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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2008 C-3201/2008

26 giugno 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·416 parole·~2 min·1

Riassunto

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore | Previdenza professionale (decisione del 5 maggio 2...

Testo integrale

Corte II I C-3201/2008 {T 0/2} Decisione d e l 2 6 giugno 2008 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti. A.________AG, 6900 Lugano, ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore. Previdenza professionale (decisione del 5 maggio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3201/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 5 maggio 2008, la Fondazione istituto collettore LPP ha affiliato la ricorrente alla stessa a partire dal 1° gennaio 2007, che in data 15 maggio 2008, A.________ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che, con atto del 25 giugno 2008, la ricorrente ha ritirato il ricorso del 15 maggio 2008, che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Atti giudiziali) - autorità inferiore (n. di rif. 21 - 2269220 - 154 3878; Atti giudiziali) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti

C-3201/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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