Corte II I C-3057/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 ottobre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Michael Peterli, cancelliera Paola Carcano. G._______, patrocinato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-3057/2006 Fatti: A. Mediante decisione su opposizione del 15 novembre 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha confermato, in seguito al ritiro dell'opposizione del 13 settembre 2005, le decisioni del 26 agosto 2005 con le quali ha erogato in favore di G._______, cittadino italiano nato il _______, una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con grado del 100% dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002, del 50% dal 1° febbraio 2002 al 31 maggio 2006, del 100% dal 1° giugno 2002 fino al 30 settembre 2003, del 40% dal 1° agosto 2004 al 31 ottobre 2004 e del 50% dal 1° novembre 2004 (doc. 61-1/61-3, 64-1/64-15 e 77-2/77-4). L'indagine medica relativa aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore di patologie ortopediche-reumatologiche e psichiatriche, in particolare: di periartite omero-scapolare dx con minima tendinopatia del sovraspinato e sindrome lombovertebrale da spondiloartrosi diffusa (diagnosi principale); di laringite cronica in stato post exeresi di papilloma del velo palatino e broncopneumopatia cronica-ostruttiva (ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa); di condropatia patellare del ginocchio dx di grado II in stato dopo frattura (24 aprile 2001), con asportazione del polo inferiore della rotula e meniscectomia mediale e stato dopo frattura dell'osso pubico dx e dell'acetabolo dx dopo trauma dell'8 marzo 2000 (ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di competenza dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni INSAI/SUVA) e di reazione mista ansiosa-depressiva nell'ambito di una sindrome di disadattamento prolungata di entità medio-lieve e di fobie specifiche isolate (diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa; doc. 12-6, 43-1/43-3 e 55-1). B. In data 21 luglio 2006, G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Bellinzona, ha formulato una domanda di revisione postulando un aumento della rendita dato che il suo stato di salute è notevolmente peggiorato (doc. 78-1). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto un certificato medico del 29 aprile 2006 del Dott. M._______ (doc. 78-3). L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico, Dott. J._______, il quale, nel suo rapporto del 26 luglio 2006 è giunto alla conclusione che la nuova documentazione prodotta non porta elementi clinici o diagnostici nuovi e non descrive uno status Pagina 2
C-3057/2006 clinico oggettivando un peggioramento della situazione clinica (doc. 80-1). Mediante progetto di decisione del 28 luglio 2006 l'UAIE ha comunicato all'assicurato di non poter esaminare la domanda di revisione in quanto non fa valere elementi nuovi (doc. 81-1/81-2). In data 28 agosto 2006 l'assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica a suffragio delle sue asserzioni e segnatamente: un certificato medico del 18 agosto 2006 ed una relazione medica del 24 agosto 2006 del Dott. M._______, un certificato medico del 16 agosto 2006 della Clinica � L._______� , un certificato medico del 17 agosto 2006 dell'Ospedale di V._______, un referto radiografico del 12 novembre 2001 della colonna cervicale 2PR ed un referto di una visita ambulatoriale del 4 agosto 2006 del Dott. T._______ della A._______ Clinic di G1._______ (doc. 85-1/85-10). L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al Dott. J._______, il quale, nel suo rapporto del 30 agosto 2006 (doc. 86-1) ha confermato la precedente presa di posizione (doc. 80-1). Mediante decisione del 18 ottobre 2006 l'UAIE ha pertanto comunicato all'assicurato di non entrare in materia sulla richiesta di revisione della rendita in quanto non vi sono elementi oggettivi che attestino un peggioramento dello stato di salute rispettivamente un'inabilità lavorativa superiore a quella già rilevata nelle precedenti valutazioni (doc. 90-1/90-3). C. Con gravame del 16 novembre 2006, consegnato alla Posta il medesimo giorno, G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità di tre quarti, eventualmente intera, a decorrere dal mese di luglio del 2006. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso del 18 dicembre 2006, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 dicembre 2006, propongono la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. D. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR). Pagina 3
C-3057/2006 Il 7 marzo 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, fissato dal Tribunale amministrativo federale in Fr. 300.--. Con ordinanza del 24 luglio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha quindi comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa. Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° Pagina 4
C-3057/2006 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce Pagina 5
