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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2015 C-3186/2015

16 settembre 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,310 parole·~12 min·2

Riassunto

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 15 aprile 2015)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3186/2015

Sentenza d e l 1 6 settembre 2015 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A.________, rappresentato dal Patronato INAS, Via Giuseppe Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 15 aprile 2015).

C-3186/2015 Pagina 2

Visto 1. Con decisione del 15 aprile 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato a A.________, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2014 (doc. 68). Rimasto vittima di un infortunio in data 27 gennaio 2010, l'assicurato aveva subito una perforazione del bulbo oculare sinistro, recuperando l'acuità visiva del 100%, non tuttavia la visione stereoscopica per medie e lunghe distanze (doc. TAF 8, annotazione allegato del medico SMR, dottor B.________). 2. Contro la decisione dell'UAIE, il 19 maggio 2015 l'interessato, rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, interpone ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1), chiedendo d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera AI anche dal 1° gennaio 2015. Protesta spese e ripetibili e chiede l'esenzione dall'anticipo delle spese processuali. A motivazione del gravame il ricorrente precisa in sostanza che, se è vero, da una parte, che l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha fondato il suo parere esclusivamente su quanto è scaturito dalle risultanze dell'assicuratore infortuni, è pur vero che l'assicurato non ha potuto riprendere il suo precedente lavoro per motivi extra-infortunistici. Infatti, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha chiuso il caso con effetto 31 dicembre 2014, mentre da tempo, circostanza constatata anche dall'assicuratore infortuni, l'assicurato soffre di patologie extra-infortunistiche. A suffragio delle sue conclusioni, produce, segnatamente: un parere medico-legale del 15 maggio 2015 ad opera del Dott. C.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale, oltre ad evocare la principale affezione infortunistica di carattere oftalmologico, rileva anche diabete mellito e i postumi non guariti di intervento di ernia inguinale. Soprattutto quest'ultima affezione gli procura un notevole danno alla salute, peraltro ancora indennizzato dalla propria Cassa malati al cento per cento fino al 23 maggio 2015, affezione che ha richiesto due interventi (gennaio 2012 e giugno 2013), con esito insoddisfacente e permanenza attuale di situazione di infezione purulenta resistente alle terapie; egli trasmette pure un'ecografia all'inguine destro del 26 ottobre 2012 e un attestato del medico curante (Dott. S.______) del 4 marzo 2015 ove si conferma lo stato di malattia perdurante da gennaio 2015.

C-3186/2015 Pagina 3 Un complemento alla relazione medico-legale del Dott. C.________ è stato inviato dal Patronato INAS il 1° giugno 2015 (doc. TAF 3), nel quale si afferma che recenti analisi hanno rilevato la natura dell'infezione inguinale consistente in uno stafilococco aureus. 3. Con risposta al ricorso del 16 luglio 2015 (doc. TAF 8) l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 14 luglio giugno 2015 che, aderendo alle conclusioni del Dott. B.________, propone una valutazione specialistica chirurgica eventualmente in ambito SMR, in relazione alle conseguenze dell'intervento di ernioplastica inguinale (doc. TAF 8, annotazione allegata del Dott. B.________). Tuttavia, l'UAI ticinese chiede che non gli vengano addossate le ripetibili dal momento che il ricorrente non avrebbe notificato, in procedura d'istruttoria, la patologia a livello inguinale. 4. Chiamato a pronunciarsi in merito alle prese di posizione dell'UAI cantonale e dell'UAIE (doc. TAF 9), il ricorrente, con scritto del 24 luglio 2015, ha aderito alla soluzione indicata da dette autorità amministrative, ribadendo l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (doc. TAF 10), non fosse altro per le spese sostenute per la refertazione medica esibita.

e considerato 5. 5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-3186/2015 Pagina 4 5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 6. Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8. 8.1. Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 14 luglio 2015, a cui ha aderito il ricorrente (doc. TAF 8, 10), dev'essere ammessa, in quanto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente. Nell'annotazione del 12 luglio 2015 (doc. TAF 8 in toto), il medico SMR, Dott. B.________, alla luce della nuova documentazione sanitaria trasmessa dall'assicurato, in particolare della perizia del Dott. C.________ del 15 maggio 2015 (allegata al doc. TAF 1), ha infatti ritenuto indicato l'esperimento di una perizia chirurgica eventualmente in sede SMR in relazione alla problematica, consistente in persistente secrezione purulenta, insorta in relazione all'intervento di ernioplastica eseguita nel gennaio 2012 (che ha comportato un secondo intervento nel 2013). In simili circostanze, trattandosi in concreto di aspetti non ancora esaminati – in particolare l'accertamento della situazione patologica in sede inguinale destra - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4, anche DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento istruttorio – fermo restando il diritto alla rendita intera AI dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2014. Detta pretesa è infatti ammessa dall'amministrazione,

