Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-3128/2020
Decisione d e l 1 6 settembre 2020 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, ricorrente, Rubrum
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia, restituzione di prestazioni indebitamente percepite (decisione su opposizione del 14 maggio 2020).
C-3128/2020 Pagina 2
Fatti: A. A.a A B._______, cittadino italiano, nato il (…) 1933, domiciliato in Italia, è stato riconosciuto, a partire dal 1° febbraio 1998, il Sachverhaltdiritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1-7 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). A.b Il diritto alla rendita si è estinto il 31 dicembre 2018, a seguito del decesso dell’avente diritto, avvenuto il 17 dicembre 2018 (doc. 19-25). A.c Avendo appreso del decesso soltanto il 9 gennaio 2019 (doc. 19-20), la CSC ha nel frattempo versato l’importo di fr. 1'607.-, corrispondente alla rata mensile di gennaio 2019, sul conto del defunto B._______ (doc. 25- 26). B. B.a Con decisione del 17 settembre 2019 l’autorità inferiore ha chiesto a A._______, fratello del defunto, la restituzione della summenzionata prestazione assicurativa, erroneamente versata per il mese di gennaio 2019 (doc. 26). B.b Con presa di posizione del 15 ottobre 2019, quest’ultimo ha presentato domanda di condono, precisando di aver interrotto da oltre trent’anni i rapporti con il fratello defunto, dal quale non vuole assolutamente nulla, e di essersi unicamente occupato delle pratiche amministrative post mortem (a carico del parente più prossimo), fra le quali la chiusura del conto, sul quale veniva usualmente versata la rendita di vecchiaia, cointestato alla signora C._______. Non ritenendosi responsabile per la mancata restituzione dell’importo versato erroneamente dalla CSC e di cui altri hanno usufruito, si è quindi opposto, di fatto, alla restituzione (doc. 32). B.c Con decisione su opposizione del 14 maggio 2020, la CSC ha confermato la decisione del 17 settembre 2019, precisando che siccome ciascuno degli eredi di B._______ è tenuto a rispondere dei debiti ereditati per la totalità degli stessi, l’interessato – non avendo espressamente rinunciato alla successione del defunto – deve essere considerato erede e quindi tenuto alla restituzione, quand’anche non avesse beneficiato direttamente
C-3128/2020 Pagina 3 della prestazione erroneamente versata. Ha inoltre comunicato che la domanda di condono può essere inoltrata entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di restituzione (doc. 37). C. Una procedura parallela di restituzione dell’importo della rendita erroneamente versata per il mese di gennaio 2019 è stata inoltre avviata nei confronti di C._______, co-intestataria del conto corrente sul quale veniva versata mensilmente la rendita di vecchiaia in esame (doc. 23, 25, 29, 32, 33, 35, 36). D. D.a Con scritto del 2 giugno 2020, trasmesso alla CSC, A._______ ha contestato la decisione su opposizione del 14 maggio 2020, sostenendo di non aver mai accettato la successione del fratello defunto, né di aver mai riscosso la rendita relativa al mese di gennaio 2019, invitando l’autorità inferiore a rivolgersi alla co-intestataria del conto corrente dove è stato versato l’assegno. Ha chiesto inoltre di considerare il proprio scritto quale richiesta di condono (doc. 39). D.b Con lettera del 16 giugno 2020 la CSC ha trasmesso per competenza il gravame al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF), che lo ha trattato quale ricorso contro la decisione su opposizione del 14 maggio 2020 (doc. TAF 1 e 2). D.c Invitata a trasmettere la risposta al ricorso, con presa di posizione del 7 settembre 2020, l’autorità inferiore ha comunicato di aver nel frattempo ottenuto la restituzione della somma di fr. 1'607.- da parte di C._______ (doc. 44-46) e di avere pertanto riconsiderato la decisione su opposizione oggetto del presente ricorso, giungendo alla conclusione che A._______ non deve più nulla alla CSC. Il TAF è stato quindi invitato a prendere conoscenza delle decisioni su opposizione del 20 agosto (doc. 47) e del 27 agosto 2020 (doc. 48) notificate rispettivamente alla signora C._______ e al ricorrente (doc. TAF 4).
Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai
C-3128/2020 Pagina 4 sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 60 LPGA). 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA – cfr. consid. D) – è ammissibile. 3. Oggetto del contendere prima della risposta di causa era la liceità della decisione su opposizione impugnata con la quale è stato ingiunto a A._______ la restituzione dell’importo di fr. 1'607.00, corrispondente alla rendita di vecchiaia per il mese di gennaio 2019 versata erroneamente sul conto del defunto B._______, del quale l’autorità inferiore ha ritenuto il ricorrente erede. 4.
C-3128/2020 Pagina 5 4.1 Giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). 4.2 Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite pone fine alla controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Se la lite non è stata integralmente risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250). 4.3 Nel caso concreto, nella presa di posizione del 7 settembre 2020 (doc. TAF 4) l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso il 27 agosto 2020 una decisione su opposizione in sostituzione del provvedimento impugnato, mediante la quale ha ammesso l’opposizione del ricorrente e annullato la decisione del 17 settembre 2019. Tale modo di procedere costituisce senz’altro una riconsiderazione della decisione del 17 settembre 2019 con la quale era stata chiesta la restituzione delle prestazioni assicurative erroneamente versate sul conto del defunto B._______ (doc. 26). Ora, avendo l’amministrazione riconosciuto che A._______ non è più tenuto alla restituzione dell’importo richiesto nella suddetta decisione, occorre riconoscere che la nuova decisione su opposizione (doc. 48) accondiscende integralmente alla principale conclusione ricorsuale, privando la presente vertenza dell’oggetto stesso del contendere. 5. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 7. 7.1 Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 7.2 Nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresentato e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione
C-3128/2020 Pagina 6 della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: copia della presa di posizione del 7 settembre 2020 della CSC [doc. TAF 4]) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La giudice unica : Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
C-3128/2020 Pagina 7 contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: