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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2008 C-3178/2008

30 maggio 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·640 parole·~3 min·3

Riassunto

Stupefacenti (altro) | Importazione di medicamenti (decisione del 7 maggi...

Testo integrale

Corte II I C-3178/2008 {T 0/2} Decisione d e l 3 0 maggio 2008 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti. A._______, ricorrente, contro Swissmedic Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici, Hallerstrasse 7, casella postale, 3000 Berna 9, autorità inferiore. Importazione di medicamenti (decisione del 7 maggio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3178/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con provvedimento del 7 maggio 2008, lo Swissmedic Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici ha deciso di distruggere una confezione di medicamenti trattenuti presso l'ispettorato doganale di Zurigo- Mülligen, provenienti dalla Gran Bretagna ed indirizzati ad A._______, L., la cui importazione non è ammessa; nel contempo, ha condannato l'interessato al versamento di Fr. 400.- a titolo di emolumento relativo all'applicazione dei provvedimenti amministrativi in questione; in data 15 maggio 2008, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo di essere esentato dal pagamento dell'emolumento menzionato; con ordinanza del 20 maggio 2008, il TAF ha invitato il ricorrente a voler versare l'importo di Fr. 300.- equivalente alle presunte spese ricorsuali; riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; le decisioni rese da Swissmedic concernenti l'importazione di medicamenti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. e LTAF, atteso che il provvedimento di Swissmedic, Istituto che è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica (art. 68 cpv. 2 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici [legge sugli agenti terapeutici, LTAer] del 15 dicembre 2000), è da considerarsi decisione ai sensi dell'art. 5 PA; con atto del 27 maggio 2008, il ricorrente ha ritirato il ricorso del 15 maggio 2008; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto; Pagina 2

C-3178/2008 non vengono prelevate spese ricorsuali né concesse indennità per spese ripetibili; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. Sc , atto giudiziario, con copia del ricorso del 15 maggio 2008 e del ritiro del 27 maggio 2008) - Dipartimento federale dell'interno, Berna (atto giudiziario) I rimedi giuridici figurano sulla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 3

C-3178/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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