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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2012 C-3340/2012

19 ottobre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,145 parole·~6 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità (decisione del 6 giugno 2012)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3340/2012

Sentenza d e l 1 9 ottobre 2012 Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A.________, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 6 giugno 2012).

C-3340/2012 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che mediante decisione del 6 giugno 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita inoltrata il 14 aprile 2011 dalla cittadina italiana A.________, nata il …; con il gravame depositato il 22 giugno 2012, A.________, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA, chiede il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità; produce a suffragio delle sue conclusioni alcuni rapporti medici che nella sostanza confermano la diagnosi già conosciuta; in un secondo tempo trasmette una perizia del Dott. Heitmann del 4 luglio 2012 che attesta un peggioramento da aprile 2012 e la necessità di procedere a un intervento chirurgico a breve; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanze del 29 giugno e 4 settembre 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico; il Dott. Erba nella relazione del 3 settembre 2012 ha riferito in particolare che alla luce della perizia del Dott. Heitmann non può essere escluso un peggioramento, pertanto un esame reumatologico / neurologico sarebbe necessario; l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 10 settembre 2012, che si riferisce alla presa di posizione del 5 settembre 2012 dell'ufficio AI cantonale competente, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo ad un nuovo esame medico come richiesto dal Dott. Erba; mediante ordinanza del 14 settembre 2012, copia del risposta dell'autorità inferiore e dei relativi allegati sono stati inviati alla ricorrente, alla quale è stata data la possibilità di presentare delle osservazioni; la ricorrente ha risposto il 18 settembre 2012 dichiarando di essere d'accordo con la proposta dell'autorità inferiore;

C-3340/2012 Pagina 3 in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal momento che, come rilevato dal Dott. Erba, la documentazione medica ad atti è insufficiente per procedere ad una valutazione del caso (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A.________ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora svolgere un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);

C-3340/2012 Pagina 4 visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 6 giugno 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – Rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

C-3340/2012 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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