Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-3208/2014
Sentenza d e l 1 7 luglio 2017 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber, Daniel Stufetti, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Gerardo D'Angola, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 17 aprile 2014).
C-3208/2014 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera dal 1970 al febbraio 2007 solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 74). In seguito, l’interessato è rientrato in Italia (cfr. doc. 25 [e allegato al doc. TAF 1]). A.b Il 5 aprile 2012, la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità in Italia ha posto le diagnosi di “diabete mellito in trattamento con antidiabetici orali (ADO); sindrome delle apnee notturne; microlitiasi renale” e riconosciuto all’interessato una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67% a decorrere dal 15 febbraio 2012 (doc. 52 [e allegato al doc. TAF 1]). B. Il 24 settembre 2012, l’assicurato ha formulato una domanda volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 15 pag. 7 e doc. 18). C. C.a Nel corso dell’istruttoria, l’autorità inferiore ha assunto agli atti della documentazione medica di data intercorrente da maggio 2007 a luglio 2013 (di cui si dirà in dettaglio, se del caso, in seguito) e la perizia medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2013. In quest’ultima è stata posta la diagnosi di “diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia background; OSAS (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno) in trattamento con CPAP notturna; obesità; segni di broncopatia cronica (all’ultimo esame spirometrico effettuato: deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato con riduzione dei flussi espiratori); modeste teleangectasie agli arti inferiori; ICD 250 diabete mellito”. Il medico incaricato della perizia E 213 ha ritenuto che l’assicurato non è più in grado di svolgere a tempo pieno né il suo ultimo lavoro né un lavoro sostitutivo adeguato, a tempo pieno. Ha altresì segnalato che l’assicurato stesso è considerato invalido al 67% in qualsiasi attività conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza (doc. 17), ossia l’Italia. C.b Con presa di posizione del 25 dicembre 2013, il medico del Servizio medico dell’autorità inferiore ha posto quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa quella di diabete mellito di tipo 2 e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, la retinopatia diabetica (corretta dall’uso
C-3208/2014 Pagina 3 degli occhiali), l’ipertonia, l’obesità (quale causa dell’insufficienza polmonare) e bronchiti croniche. Il menzionato medico ha altresì ritenuto che la mobilità della colonna vertebrale e l’attività motoria non fossero limitate e che sussisteva una capacità lavorativa totale sia nell’attività abituale di tornitore sia in attività sostitutive adeguate (doc. 47). C.c Con progetto di decisione del 6 gennaio 2014, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha prospettato il respingimento della domanda di rendita (doc. 48). C.d Con scritti del 6 febbraio 2014 (doc. 50) e del 7 marzo 2014 (doc. 68), l’interessato ha contestato il menzionato progetto di decisione e trasmesso diversa documentazione medica, segnatamente: il certificato della visita pneumologica del 28 febbraio 2014, mediante il quale è stata posta la diagnosi di insufficienza respiratoria cronica (IRC) latente in paziente obeso con OSAS in trattamento notturno con CPAP (doc. 64 [e allegato al doc. TAF 1]); l’ecocardiogramma color doppler del 28 febbraio 2014, nel qual è stata indicata una coronaropatia ipertensiva con insufficienza arteriosa mitralica (doc. 66 [e allegato al doc. TAF 1]); la relazione medico-legale del dott. B._______ del 3 marzo 2014, secondo il quale “in ragione delle patologie sopraggiunte unitamente all’aggravarsi di quelle preesistenti la riduzione della capacità lavorativa (…) è stimabile almeno all’80%” (doc. 51 [e allegato al doc. TAF 1]); l’esame TC del rachide lombo sacrale del 28 febbraio/4 marzo 2014, il quale ha evidenziato “vizio di differenziazione con sacralizzazione di L5; diffuso quadro artrosico con spazi conservati; non lesioni ossee a focolaio; su tutti i livelli, particolarmente al 3° distale, si osservano alcune modeste protrusioni ad ampio raggio posteriore” (doc. 63 [e allegato al doc. TAF 1]). C.e Nella presa di posizione del 1° aprile 2014, il medico del Servizio medico dell’UAIE ha preso atto della nuova documentazione medica trasmessa e ritenuto che non vi fossero motivi per modificare la propria precedente presa di posizione (doc. 70). D. Con decisione del 17 aprile 2014, l’UAIE ha respinto la domanda volta
C-3208/2014 Pagina 4 all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 71). L’autorità ha segnatamente considerato che l’interessato non ha subito un’incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Ha altresì precisato che dagli atti di causa risulta che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. E. Il 3 giugno 2014 (cfr. timbro postale), l’interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento, in via principale, di una rendita intera, nonché, in via subordinata, di tre quarti di rendita o di quella ritenuta di giustizia. Il ricorrente ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha altresì indicato che in Italia gli è stata riconosciuta un’incapacità lavorativa del 67% e che pertanto, in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), deve essergli riconosciuta almeno la medesima incapacità lavorativa pure in Svizzera. F. Il 30 giugno 2014, l’interessato ha corrisposto fr. 401.30 a copertura del richiesto anticipo (di fr. 400.-) sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 4). G. Con risposta dell’8 settembre 2014, l’autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. L’UAIE ha osservato, sulla base della presa di posizione del Servizio medico del 30 agosto 2014 (doc. 73), che non vi sono elementi oggettivi in grado di modificare la valutazione clinico-lavorativa dell’interessato. Ha altresì indicato che il diritto all’ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera è determinato dal diritto interno svizzero e che pertanto risulta irrilevante il fatto che l’assicurato sia stato riconosciuto invalido in Italia (doc. TAF 7). H. Con provvedimento del 15 settembre 2014, questo Tribunale ha trasmesso al rappresentante del ricorrente, mediante plico raccomandato, copia della risposta al ricorso dell’UAIE, nonché i menzionati documenti, e invitato il ricorrente ad inoltrare la replica corredata dei relativi mezzi di prova entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione
C-3208/2014 Pagina 5 del menzionato provvedimento (doc. TAF 8 [notificato il 22 settembre 2014; doc. TAF 9]). Il termine è scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4), il ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
C-3208/2014 Pagina 6 assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
C-3208/2014 Pagina 7 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). Nel caso concreto si applicano le norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 17 aprile 2014. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI); aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4).
C-3208/2014 Pagina 8 Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione, avendo pagato contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per più di tre anni (doc. 74). 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3). 5.4 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
C-3208/2014 Pagina 9 l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 5.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1; 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3). 6. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii). 7. 7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
C-3208/2014 Pagina 10 denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). 7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). 7.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). 7.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii). 7.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da
C-3208/2014 Pagina 11 un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 8. Nel caso concreto, occorre esaminare se prima dell’emanazione della decisione impugnata del 17 aprile 2014, l’autorità inferiore abbia proceduto ad un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti o avrebbe necessariamente dovuto procedere ad ulteriori esami medici per potersi determinare con cognizione di causa, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’insorgente. 9. La decisione impugnata si basa sulla valutazione del medico del Servizio medico dell’UAIE sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’insorgente di cui ai rapporti del 25 dicembre 2013 (doc. 47) e del 1° aprile 2014 (doc. 70). Per i motivi che saranno indicati di seguito, si rileva fondata la censura sollevata dal ricorrente d’accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti avendo il medico del Servizio medico tratto conclusioni affrettate sulla base di un’istruttoria carente. Infatti, dalla documentazione di cui all’incarto dell’autorità inferiore di data anteriore alla decisione impugnata, emerge che il ricorrente, oltre alle patologie segnalate nella perizia medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2013 (doc. 17) e nei rapporti del Servizio medico dell’UAIE (doc. 47, 70 e 73), presenta pure delle problematiche neurologiche e cardiologiche sinora non sufficientemente acclarate. 9.1 9.1.1 Da un lato, questo Tribunale rileva che già nella RX della colonna lombo-sacrale e dello scheletro costale destro del 17 maggio 2007 (doc. 14 [ripetuto in doc. 34 e 62]), è stato segnalato “segni iniziali di spondilosi; ridotto posteriormente lo spazio intersomatico L5-S1 per sofferenza discale; atteggiamento scoliotico destro-convesso del tratto lombare”. Nel certificato ortopedico del 15 marzo 2013 (doc. 33 [ripetuto in doc. doc. 61 e allegato al doc. TAF 1]), è poi stato indicato che l’interessato è “affetto da spondiloartrosi in fase iniziale con sofferenza disco radicolare L5-S1 e rigidità della cerniera lombosacrale (…) presenta lombalgia cronica con riferiti episodi acuti di lombosciatalgia recidivante”. Dal TC del rachide lombosacrale del 28 febbraio/4 marzo 2014 (doc. 63 [e allegato al doc. TAF 1]), risulta inoltre un “vizio di differenziazione con sacralizzazione di L5; diffuso