C-3057/2006 che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, corrispondente materialmente al precedente ed abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Giusta l'art. 87 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sè stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. L'amministrazione usufruisce su questo punto di un certo margine di apprezzamento che il giudice deve, di principio, rispettare. Di conseguenza il giudice deve esaminare la questione dell'entrata in materia esclusivamente quando questo punto è litigioso, cioè quando l'amministrazione ha rifiutato l'esame di merito fondandosi sull'art. 87 cpv. 4 OAI e quando l'assicurato ha interposto ricorso per questo motivo. Questo controllo non è invece necessario allorquando l'amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda (DTF 109 V 114 consid. 2a e b). Questi principi, sviluppati dalla giurisprudenza in relazione con la nuova domanda di prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI), sono applicabili per analogia alla domanda di revisione (DTF 130 V 73 consid. 3 e 109 V 264 consid. 3). La costante giurisprudenza ha stabilito che per giudicare se vi sono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del grado Pagina 6
C-3057/2006 d'invalidità si deve tenere conto del lasso di tempo intercorso tra la decisione formale iniziale e quella che rifiuta di entrare in materia sulla domanda di revisione: gli indizi devono essere più circostanziati quando questo lasso di tempo è breve (Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10 consid. 1c/aa non pubblicato in DTF 127 V 294). Decisioni intercalari confermanti quella iniziale non sono quindi di rilievo come base di paragone. Rilevanti sono unicamente le decisioni intercalari che modificano la rendita corrente sulla base di una nuova valutazione del grado d'invalidità (DTF 133 V pag. 108, 130 V 71, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza pertanto è quello intercorrente tra il 26 agosto 2005 (data della decisione mediante la quale l'UAIE ha erogato in favore dell'assicurato prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con, da ultimo, un grado del 50% a decorrere dal 1° novembre 2004) ed il 18 ottobre 2006 (data della decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 5. L'assicurato ha prodotto due certificati medici del 29 aprile e del 18 agosto 2006 ed una relazione medica del 24 agosto 2006 del suo medico curante, due certificati medici segnatamente del 16 e del 17 agosto 2006, un referto radiografico del 12 novembre 2001 della colonna cervicale 2PR ed un referto di una visita ambulatoriale del 4 agosto 2006 del Dott. T._______ della A._______ Clinic di G1._______ (doc. 78-3, 85-1/85-10). L'UAIE ha ritenuto sulla base della documentazione medica prodotta dall'assicurato e dopo aver consultato il proprio servizio medico, che egli non ha reso plausibile un peggioramento del suo stato di salute rispettivamente un'inabilità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni (doc. 90-1/90-3). L'UAIE non ha quindi esaminato materialmente la domanda di revisione e la scrivente autorità deve pertanto esaminare se, a ragione, l'autorità inferiore non è entrata in materia sulla richiesta di revisione della rendita. 6. Sulla scorta degli atti, la conclusione a cui è giunto l'UAIE non appare ben fondata. Infatti, la documentazione medica prodotta dall'assicurato nel corso della procedura d'audizione merita un esame maggiormente approfondito da parte del medico dell'UAIE. Il Dott. M._______ attesta un peggioramento non solamente della patologia al Pagina 7
C-3057/2006 ginocchio, ma anche di quella psichica e di quella alla colonna vertebrale con l'apparizione di un'ernia. Il Dott. T._______ della A._______ Clinic di G1._______ menziona una progressione dell'affezione al ginocchio. Il rapporto della Clinica � L._______� conferma uno stato ansioso marcato e quello dell'ospedale di V._______ espone che è necessario procedere a dei nuovi esami medici dell'apparato digestivo. Infine si rileva che, nel suo rapporto del 30 agosto 2006, il Dott. J._______ dell'UAIE precisa che alcuni certificati messi a disposizione dal ricorrente non sono leggibili e non sono avallati da esami medici obiettivi. Di conseguenza, l'UAIE avrebbe dovuto domandare al ricorrente una versione dattilografata dei predetti rapporti come pure i risultati degli esami medici previsti, dopo di che avrebbe dovuto nuovamente sottoporre la documentazione così completata al proprio servizio medico per una presa di posizione al riguardo. Stante quanto precede il ricorso è accolto, la decisione impugnata del 18 ottobre 2006 annullata, e l'incarto rinviato all'UAIE affinchè proceda ai sensi del presente considerando. 7. 7.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006). 7.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Pagina 8
C-3057/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 18 ottobre 2006 è annullata. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero affinchè proceda conformemente a quanto esposto al considerando 6. 3. Non si percepiscono spese processuali. L'anticipo delle spese processuali di Fr. 300.-- versato dal ricorrente alla scrivente autorità in data 7 marzo 2007 viene restituito allo stesso. 4. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 9
C-3057/2006 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 10