C-3186/2015 Pagina 5 non contestata e da imputare ad un'invalidità di origine infortunistica, la cui esistenza è supportata dagli atti dell'incarto (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In concreto è altresì riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario (si confronti sia il rapporto del dottor C.________ che del dottor B.________ secondo cui il paziente soffre di altre patologie, in particolare diabete mellito, ipertensione arteriosa e BPCO). In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante dopo il 1° gennaio 2015. 8.2. Da quanto esposto, discende che il ricorso dev'essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda a esperire la perizia medica consigliata dal Dott. B.________ ed ogni altro accertamento dipendente dalla situazione di salute di A.________ di carattere extra-infortunistico. Alla luce di una valutazione complessiva dello stato di salute che terrà conto anche delle conseguenze dell'infortunio subito nel 2010, l'UAIE si pronuncerà nuovamente sul diritto dell'assicurato di percepire una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2014. 9. 9.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). La domanda di esenzione da tali spese, formulata in sede ricorsuale, è pertanto priva di oggetto. 9.2. L'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (doc. 64 cpv. 1 PA). 9.2.1. Visto l'esito della procedura, di principio si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili al ricorrente, patrocinato in causa (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione).

C-3186/2015 Pagina 6 9.2.2. L'UAIE rinviando tuttavia a quanto esposto dall'UAI cantonale nel proprio preavviso (allegato al doc. TAF 8), si oppone al riconoscimento delle citate indennità, in quanto "la presente richiesta di rinvio è dovuta alla necessaria indagine di una patologia addominale in precedenza non notificata (malgrado vi fossero state nel corso dell'istruttoria diverse occasioni per segnalare l'esistenza di tale affezione), l'UAI postula altresì che non gli vengano accollate tasse di giustizia o indennità". 9.2.3. Tale censura non può essere accolta. In primo luogo va infatti rilevato che l'affezione infettiva inguinale destra era nota e segnalata da tempo. In particolare si possono citare il rapporto del medico curante Dott. S.________ del 12 dicembre 2012 (doc. 12), il certificato dello stesso medico del 10 gennaio 2012 (doc. 14-63), il verbale di primo colloquio di accertamento dell'Ufficio AI del 16 gennaio 2013 (doc. 17-2), un ulteriore rapporto detto "finale" del 5 marzo 2013 (doc. 20), ove l'interessato manifestava chiaramente la sua preoccupazione per il suo stato di salute anche per la patologia inguinale, il verbale di chiusura dell'AI del 6 maggio 2013 (doc. 26-1), la chiara attestazione in sede di audizione che l'assicurato si trovava in situazione di malattia anche dopo il 1° gennaio 2015 (doc. 60-1 e 61-1, certificato del Dott. S._______), la perizia medica particolareggiata del 26 febbraio 2015 (doc. 62-3) e, nell'incarto INSAI, i doc. 22 e 38, solo per segnalarne alcuni. 9.2.4. In secondo luogo, l'istruttoria non è stata effettuata in modo adeguato. Dal momento che sia dall'incarto AI che da quello INSAI si poteva dedurre che vi erano affezioni che non riguardavano la problematica infortunistica agli occhi, il dovere di diligenza imposto all'amministrazione avrebbe dovuto indurla a effettuare perlomeno un riassunto della situazione valetudinaria complessiva dell'assicurato da parte di un medico SMR. Invece, l'Ufficio AI, senza un rapporto medico interno, ha semplicemente riportato le risultanze dell'assicuratore infortuni nel progetto di decisione prima (17 febbraio 2015, doc. 56) e nella decisione qui impugnata poi (doc. 74). Ora, un serio esame interno da parte dell'Ufficio AI avrebbe permesso di comprendere che vi erano affezioni non infortunistiche da verificare e, eventualmente da approfondire, come appunto la situazione a livello dell'inguine destro, il diabete mal compensato, e problemi cardiologici, come si deduce da una lettura completa dell'incarto. 9.2.5. In simili circostanze, l'attribuzione di spese ripetibili al ricorrente è pertanto in concreto giustificata e viene quantificata d'ufficio, in assenza di una nota dettagliata, (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del

C-3186/2015 Pagina 7 lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 15 aprile 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento istruttorio indicato nei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di A.________ di percepire una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2014. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. AI ; Raccomandata; allegata: copia delle presa di posizione del ricorrente del 24 luglio 2015, doc. TAF 11) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della

C-3186/2015 Pagina 8 parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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