C-3208/2014 Pagina 12 quadro artrosico con spazi conservati (…); su tutti i livelli, particolarmente al 3° distale, si osservano alcune modeste protrusioni ad ampio raggio posteriore”. Infine, nel certificato ortopedico del 4 marzo 2014 (doc. 60 [e allegato al doc. TAF 1]) sono state segnalate cervicobrachialgia, lombosciatalgia bilaterale, nonché iniziale stenosi dei recessi laterali. 9.1.2 Da parte sua, il medico del Servizio medico ha ritenuto che nei menzionati referti non sono segnalate compressioni radicolari e che pertanto non vi è alcuna sindrome radicolare agli arti (cfr. doc. 70). 9.1.3 L’opinione del Servizio medico, secondo cui non vi sono compressioni radicolari, non può essere condivisa. Innanzitutto, i referti menzionati indicano la presenza di una verosimile problematica neurologica – segnatamente una sofferenza disco radicolare (maggio 2007 e marzo 2013) e modeste protrusioni su tutti i livelli del rachide lombo sacrale (febbraio/marzo 2014) –, la quale avrebbe dovuto essere acclarata dall’autorità inferiore prima di potere escludere problematiche di tipo neurologico. Peraltro, nell’incarto dell’UAIE non figura alcuna valutazione neurologica. Non è dato sapere, alla luce dei menzionati referti, per quale motivo il medico del Servizio medico, peraltro non specialista in neurologia (ma neppure in ortopedia o reumatologia), non abbia ritenuto necessario, in virtù della risultanze processuali, esperire ulteriori accertamenti segnatamente in ambito neurologico. Basti ancora rilevare che un approfondimento istruttorio si rendeva necessario già solo in virtù della documentazione medica prodotta dalle autorità italiane che, benché non vincolante per le autorità svizzere nell’ambito della determinazione del grado d’invalidità, non può essere senz’altro scartata, senza ulteriori approfondimenti medici oggettivi o almeno una solida motivazione, con riferimento alla constatata incapacità lavorativa. 9.2 Peraltro, anche dal profilo reumatologico, l’istruttoria va necessariamente completata – nessun accertamento approfondito essendo stato eseguito sul diffuso quadro artrosico di cui soffre l’insorgente (cfr. segnatamente doc. 63). 9.3 9.3.1 Ma vi è di più. Dagli atti dell’incarto dell’autorità inferiore emerge pure che con certificato medico e ecocardiogramma color doppler del 16 marzo 2013 (doc. 11 e 12 [ripetuto in doc. 26, 27 e 67 e allegato al doc. TAF 1]), l’insorgente è stato ritenuto affetto da “valvulopatia arteriosa e mitralica con ipertensione arteriosa; obesità severa; insufficienza respiratoria”, mentre
C-3208/2014 Pagina 13 con ecocardiogramma color doppler del 28 febbraio 2014 (doc. 66 [e allegato al doc. TAF 1]), è stata segnalata una “coronaropatia ipertensiva con insufficienza arteriosa mitralica”. In merito, il medico del Servizio medico ha indicato che non è emersa alcuna insufficienza cardiaca dalla perizia medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2013 (cfr. doc. 70). 9.3.2 Questo Tribunale rileva che effettivamente l’esito della visita cardiologica del 13 marzo 2013 non è stato inserito nella diagnosi di cui alla perizia medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2013, ma il referto menzionato è stato allegato alla perizia medesima (cfr. doc. 17 pag. 6). Dal momento che la perizia medica particolareggiata E 213 non appare essere stata redatta da un medico specialista in cardiologia, non si può escludere a priori che non sussistano problematiche rilevanti nell’ambito della valutazione della residua capacità lavorativa anche dal profilo cardiologico. Al di là del fatto che l’assenza nella diagnosi della perizia medica particolareggiata E 213 di problematiche cardiologiche può essere dovuta eventualmente a semplice svista (data poi la ritenuta incapacità lavorativa del 67%), è altresì noto che l’ipertensione arteriosa, la valvulopatia, la coronaropatia, così come l’insufficienza mitralica, possono avere conseguenze anche gravi (infarti, ictus, ecc.) sulla salute e la residua capacità lavorativa di un assicurato. Conto tenuto che nessuno dei referti cardiologici di cui all’incarto di causa si esprime sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente dal profilo cardiologico e che il medico del Servizio medico non ha preso posizione al riguardo, non è dato di sapere quale sia la situazione cardiologica dell’insorgente, segnatamente la gravità delle patologie riscontrate e quale sia l’incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente. 9.4 Ne discende che, in assenza di sufficienti accertamenti segnatamente in ambito neurologico e cardiologico, ma anche reumatologico, l’istruttoria eseguita dall’autorità inferiore si rileva carente. Non risulta altresì possibile, in tali condizioni, determinarsi, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato di salute dell’insorgente e la relativa conseguenza sulla residua capacità lavorativa. 10. Per conseguenza, la decisione impugnata del 17 aprile 2014, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale e deve essere annullata.
C-3208/2014 Pagina 14 11. 11.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con una perizia pluridisciplinare in reumatologia, neurologia e cardiologia (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze [accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore] DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), e con ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario, nonché a pronunciare una nuova decisione. 11.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 17 aprile 2014 l'autorità inferiore ha respinto la richiesta di rendita formulata dall’interessato. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di fr. 401.30, versato il 30 giugno 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
C-3208/2014 Pagina 15 delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario (relativamente limitato) svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3208/2014 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 17 aprile 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché proceda al completamento istruttorio ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 401.30, corrisposto il 30 giugno 2014, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: