4.4 Secondo l’art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale

C-3370/2019 Pagina 6 Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l’ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l’organizzazione della procedura, come pure l’esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 5. 5.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, romancio), di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 prima frase PA). Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2 seconda frase PA). 5.2 Nel caso in esame, la decisione su opposizione impugnata del 1° aprile 2019 è stata redatta in francese. Considerato, tuttavia, che i procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale si svolgono in una delle lingue ufficiali e che nel ricorso del 3 giugno 2019 la ricorrente, cittadina spagnola che non è rappresentata, ha chiesto di ricevere la corrispondenza in lingua italiana, l’italiano ha costituito la lingua della procedura ricorsuale e si giustifica altresì di redigere la presente sentenza in italiano (v., sulla questione, DTF 132 IV 108 consid. 1.1). 6. 6.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 6.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell’art. 30bis LAVS e dell’art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

C-3370/2019 Pagina 7 6.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS, le donne che hanno compiuto i 64 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). 6.4 6.4.1 L’art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAV). 6.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L’art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell’assicurato comprende l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 6.4.3 Giusta l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS. 6.4.4 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio) oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l’art. 28 e l’art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità

C-3370/2019 Pagina 8 di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 6.4.5 Peraltro, ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 6.4.6 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertenze sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DTF 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un’attività lavorativa soggetta all’obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all’art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l’applicazione del principio inquisitorio, che per l’amministrazione – e in caso di ricorso per l’autorità giudiziaria – comporta l’obbligo di accertare d’ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l’obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell’11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell’ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell’assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS. 6.4.7 6.4.7.1 Per quanto attiene al periodo contributivo in Svizzera, l’autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell’insorgente (doc. 23 e 39 pag. 2) nonché in virtù del fatto che la medesima ha soggiornato in Svizzera al beneficio di un permesso di domicilio di tipo B dal 5 dicembre 1989 al 31 maggio 2001 (v. l'attestazione dell’11 gennaio 2019 "del Servizio alla popolazione” della città di

C-3370/2019 Pagina 9 C._______; doc. 41 pag. 2), non sussistendo i presupposti per l’espletamento d’ulteriori indagini d’ufficio, che la ricorrente ha pagato i contributi AVS da maggio ad ottobre del 1974, da gennaio del 1979 a giugno del 1985 nonché dicembre del 1989 a maggio del 2001. 6.4.7.2 L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo della ricorrente è di 18 anni e 6 mesi, ritenuto altresì che agli atti di causa non vi sono documenti che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo contributivo. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età della ricorrente (anno 1954) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 43 anni fino al 2018 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. 6.5 Giusta l’art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo della ricorrente corrisponde a 18 anni completi. Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che al rapporto fra 18 anni interi di contribuzione dell’insorgente e 43 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 19 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 10). L’importo della rendita dell’insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 19 ed in funzione del suo reddito annuo medio. 6.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 6.6.1 6.6.1.1 In virtù dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia, sottostanno

C-3370/2019 Pagina 10 alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4 LAVS). I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art. 50b cpv. 3 OAVS). 6.6.1.2 I coniugi essendosi sposati nel (…) ed essendo stati assicurati entrambi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti da (aprile del) 1979 a (giugno del) 1985 nonché da (dicembre del) 1989 a (maggio del) 2001, devono essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno i redditi conseguiti da (aprile del) 1979 a (giugno del) 1985 nonché da (dicembre del) 1989 a (maggio del) 2001. Conto tenuto dei redditi conseguiti dalla ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, e di quelli conseguiti dal coniuge negli anni dal 1979 al 2001 ed effettuata la divisione dei redditi, i redditi ripartiti relativi agli anni di matrimonio ammontano a fr. 809’056.- (doc. 46 pag. 6). A quest'importo, deve essere aggiunto il reddito non ripartito conseguito dalla ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, nel 1974 (anno che precede il compimento dei 20 anni di età; art. 52b OAVS), pari a fr. 7’200-. I redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti ed attributi alla ricorrente negli anni dal 1974 al 2001 ammontano dunque a fr. 816'256.- (809'056 + 7'200). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1975 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C- 4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.103 (Tabella dei fattori di rivalutazione 2018). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 900’331.- (816’256 x 1.103). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 18 anni e 6 mesi, corrispondenti a 222 mesi. Il reddito annuo medio della ricorrente per il 2018 ammonta a fr. 48'666.- ([900’331 : 222] x 12). 6.6.2 6.6.2.1 Per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici

C-3370/2019 Pagina 11 mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Inoltre, l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS). Secondo l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 6.6.2.2 Il primo figlio della ricorrente essendo nato il (…; doc. 31 pag. 6), un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1974. L'insorgente e il coniuge sono stati entrambi assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera da (aprile del) 1979 a (giugno del) 1985 nonché da (dicembre del) 1989 a (maggio del) 2001 (11 anni; periodo in cui gli accrediti per compiti educativi devono essere ripartiti per metà tra i coniugi). Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere alla ricorrente accrediti per compiti educativi per 5.50 anni. Considerato che nel 2015, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1’175.- (Tabelle delle rendite 2015 pag. 18), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 12'576.- ([1'175 x 12 x 3 x 5.50] : 222 x 12). 6.6.2.3 Il reddito annuo medio determinante della ricorrente per il 2015 ammonta quindi in totale a fr. 61’242.- (48’666 + 12’576). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 19. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 62’040.- nel 2018 (le tabelle delle rendite 2015 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 62'040.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 61'242.- [Tabelle delle rendite 2015 pag. 68]) e di fr. 62’568.- nel 2019 (reddito annuo medio 2018 aggiornato al 2019). Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 19 e ad un reddito annuo medio di fr. 62’040.- ammonta a fr. 885.- per il mese di dicembre 2018 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 68) e le tabelle delle rendite 2019 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 19 e ad un reddito annuo medio di fr. 62’568.- ammonta a fr. 892.- a decorrere dal 1° gennaio 2019 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 68). 6.7 6.7.1 Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della

