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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2014 C-3232/2014

16 dicembre 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,464 parole·~12 min·2

Riassunto

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 maggio 2014)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3232/2014

Sentenza d e l 1 6 dicembre 2014 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Daniel Stufetti, cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A._______,

patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 maggio 2014).

C-3232/2014 Pagina 2

Visto: 1. Il 22 maggio 2013 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2011 (doc. 66). 2. 2.1. Nel mese di agosto 2013 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha avviato la prevista procedura di revisione della rendita. Dalle risultanze scaturite dall'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) è emerso che l'interessata sarebbe stata in grado di riprendere al cento per cento un'attività adeguata alla sua situazione di salute, sicché il suo grado d'invalidità è stato ritenuto nullo (doc. 81, 82). 2.2. L'8 maggio 2014, l'UAIE, dopo aver constatato dall'esame della documentazione raccolta, con particolare riferimento all'incarto dell'assicurazione in ambito LAINF, come sia stato possibile oggettivare una completa capacità lavorativa nello svolgimento di attività adeguate e rispettose di determinati limiti funzionali e che l'esercizio di tale lavoro di ripiego permetterebbe di escludere una perdita di guadagno di rilievo, ha soppresso la rendita intera AI con effetto dal 1° luglio 2014, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 dell'Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201; doc. A 100-1). 3. 3.1. Contro la decisione dell'UAIE dell'8 maggio 2014 in data 12 giugno 2014 l'interessata, rappresentata dall'avv. Schuhmacher, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche dopo 1° luglio 2014. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto diversa documentazione sanitaria. Atteso comunque che l'INSAI stava svolgendo indagini mediche e che in data 20 febbraio 2014 (decisione INSAI, doc. 88) aveva previsto il riconoscimento di una rendita pari ad un grado d'invalidità del 15%, ma che tale decisione era stata contestata con opposizione, la parte ricorrente ha postulato anche una sospensione della procedura.

C-3232/2014 Pagina 3 3.2. Il 3 luglio 2014, la medesima ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 4). 3.3. Il 27 luglio 2014 A._______ ha prodotto uno scritto accompagnato da ulteriore documentazione sanitaria di recente esecuzione (doc. TAF 6), la quale è stata trasmessa all'autorità inferiore perché la integrasse negli atti di ricorso (doc. TAF 7). In data 12 settembre 2014, la parte ricorrente ha esibito copia di una decisione dell'INSAI del 10 settembre 2014 con cui era stato riconosciuto, fra l'altro, un grado d'invalidità del 60% dal 1° dicembre 2013 (doc. TAF 8). Anche questa documentazione è stata trasmessa all'UAIE il 16 settembre 2014 (doc. TAF 9). 4. Quest'ultima comunicazione (doc. TAF 9) è pervenuta all'Ufficio AI cantonale dopo che questi, il 9 settembre 2014, aveva presentato il suo preavviso al ricorso (doc. TAF 10), in cui l'amministrazione cantonale aveva proposto la sospensione della causa fino a diritto conosciuto dell'assicuratore infortuni. Questo preavviso è accompagnato dal parere del SMR (Dott. B._______) del 5 settembre 2014. Anche l'UAIE, nella sua risposta di causa del 15 settembre 2014 propone di attendere l'esito degli accertamenti attuati dall'assicuratore infortuni (doc. TAF 10). 5. Il 26 settembre 2014 il TAF ha inviato le prese di posizione di cui sopra con copia del parere del Dott. B._______ alla parte ricorrente e l'ha invitata a prendere posizione e a comunicare se, contro la decisione dell'INSAI del 10 settembre 2014, era stata presentata un'opposizione (doc. TAF 11). Con replica del 21 ottobre 2014 A._______ ha comunicato di non aver presentato opposizione contro la decisione dell'assicuratore infortuni ed ha chiesto il rinvio degli atti affinché l'Ufficio AI si allinei alle conclusioni di detto assicuratore infortuni (doc. TAF 14). 6. Il 24 ottobre 2014 il TAF ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito alla proposta di rinviare gli atti formulata dalla ricorrente e su l'ultima documentazione inviata (doc. TAF 15). Nel citato atto del 19 novembre 2014 (doc. TAF 16) l'Ufficio AI cantonale ha preso atto della nuova decisione dell'assicuratore infortuni e, stando così le cose, ritiene utile proseguire l'istruttoria AI, in particolare, alla luce dell'incarto dell'assicuratore infortuni aggiornato, per valutare l'incidenza

C-3232/2014 Pagina 4 del danno alla salute sull'incapacità di lavoro e quindi di guadagno dell'assicurata secondo il metodo proprio dell'AI, verificare l'attuazione di eventuali provvedimenti professionali, definire e motivare la riduzione del reddito da invalido (nel calcolo comparativo dei redditi) secondo i criteri giurisprudenziali ed esaminare in modo più approfondito la riduzione del salario da comparare secondo il principio del parallelismo dei redditi con particolare riferimento all'elemento soggettivo contenuto nella giurisprudenza in merito a questo specifico problema. Alla luce della duplica presentata dall'UAI cantonale, l'UAIE, in data 24 novembre 2014, ha proposto di ammettere il ricorso, annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa all'amministrazione affinché proceda conformemente alla duplica (doc. TAF 16). e considerato: 7. 7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 7.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 8.

C-3232/2014 Pagina 5 8.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1. Nel caso di specie, alla proposta dell'autorità inferiore d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione (duplica) dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 19 novembre 2014 va dato seguito in questa sede, in quanto è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione AI con riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente ai fini di far verificare i recenti accertamenti sanitari e pareri medici esperiti presso l'IN- SAI dal proprio SMR, valutare l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno dell'assicurato secondo i metodi propri dell'AI, verificare presso i servizi idonei l'attuazione di eventuali provvedimenti professionali, data l'ancora relativa giovane età dell'interessata. Di fatto, la decisione impugnata non ha tenuto conto di tutti questi elementi, limitandosi a trasporre in ambito AI una precedente decisione dell'INSAI non ancora passata in giudicato. Al riguardo va del resto sottolineato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in ambito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA, DTF 127 V 129 consid. 4d pag. 135; 133 V 549 consid. 6 pag. 553). Se il danno alla salute è il medesimo, la valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare dovrebbe pertanto condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553; 126 V 288 consid. 2a p. 292 con riferimenti). Un assicuratore non è tuttavia vincolato da una decisione emessa da un altro assicuratore per esempio nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 consid. 4d pag. 136; 126 V 288 consid. 2a pag. 292) rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a pag. 292).

C-3232/2014 Pagina 6 Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità eseguita dall'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza, l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553; sentenza del TF del 25 gennaio 2013 9C_903/2011 consid. 10), non essendoci vincolo assoluto. 9.2. In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario, trattandosi di una questione finora per nulla chiarita. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di una rendita di grado pari a quello concesso dall'INSAI anche successivamente al 1° luglio 2014. 9.3. Infine non è necessario rendere attenta l'assicurata della possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata dell'8 maggio 2014 l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° luglio 2014 (secondo mese che segue la notifica della decisione), la rendita intera d'invalidità versata fino ad allora. 9.4. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che la decisione impugnata viene annullata e gli atti di causa ritornati

C-3232/2014 Pagina 7 all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, segnatamente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso e, alla luce delle nuove risultanze, l'UAIE stabilirà il grado d'invalidità dell'assicurata. 10. 10.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di 400 franchi versato il 3 luglio 2014, è restituito alla ricorrente. 10.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'500 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata dell'8 maggio 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400, corrisposto il 3 luglio 2014, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

C-3232/2014 Pagina 8 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'500 a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegati: copia della duplica dell'Ufficio AI cantonale del 19 novembre 2014 e della duplica dell'UAIE del 24 novembre 2014) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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