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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2008 C-3157/2006

4 aprile 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,967 parole·~25 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione per l'invalidità

Testo integrale

Corte II I C-3157/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 4 aprile 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Stefan Mesmer, cancelliera Paola Carcano. F._______, patrocinato da E.A.S.A. Ente di Assistenza Sociale, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3157/2006 Fatti: A. F._______, cittadino italiano, nato il _______, ha lavorato in Svizzera dal 1968 all'aprile del 1977 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo. Successivamente è rimpatriato ed ha lavorato in Italia, in qualità di manovale edile, dal luglio 1977 al 1979, dal 1981 al 1986, dal 1988 al 1991, dal 1993 al 1994, dal 1997 al 2004, lavorando da ultimo presso la ditta “C._______” di F1._______ (B._______). L'assicurato è al beneficio di una rendita d'invalidità italiana di Euro 420.-- dal 1° aprile 2000. In data 30 luglio 2004, F._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-10). B. Il richiedente è stato visitato il 15 ottobre 2004 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Brindisi, ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "esiti ottimali di pregresso (dicembre 2002) intervento di sostituzione valvolare aortica su aorta ascendente ed epatopatia HBV correlata" ed ha posto un tasso di invalidità del 75% per qualsiasi attività lavorativa (doc. 37). Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un insieme di documenti medici (per lo più relativi all'apparato cardiologico) concernenti il periodo 1997-2003, compresi il referto di una visita cardiologica del 20 maggio 2003 e la documentazione medica concernente i ricoveri dal 16 al 21 luglio 1997 (per safenectomia totale), dal 21 marzo al 22 aprile 1998 (per bilancio cardiovascolare in soggetto con aorta bicuspide, stenoinsufficienza aortica di grado moderato, aneurisma dell'aorta ascendente, limitazione funzionale classe NYHA I), dal 19 al 29 luglio 2002 (per emoftoe in paziente con varici linguinali, aneurisma dell'aorta ascendente diam. 52 mm., aorta biscupide con insufficienza valvolare e prolasso della valvola mitralica, cardiopatia intensiva, epatopatia HBV correlata), dal 16 al 27 dicembre 2002 (per sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica Sorin, sostituzione dei seni di Valsava coronaria destra e non coronario e dell'aorta ascendente con protesi Hemaschield con reimpianto della coronaria destra in circolazione extracorporea a 27 gradi e arresto cardioplegico ematico), dal 10 al 29 gennaio 2003 e dall'8 al 19 febbraio 2003 (per versamento, rispettivamente recidiva di versamento, pericardico), dal 2 al 24 marzo 2003 (per riabilitazione cardiologica), dal 4 al 10 aprile 2003 (per epatopatia cronica; doc. 13-36). Successivamente è stato esibito un nuovo insieme di Pagina 2

C-3157/2006 documenti medici (sempre di natura cardiologici) relativo al periodo 2004-2005 compresa la documentazione medica concernente il ricovero dal 29 novembre al 3 dicembre 2004 (per sindrome vertiginosa; doc. 38-42). Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti anche il questionario dell'assicurato del 18 aprile 2005 (doc. 11), il questionario del datore di lavoro pervenuto all'amministrazione il 21 aprile 2005 (doc. 12) oltre alla corrispondenza intercorsa col datore di lavoro (doc. 47, 57 e 58) dalle quali risulta che a partire dal 1° marzo 2002 l'assicurato ha dovuto ridurre, per motivi di salute, il suo orario di lavoro da 40 ore a 18 ore settimanali. Successivamente è stato assente dal lavoro per sottoporsi a svariati ricoveri in ospedale riconducibili a problematiche essenzialmente cardiologiche per il periodo intercorrente tra il 19 luglio 2002 ed il 3 dicembre 2004. È stato licenziato il 15 giugno 2006 per rendimento insufficiente (doc. 2, 6, 11, 12, 47, 57 e 58). C. Nel suo rapporto del 22 giugno 2005, il Dott. P._______ del Servizio medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la diagnosi di epatite B cronica e di stato dopo sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica e dell'aorta ascendente con protesi ed è giunto alla conclusione che l'assicurato nella sua precedente attività di manovale edile è inabile al 100% mentre la sua capacità lavorativa in un'attività adatta, leggera e prevalentemente in posizione seduta (come, per es., sorvegliante di parcheggi/musei, magazziniere, piccole consegne con veicolo, vendita per corrispondenza, cassiere, riparazione di piccoli elettrodomestici, bigliettaio, addetto alla registrazione, classificazione, distribuzione della posta interna, addetto all'accettazione, impiegato dell'ufficio ricevimento, standardista/telefonista, addetto alla registrazione di dati/scansione ottica di documenti) può essere valutata al 100% tenuto conto di certi limiti (segnatamente: attività senza carico oltre 5-7 kg; non esposto alle polveri, al rumore, alle intemperie, al caldo, all'umidità e all'inquinamento; doc. 43 e 44). L'amministrazione ha quindi operato il raffronto dei redditi giungendo alla conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità del 19% dal marzo 2004 (doc. 45). D. Mediante decisione del 26 agosto 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha quindi respinto la richiesta di prestazioni di F._______ per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 50). Pagina 3

C-3157/2006 F._______, regolarmente rappresentato dall'Ente di Assistenza Sociale (E.A.S.A.), ha formulato in data 23 settembre 2005 opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 52). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto, oltre a documentazione medica già agli atti, una lettera di dimissione ospedaliera del 27 dicembre 2002, una lettera di dimissione con valori di laboratorio del 19 agosto 2004 e tre certificati medici (segnatamente del 21 marzo 1998, del 28 maggio 1998 e del 3 maggio 2002). Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al Dott. P._______ che, nel suo rapporto medico del 7 settembre 2006, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha precisato che la diminuzione della capacità lavorativa dell'assicurato risale al giugno/ luglio 2001, momento in cui l'attività di operaio è diventata troppo pesante per essere esercitata al 100% mentre, a partire dalla medesima data, la capacità lavorativa dell'assicurato in un'attività adatta, leggera e prevalentemente in posizione seduta (cfr. precedente valutazione del 22 giugno 2005) è stata reputata essere del 100% fino al dicembre 2002 (tenuto conto dei limiti menzionati nella precedente valutazione). Infine, ha ritenuto che la sua capacità lavorativa in un'attività confacente era del 100% a partire dal 1° aprile 2003 ossia dopo la convalescenza resa necessaria dall'operazione al cuore del dicembre 2002, dato l'esito operatorio positivo (doc. 65). Mediante decisione su opposizione del 1° novembre 2006, l'UAIE ha respinto l'opposizione del 23 settembre 2005 e confermato nel contempo la propria decisione del 26 agosto 2005 (doc. 68). E. Con gravame depositato alla posta italiana il 9 dicembre 2006 pervenuto alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero il 13 dicembre successivo, F._______, regolarmente rappresentato dall'E.A.S.A., chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni fa valere di essere ricoverato nel reparto cardio-chirurgico toracico del Policlinico di B._______ per aggravamento del suo stato di salute e produce un referto di un E.C.G. del 19 gennaio 2006 oltre ad un certificato medico del 25 maggio 2006. Pagina 4

C-3157/2006 F. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR). Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al Dott. P._______ del Servizio medico regionale (SMR) che, nel suo rapporto medico del 5 marzo 2007, ha precisato, alla luce della nuova documentazione prodotta, che l'ospedalizzazione in corso è riconducibile ad un problema cardiaco recente ed ha quindi confermato integralmente la sua precedente valutazione (doc. 70). L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 marzo 2007, propone la reiezione dell'impugnativa rilevando che il presunto aggravamento è intervenuto dopo la data della decisione impugnata, di modo che questo fatto deve formare l'oggetto di una nuova domanda di rendita. Degli ulteriori argomenti si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. Il 27 febbraio 2007 l'assicurato ha prodotto pure un rapporto radiologico del torace del 16 febbraio 2007, un rapporto ECO 2D- Doppler del 2007 ed un rapporto d'intervento del 16 febbraio 2007. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'assicurato ha ribadito, con replica del 7 maggio 2007, la propria intenzione di mantenere il ricorso producendo, nel contempo, una consulenza medico-legale del 7 maggio 2007 del Dott. C1._______, suo medico chirurgo di fiducia, giusta il quale è totalmente e permanentemente inabile ed incapace di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al Dott. P._______ del Servizio medico regionale (SMR) che, nei suoi rapporti medici del 27 giugno, del 25 luglio e del 7 settembre 2007, ha precisato, che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa nell'attività abituale di operaio del 55% dal 1° marzo al 16 dicembre 2002 e del 100% dal 16 dicembre 2002 al 19 maggio 2003 mentre è abile al 100% in attività sostitutive dal 20 maggio 2003 per poi presentare un'incapacità lavorativa del 100% (sia nell'attività abituale sia in attività sostitutive) dal 1° novembre 2006 al 31 marzo 2007 ed essere nuovamente abile al 100% in attività sostitutive a decorrere dal 1° Pagina 5

C-3157/2006 aprile 2007 (doc. 72, 74 e 76). Nella duplica dell'8 ottobre 2007 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero propone di considerare il ricorso quale nuova domanda di rendita e nuovamente di rigettare l'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. G. In data 21 novembre 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di Fr. 300.- equivalente alle presunte spese processuali. Con ordinanza del 13 febbraio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa. Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che Pagina 6

C-3157/2006 regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla Pagina 7

C-3157/2006 decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 luglio 2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 luglio 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 1° novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga Pagina 8

C-3157/2006 durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Pagina 9

C-3157/2006 Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 9. Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b). Pagina 10

C-3157/2006 Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche tenere conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In questo contesto occorre quindi tenere conto della consulenza medicolegale del 7 maggio 2007 del Dott. C1._______, prodotta dall'assicurato con replica del medesimo giorno. 10. 10.1 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in oggetto, risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in merito. L'assicurato risulta essere affetto da esiti di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica e dell'aorta ascendente con protesi ed epatite B cronica (perizia particolareggiata INPS del 15 ottobre 2004, rapporti medici agli atti del Dott. P._______ e consulenza medico-legale del 7 maggio 2007 del Dott. C1._______). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi. 10.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno. 10.3 Nel caso in esame il collegio giudicante rileva che le valutazioni rese dagli specialisti che hanno avuto modo di pronunciarsi in modo esauriente sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue Pagina 11

C-3157/2006 conseguenze invalidanti sono discordanti. Il sanitario medico dell'INPS, infatti, ha posto un tasso di invalidità parziale del 75% per qualsiasi attività lavorativa (cfr. perizia particolareggiata dell'INPS del 15 ottobre 2004) mentre il Dott. C1._______, medico di fiducia dell'assicurato, nella sua consulenza medico-legale del 7 maggio 2007 lo considera totalmente e permanentemente inabile ed in capace di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Dal canto suo il Dott. P._______ del Servizio medico regionale (SMR), nei suoi rapporti medici ed in particolare in quello del 7 settembre 2007, è giunto alla conclusione che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa nell'attività abituale di operaio del 55% dal 1° marzo al 16 dicembre 2002 e del 100% dal 16 dicembre 2002 al 19 maggio 2003 mentre è abile al 100% in attività sostitutive dal 20 maggio 2003 (senza esprimersi più in merito alla sua attività abituale) per poi presentare un'incapacità lavorativa del 100% (sia nell'attività abituale sia in attività sostitutive) dal 1° novembre 2006 al 31 marzo 2007 ed essere nuovamente abile al 100% in attività sostitutive a decorrere dal 1° aprile 2007. 10.4 Ora, dalla documentazione medica agli atti, il Tribunale rileva che, dal marzo 2002, il ricorrente non può essere ritenuto in grado di assolvere la propria attività di operaio nemmeno nella misura del 55% tenuto conto delle dichiarazioni del datore di lavoro e, se effettivamente egli ha lavorato in tale misura, non può essere escluso che ciò sia avvenuto a scapito della salute e che non poteva, quindi, tale attività essere considerata ragionevolmente esigibile. Nel dicembre 2002 il ricorrente ha quindi subito un intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica Sorin, sostituzione dei seni di Valsava coronaria destra e non coronario e dell'aorta ascendente con protesi Hemaschield con reimpianto della coronaria destra in circolazione extracorporea a 27 gradi e arresto cardioplegico ematico ed è pertanto da ritenere incapace al lavoro per qualsiasi attività nella misura del 100%. Dalle informazioni sommarie raccolte presso il datore di lavoro risulta che l'assicurato avrebbe ripreso il lavoro il 3 settembre 2003 sempre in misura ridotta e che, non essendo in grado neppure di effettuare tale orario, è stato licenziato. Dalla visita cardiologica a cui si è sottoposto in data 20 maggio 2003 è emerso che l'assicurato beneficiava di “condizioni di compenso cardiocircolatorio più che soddisfacenti, avendo ormai completamente superato i problemi di versamento pericardico postpericardiotomico recidivante” (cfr. referto: doc. 31). Parimenti il Dott. C1._______, medico di fiducia del ricorrente rileva, nella sua Pagina 12

C-3157/2006 consulenza medico-legale del 7 maggio 2007, che l'assicurato, successivamente all'intervento, ha effettuato periodici controlli presso il proprio cardiologo che si sono rivelati tutti nella norma e che egli è rimasto asintomatico (cioè in apparente buon compenso emodinamico, non in condizioni di stress fisico) fino al novembre 2006. 10.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio giudicante giunge quindi alla conclusione che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa nell'attività abituale di operaio del 100% dal 1° marzo 2002 mentre poteva essere considerato abile al 100% in attività sostitutive leggere e prevalentemente in posizione seduta tenuto conto di certi limiti dal marzo al dicembre 2002 e quindi dal 20 maggio 2003 (data della visita cardiologica) fino al 1° novembre 2006 (data della decisione su opposizione impugnata). 11. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido. L'amministrazione ha tenuto conto di un salario mensile medio, privo di invalidità, conseguibile nel 2005 in Italia quale operaio di Euro 1'310.--. Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre 2002-2003 dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'UAIE ha accertato il salario mensile medio ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e piú precisamente: - cassiere nel settore del commercio al dettaglio Euro 1'181.--; - conduttore di camion (trasporto locale) Euro 1'089.--; - montatore di apparecchi elettronici Euro 1'171.--; - addetto agli stocks nel settore del commercio all'ingrosso Euro 1'287.--. Dopo di che ha considerato un salario mensile medio da invalido di Euro 1'182.-- [(Euro 1'181.--+ Euro 1'089.--+ Euro 1'171.-- + Euro 1'287.--):4], indicizzato al 2005 a Euro 1'250.-- al quale ha poi applicato un correttivo del 15% consentito dalla giurisprudenza in ambito di salari statistici (DTF 126 V 75, Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR 2000 IV n. 1) per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato. È cosí giunta ad un salario Pagina 13

C-3157/2006 mensile medio di Euro 1'063.--. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di Euro 1'310.-- ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'063.-- comporta una perdita di guadagno del 18,87% [(1'310.00-1'063.00)x100] : 1'310.00, tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad una di rendita di invalidità. 12. Ne consegue che, anche ammettendo un'incapacità di lavoro del 100% dal marzo 2002 nella propria attività di operaio, tenuto conto del periodo d'esame (cfr. considerando 5) la perdita di guadagno che il ricorrente subirebbe in un'attività adatta non supera il 19%. F._______ non ha quindi diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità fino al 1° novembre 2006, data della decisione impugnata. 13. Dalla documentazione agli atti risulta che lo stato di salute del ricorrente potrebbe essere peggiorato a decorrere dal 1° novembre 2006 (cfr. consulenza medico-legale del 7 maggio 2007 del Dott. C1._______ e rapporto medico del 7 settembre 2007 del Dott. P._______). L'incarto deve pertanto essere rinviato all'amministrazione come proposto nella sua duplica dell'8 ottobre 2007 affinchè consideri il ricorso quale nuova richiesta volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 14. 14.1 A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.- (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) che vengono compensate con l'anticipo già versato. 14.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Pagina 14

C-3157/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero affinchè consideri il ricorso quale nuova richiesta volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 3. A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.-, importo compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente in data 21 novembre 2007. Non si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 15

C-3157/2006 Rimedi giuridici: Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 16

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