C-3370/2019 Pagina 12 rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia. Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quotaparte alla somma delle rendite non ridotte (art. 35 cpv. 3 LAVS). A tal proposito, l’art. 53 OAVS prevede che se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendita più elevata (art. 52 OAVS). Questo totale deve essere diviso per tre. 6.7.2 Il coniuge della ricorrente avrebbe diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 1'090.- al mese dal 1° dicembre 2018 e di fr. 1'100.- al mese dal 1° gennaio 2019, secondo la scala delle rendite 22 (doc. 46 pag. 7). La media ponderata delle scale corrisponde (alla scala) 21 (19 + [22 x 2] : 3). Il limite di plafonamento (delle due rendite di vecchiaia dei coniugi) è pari a fr. 1'682.- nel 2018 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 106) ed a fr. 1'697.- nel 2019 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 106). Ritenuto che la somma delle due rendite di vecchiaia per coniugi ammonta a fr. 1'975.- nel 2018 (1'090 + 885) ed a fr. 1'992.- nel 2019 (1'100 + 892), le due rendite di vecchiaia devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. La rendita di vecchiaia della ricorrente deve pertanto essere ridotta a fr. 754.- al mese dal 1° dicembre 2018 ([885 x 1’682] : 1975) ed a fr. 760.- al mese dal 1° gennaio 2019 ([892 x 1’697] : 1'992). 6.8 La ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 754.- dal 1° dicembre 2018 e di fr. 760.- dal 1° gennaio 2019, come calcolato dall’autorità inferiore (doc. 23), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d’ufficio. Peraltro appare che la rendita di vecchiaia dovuta a decorrere dal 1° dicembre 2018 è stata versata nel mese di febbraio 2019 (per i primi tre mesi [doc. 45 pag. 3) e successivamente adattata con conteggio del 13 febbraio 2019 (doc. 49 pag. 3). 7. Ritenuto che il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore è da confermare, occorre esaminare la doglianza della ricorrente, secondo cui l’autorità inferiore avrebbe determinato, dal (14) novembre 2018 al febbraio 2019, tre (differenti) importi della sua rendita di vecchiaia (v. il ricorso [doc. TAF 1 e 6]).

C-3370/2019 Pagina 13 7.1 Ora, per potersi pronunciare sul suo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, con scritto del 23 maggio 2018 (doc. 14), la CSC ha invitato l’insorgente a rivolgersi all’INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) di E._______, organismo competente per redigere e trasmettere alla CSC medesima la sua domanda di pensione di vecchiaia (formulario E 202), essendo ella prossima all’età di pensionamento secondo la legislazione svizzera. La ricorrente, nata il (…), ha compiuto, il (…), i 64 anni ed aveva dunque diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° dicembre 2018, purché fossero soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui agli art. 29 e segg. LAVS. In attesa di ricevere dall’INSS di E._______ il formulario E 202, la CSC ben doveva, il 14 (recte 12) novembre 2018, calcolare l’importo (provvisorio) mensile della rendita di vecchiaia dell’insorgente (v. doc. 24 [foglio di calcolo del 14 novembre 2018 con diritto ad una rendita AVS di fr. 746.- ]). 7.2 Nel frattempo, la CSC ha effettuato delle ulteriori ricerche in merito alla durata contributiva della ricorrente, segnatamente presso le casse di compensazione presso cui l’allora datore di lavoro, indicato dalla medesima (v. doc. 22), era affiliato (v. doc. 25 a 28), e presso l’Ufficio controllo abitanti della città di C._______ (v. doc. 40). Il 20 novembre 2018, l’insorgente ha poi trasmesso, per il tramite dell’INSS di E._______, la domanda di pensione di vecchiaia (formulario E 202; doc. 31 pag. 1). Con comunicazione del 30 gennaio 2019, la CSC ha quindi informato la ricorrente che aveva diritto ad una rendita di vecchiaia (provvisoria) di fr. 746.- al mese dal 1° dicembre 2018 (v. doc. 43 [foglio di calcolo del 30 gennaio 2019]), precisandole altresì che, non appena fosse stata in possesso di tutti i dati necessari, avrebbe calcolato l’importo esatto della sua rendita di vecchiaia svizzera (doc. 45). 7.3 Acquisiti agli atti l’estratto del conto individuale della Cassa di compensazione F._______ relativo all’anno 1974 (doc. 38 e 39 pag. 2) e l’attestazione dell’11 gennaio 2019 del “Servizio alla popolazione” della città di C._______, (doc. 41 pag. 2), la CSC ha calcolato l’importo mensile della rendita di vecchiaia della ricorrente (v. doc. 46 [calcolo del 13 febbraio 2019]) e reso il medesimo giorno la relativa decisione (doc. 49 [diritto ad una rendita AVS di fr. 754.- per il mese di dicembre 2018 e di fr. 760.- a decorrere da gennaio 2019]). Con decisione su opposizione del 1° aprile 2019, è poi stato ribadito il diritto dell’insorgente a una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 754.- al mese dal 1° dicembre 2018 e di fr. 760.- al mese dal 1° gennaio 2019, decisione su opposizione che è confermata in questa sede (v. il consid. 6 del presente giudizio).

C-3370/2019 Pagina 14 8. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell’istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l’altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 9. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3370/2019 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3370/2019 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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