Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-333/2009 Sentenza del 7 febbraio 2011 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato ACLI, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 dicembre 2008).
C-333/2009 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con figli, ha lavorato in Svizzera nel 2001 (7 mesi) e dal giugno del 2003 al novembre del 2006, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 5). Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa, da ultimo (da novembre 2007) come operaio verniciatore alle dipendenze della ditta B._______, in ragione di 40 ore alla settimana (doc. 18 e 19). Egli era alle dipendenze di tale ditta il 27 giugno 2008, data di compilazione del formulario per il datore di lavoro (doc. 18). Il 19 dicembre 2007, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: documenti medici di data intercorrente da novembre 2004 ad agosto 2007 (doc. 21 a 35); la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana del 28 gennaio 2008 attestante dorsolombalgia cronica non deficitaria in esiti di riferito pregresso trauma dorso-lombare e discopatie degenerative multiple lombari, allegata ernia iatale in trattamento farmacologico e allegata cefalea ricorrente in trattamento sintomatico; l'interessato è stato ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri nonché il suo ultimo lavoro (operaio verniciatore) come pure un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno. È stato segnalato che l'interessato, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, è considerato invalido al 35% sia nella precedente attività sia in un'attività adeguata alle sue condizioni (dal momento dell'inoltro della domanda) e reputato siccome non invalido e non inabile (doc. 36); documenti medici del giugno 2008 (doc. 37 e 38); il questionario per il datore di lavoro del 27 giugno 2008 (doc. 18); il questionario per l'assicurato del 29 giugno 2008 (doc. 19).
C-333/2009 Pagina 3 C. Nel rapporto del 16 settembre 2008, il dott. C._______, del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône", ha esposto la diagnosi principale di sindrome vertebrale dorso-lombare con disturbi statici e degenerativi. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di ernia paraombelicale. Ha altresì considerato l'ernia iatale e la cefalea siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott. C._______ ha quindi fissato un'incapacità al lavoro del 100% nella precedente attività di magazziniere, a decorrere dal 1° agosto 2007, ma, sempre da tale data, ha considerato l'interessato abile al 100% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (lavoro a tempo pieno, che consenta un cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi non superiore ai 10 kg, senza movimenti di rotazione del tronco e neppure attività in posizione sbilanciata, ad esclusione di un lavoro pesante; doc. 40 e 40.1). D. Il 10 ottobre 2008, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di Euro 1'309.15 conseguibile in Italia come ebanista oppure finitore di mobili in legno nel 2005 (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2006) e l'ha contrapposto ad un salario da invalido per le attività di sostituzione proposte dal dott. C._______ di Euro 1'206.22 (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2006). Perciò, l'autorità inferiore ha confrontato un reddito da valido di Euro 1'309.15 ad uno teorico da invalido di Euro 1'206.22. Il grado d'invalidità ritenuto è stato del 7,86% ([{1'309.15 – 1'206.22} x 100 : 1'309.15]; doc. 41). E. Il 15 ottobre 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che un'attività lucrativa confacente allo stato di salute è esercitata con orario normale e senza diminuzione di guadagno. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 42). F. Il 18 novembre 2008, l'interessato ha segnalato di aver continuato a lavorare, nonostante i dolori alla schiena e l'affezione gastrointestinale di cui soffre, per poter mantenere la sua famiglia. Ha precisato di essere
C-333/2009 Pagina 4 stato assente causa malattia dal 21 al 27 aprile 2008, dal 23 al 30 settembre 2008 e dal 3 novembre 2008. Ha fatto valere che l'esercizio della sua attività è inesigibile, ritenuto in particolare che le sue condizioni di salute sono peggiorate (doc. 43). G. Il 2 dicembre 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osservato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute l'esercizio dell'attività svolta dall'interessato è inesigibile. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio custode, sorvegliante di parcheggio/museo, addetto a piccole consegne con veicolo, venditore, riparatore di piccoli elettrodomestici, impiegato in un ufficio – è da considerare esigibile al 100% e conduce ad una perdita di guadagno dell'8% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che le osservazioni prodotte successivamente al progetto di decisione non comportano nuovi elementi di rilievo. H. Il 15 gennaio 2009, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 2 dicembre 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che i dolori alla schiena di cui soffre (a seguito di un infortunio professionale subito in Svizzera) non gli consentono di svolgere la sua attività. Ha precisato di essere in malattia da circa tre mesi. Ha esibito un certificato medico dell'8 gennaio 2009 (doc. TAF 1). I. Con pagamenti del 2 marzo e del 20 aprile 2009 (doc. TAF 2 a 7), il ricorrente ha versato l'anticipo spese. J. Nella risposta al ricorso del 23 luglio 2009, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. Ha precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità. Infine, ha rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun fatto suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento della fattispecie (doc. TAF 10).
C-333/2009 Pagina 5 K. Nella replica del 3 settembre 2009, il ricorrente ha ribadito che le patologie di cui soffre (segnatamente affezione alla schiena, depressione grave e cefalee) non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa. Ha fatto valere d'aver svolto un'attività inesigibile, nonostante le sue condizioni di salute, per poter mantenere la sua famiglia. Ha esibito documenti medici già agli atti nonché certificati medici di data intercorrente dal 5 febbraio al 2 settembre 2009 e referti di esami del 5 dicembre 2008, del 14 marzo e 3 aprile 2009 (doc. TAF 13). L. L.a Nel rapporto dell'11 novembre 2009, il dott. D._______, medico dell'UAIE, ha evidenziato che la documentazione medica fa stato di una lieve discopatia degenerativa senza ripercussioni neurologiche nonché di una completa guarigione dell'esofagite in presenza di un'ernia iatale. Il disturbo depressivo reattivo, che si è nel frattempo aggiunto per quanto emerge dal rapporto psichiatrico del 2 settembre 2009, non comporta limitazioni alla capacità lavorativa stante la buona risposta al trattamento con farmaco antidepressivo. Il dott. D._______ ha pertanto ritenuto che l'interessato è in ogni caso abile in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, come ritenuto nella precedente valutazione del dott. C._______ del 16 settembre 2008, non senza tuttavia rilevare che in detta valutazione era stato ritenuto, con interpretazione generosa, che i disturbi alla schiena giustificano un'incapacità lavorativa dell'assicurato nella precedente attività (doc. 51). L.b Nella duplica del 17 novembre 2009, l'autorità inferiore ha constatato, in virtù del rapporto dell'11 novembre 2009 del servizio medico, che la documentazione medica prodotta in replica non comporta elementi tali da modificare la valutazione clinico-lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 15). M. Con provvedimento del 9 dicembre 2009, questo Tribunale ha trasmesso la duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 16). Diritto: 1.
C-333/2009 Pagina 6 1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
C-333/2009 Pagina 7 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2. L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti), fermo restando che per quanto attiene alle norme di procedura le disposizioni
C-333/2009 Pagina 8 della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, sono di massima applicabili. 3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di rendita il 19 dicembre 2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 19 dicembre 2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 2 dicembre 2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). Peraltro, ai sensi dell'art. 29 LAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008), il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'art. 22 LAI. Inoltre, la rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto. 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28, 28a e 29 LAI); aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante un anno intero, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4).
C-333/2009 Pagina 9 Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di quattro anni (doc. 5) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire
C-333/2009 Pagina 10 suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
C-333/2009 Pagina 11 6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. 8. 8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
C-333/2009 Pagina 12 esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 8.2. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9. Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di dorsolombalgia cronica non deficitaria in esiti di pregresso trauma dorso-lombare e discopatie degenerative multiple lombari, ernia iatale in trattamento farmacologico, ernia paraombelicale e cefalea ricorrente in trattamento sintomatico (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 28 gennaio 2008 [doc. 36] e presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 16 settembre 2008 [doc. 40]). 10. 10.1. Occorre quindi determinare se il ricorrente ha subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI a partire dal 1° gennaio 2008). 10.2. Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa (doc. 19). In particolare, dal 28 novembre del 2007 è stato alle dipendenze della ditta B._______ come operaio verniciatore in ragione di 8 ore al giorno (v. doc. 18 e 19) almeno
C-333/2009 Pagina 13 fino al 3 novembre 2008. Trattasi pertanto dell'attività che ha esercitato per circa un anno prima della sua interruzione. Questo Tribunale considera altresì, sulla base della perizia particolareggiata E 213 del 28 gennaio 2008 (doc. 36 pag. 10) e del rapporto dell'11 novembre 2009 del dott. D._______ (doc. 51), che le affezioni, diagnosticate al ricorrente fino al momento della pronuncia della decisione litigiosa, sono compatibili con l'esercizio di tale attività almeno fino al 3 novembre 2008, come peraltro ampiamente dimostrato nei fatti anche dal ricorrente, le cui assenze per malattie, a suo stesso dire, si sono limitate in tale periodo ad una decina di giorni (v. doc. 43), fermo restando che secondo il datore di lavoro le mansioni pesanti sono svolte con l'aiuto di un'altra persona (doc. 18, pto 3b; non è peraltro indicato la percentuale dei lavori pesanti sul totale dell'attività). 10.3. Da quanto esposto, discende che al momento in cui è stata resa la decisione amministrativa litigiosa, vale a dire il 2 dicembre 2008, non era ancora decorso il termine di carenza di un anno secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) rispettivamente dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 [cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 148/00 del 30 giugno 2008 consid. 2b]). Già per questo motivo il ricorso deve essere respinto. 11. 11.1. Peraltro – e quand'anche per denegata ipotesi, e con interpretazione generosa – si volesse ritenere, come il dott. C._______, che il ricorrente non può più esercitare la precedente attività da agosto del 2007 (sia essa quella di magazziniere, ebanista-finitore di mobili di legno, o operaio verniciatore [attività quest'ultima che avrebbe svolto in parte anche in Svizzera tra febbraio ed agosto del 2006]), bisognerebbe allora rilevare, come ha fatto l'autorità inferiore, che un'attività sostitutiva adeguata (leggera) è sicuramente esercitabile al 100%. Ne discende dal raffronto dei redditi effettuato sulla base di quelli conseguibili in Italia nel 2005 (con salario da valido riferito all'attività di ebanista-finitore [v. doc. 41 dell'autorità inferiore, peraltro trasmesso all'insorgente con decisione incidentale del 6 agosto 2009 {doc. TAF 11}]), o meglio nel 2007 rispettivamente nel 2008 (in quest'ultimo caso può essere tenuto conto di un salario mensile da valido di Euro 1'408.22 [come indicato dall'ultimo datore di lavoro dell'insorgente; doc. 18 pag. 2]), il grado d'invalidità resterebbe chiaramente inferiore al 20%, ciò che non da diritto alla richiesta rendita d'invalidità. Va altresì rilevato che l'UAIE non ha operato
C-333/2009 Pagina 14 alcuna riduzione sul salario da invalido per motivi professionali e personali, ciò che appare conforme alla giurisprudenza (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_827/2009 del 16 aprile 2010), tenuto conto segnatamente della giovane età del ricorrente nonché del fatto che il medesimo poteva (perlomeno) svolgere un'attività leggera confacente al suo stato di salute nella misura del 100%. 11.2. Il ricorrente ha certo presentato in sede ricorsuale numerosi documenti medici. Quelli di data anteriore alla decisione impugnata vuoi sono già stati oggetto di attenta analisi da parte dei medici dell'UAIE vuoi non comportano comunque elementi per fondare una diversa capacità lavorativa residua del ricorrente. Da quelli di data posteriore alla decisione impugnata, che potrebbero fondare tutt'al più una nuova domanda di prestazioni AI da parte del ricorrente, non emergono altresì, e manifestamente, sufficienti e consistenti indizi per ritenere che le nuove affezioni cui è fatto riferimento (segnatamente uno stato ansioso depressivo) sussistessero già al momento dell'emanazione della decisione litigiosa ed avessero un'incidenza significativa sulla capacità lavorativa del ricorrente rispettivamente che ne avessero una diversa – da quella ritenuta dal medico che ha effettuato la perizia particolareggiata E 213 o dai medici dell'UAIE – le affezioni già note e precedentemente diagnosticate (v. peraltro anche la valutazione del dott. D._______ dell'11 novembre 2009). 11.3. Pertanto, il ricorso è da considerare del tutto privo di fondamento anche in relazione alla pretesa, ma non dimostrata, incapacità lavorativa dell'insorgente in attività sostitutive adeguate. 12. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione fra l'altro anche dei generici argomenti di cui al ricorso e allo scritto del 2 settembre 2009 (doc. TAF 1 e doc. TAF 12) – deve ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 13. 13.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
C-333/2009 Pagina 15 Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, corrisposto dall'insorgente con versamenti del 2 marzo e 20 aprile 2009. 13.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
C-333/2009 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.-, corrisposto con versamenti del 2 marzo e 20 aprile 2009, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
C-333/2009 Pagina 17 RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).