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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2014 C-3037/2014

27 giugno 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,213 parole·~11 min·1

Riassunto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su opposizione del 14 maggio 2014)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3037/2014

Sentenza d e l 2 7 giugno 2014 Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentato dall'avvocato Salvatore D'Ostuni, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 14 maggio 2014).

C-3037/2014 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione del 9 agosto 2011, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato e padre di tre figli (doc. 18) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (con riduzione per anticipazione) di fr. 926.- al mese dal 1° febbraio 2011. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 20 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio di fr. 77'952.- ed una scala delle rendite 21 (doc. 25; v. anche doc. 24 [foglio di calcolo]). L'importo della rendita è poi stato aggiornato, a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'interessato, con decisione del 21 gennaio 2013 (doc. 31). B. B.a Nelle decisioni del 28 febbraio 2013, la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 9 agosto 2011 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera (con riduzione per anticipazione) di fr. 743.- al mese dal 1° febbraio 2011 e di fr. 751.- al mese dal 1° febbraio 2013. Dette rendite sono state calcolate in base ad una durata di contribuzione di 19 anni e 2 mesi, un reddito annuo medio di fr. 51'948.ed una scala delle rendite 20 (doc. 46 e 47; v. anche doc. 45 [foglio di calcolo]). Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in particolare indicato, sotto la rubrica "complemento d'informazione", che "(ha) proceduto ad un nuovo calcolo della rendita precedentemente attribuita poiché (ha) constatato che lo stesso era errato. Per gli anni 1980-1989 una cassa le aveva contabilizzato dei contributi di un altro assicurato. L'errore è stato rettificato" (v. doc. 46 pag. 4 e doc. 47 pag. 4; v. anche doc. 33 [scritto del 6 febbraio 2013 della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero]). B.b Nella decisione su opposizione dell'8 luglio 2013 (doc. 63), la CSC ha respinto l'opposizione dell'8 marzo 2013 (doc. 60) e confermato le proprie decisioni del 28 febbraio 2013 (doc. 46 e 47) mediante le quali ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera (anticipata di due anni) rispettivamente di fr. 743.- al mese dal 1° febbraio 2011 e di fr. 750.- al mese dal 1° gennaio 2013 nonché di fr. 751.- al mese dal 1° febbraio 2013. In particolare, l'autorità inferiore ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia (segnatamente anni di contribuzione, scala delle rendite, redditi dell'attività lucrativa, accrediti per compiti educativi, reddito annuo medio determinante e riduzione per rendita di vecchiaia anticipata di due

C-3037/2014 Pagina 3 anni). Per quanto attiene alla restituzione delle prestazioni versate a torto (è fatto riferimento all'art. 25 cpv. 1 LPGA [RS 830.1] e all'art. 3 cpv. 1 e 2 OPGA [RS 830.11]), detta autorità ha annunciato che sarebbe stata emessa una decisione separata in merito. C. C.a Con decisione del 28 ottobre 2013, la CSC ha chiesto al ricorrente la restituzione dell'importo di fr. 4'577.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi (differenza fra le rendite di vecchiaia versate a torto e le rendite di vecchiaia che avrebbero dovuto essere versate; è fatto riferimento all'art. 25 LPGA; doc. 69). C.b Con scritto inoltrato l'11 novembre 2013, ma datato 8 marzo 2013 – scritto che è poi stato trasmesso il 26 novembre 2013 per competenza al Tribunale amministrativo federale – l'interessato si è opposto alla restituzione dell'importo di fr. 4'393.- (recte fr. 4'577.-) ed ha chiesto che fosse mantenuta la rendita di vecchiaia di fr. 926.- al mese, come da decisione della CSC del 9 agosto 2011 (doc. 83). C.c Con sentenza del 24 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha, da un lato, rilevato che nella misura in cui lo scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013 avesse dovuto essere considerato quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013, detto ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile siccome tardivo e, dall'altro, che nella misura in cui lo scritto inoltrato l'11 novembre 2013 avesse dovuto considerarsi un ricorso contro la decisione della CSC del 28 ottobre 2013, detto ricorso avrebbe dovuto essere considerato inammissibile, avuto riguardo al fatto che, per quanto emergeva dagli atti di causa, non era (ancora) stata resa una decisione su opposizione. Per conseguenza, il Tribunale amministrativo federale non è entrato nel merito dello scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013 ed ha trasmesso detto scritto all'autorità inferiore per competenza affinché la stessa esaminasse se il menzionato scritto potesse essere considerato quale opposizione alla decisione della CSC del 28 ottobre 2013. Contro la menzionata sentenza del TAF non risulta essere stato interposto ricorso (doc. 86).

C-3037/2014 Pagina 4 D. D.a Con scritto del 4 aprile 2014, la CSC, considerando lo scritto inoltrato l'11 novembre 2013 come un'opposizione, ha assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente una firma, una motivazione e delle conclusioni, lo scritto inoltrato l'11 novembre 2013 essendo uguale a quello a suo tempo inoltrato come opposizione alla decisione della CSC del 28 febbraio 2013 (cfr. riassunto dei fatti del presente giudizio, lettera B.a), con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l'opposizione sarebbe stata dichiarata inammissibile (doc. 89). D.b Con lettera del 23 aprile 2014, l'interessato si è opposto alla restituzione dell'importo di fr. 4'393.- (recte fr. 4'577.-; doc. 96). D.c Nella decisione su opposizione del 14 maggio 2014 (doc. 97), la CSC ha respinto l'opposizione del 23 aprile 2014 e confermato la propria decisione del 28 ottobre 2013 mediante la quale ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 4'577.- a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi, detta autorità avendo versato a torto delle rendite di vecchiaia per un importo pari a fr. 23'167.allorquando avrebbero dovuto essere versate delle rendite di vecchiaia per un importo pari a fr. 18'590.-. L'autorità inferiore ha poi segnalato all'interessato che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante, qualora venga presentata, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione su opposizione, una domanda di condono motivata. E. Con scritto inoltrato il 29 maggio 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ma datato 23 aprile 2014, scritto uguale a quello a suo tempo inoltrato come opposizione alla decisione della CSC del 28 ottobre 2013 (cfr. riassunto dei fatti del presente giudizio, lettera D.b), l'interessato ha chiesto che "non sia fatto alcun recupero credito come dalla vostra cassa richiesto per le somme di franchi 4393,00 perché e un disagio non provocato (da lui) e una cosa inammissibile che si possa chiedere delle somme in restituzione su un eventuale errore che e ancora tutto da dover accertare provocato da terze persone che (lui) sia penalizzato alla restituzione delle somme" e che lui "non debba farsi carico di errori provocati da terze persone nel calcolo della propria rendita di vecchiaia" (doc. TAF 1).

C-3037/2014 Pagina 5 F. Il 6 giugno 2014, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti). 2.2 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]).

C-3037/2014 Pagina 6 2.3 Nella fattispecie, la decisione della CSC del 28 ottobre 2013 e quella successiva su opposizione della medesima autorità del 14 maggio 2014 riguardano unicamente il tema della restituzione. L'autorità inferiore non si è infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad esaminare la legalità della domanda di restituzione. 2.4 Nella misura in cui il ricorrente si prevale, nello scritto inoltrato il 29 maggio 2014, unicamente della sua buona fede per (implicitamente) chiedere il condono dall'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita, ma non contesta la legalità della domanda di restituzione in quanto tale, non vi è motivo in questa sede di entrare nel merito del menzionato scritto (se l'insorgente avesse presentato un ricorso in tal senso, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile [sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]). 3. La presente sentenza può essere resa in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85 bis

cpv. 3 LAVS). 4. Lo scritto dell'assicurato, datato 23 aprile 2014, inoltrato il 29 maggio 2014, va altresì trasmesso alla CSC per competenza affinché, cresciuta in giudicato la decisione su opposizione resa il 14 maggio 2014, la stessa esamini se le condizioni per la concessione del condono dalla restituzione parziale o totale dell'importo indebitamente percepito dall'interessato siano, o meno, adempite e pronunci una decisione in merito, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA. 5. Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3037/2014 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto dell'assicurato, datato 23 aprile 2014, inoltrato il 29 maggio 2014. 2. Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai sensi del considerando 4 del presente giudizio. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegato: scritto dell'assicurato inoltrato il 29 maggio 2014) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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