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Bundesverwaltungsgericht 27.03.2007 C-3030/2006

27 marzo 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·957 parole·~5 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | AI

Testo integrale

Corte III C-3030/2006 {T 0/2} Sentenza del 27 marzo 2007 Composizione: Giudice Parrino; Cancelliere Croci Torti. A._______, IT-81054 San Prisco, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA, Via Arena - S. Benedetto, IT-81100 Caserta, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, Autorità inferiore, concernente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 ritenuto in fatto e considerando in diritto che: mediante decisione del 3 ottobre 2006, l'Ufficio AI per gli assicurati residentiall'estero (UAI) ha comunicato al Patronato INCA di Caserta, regolare rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il 12 febbraio 1946, che la sua domanda del 24 giugno 2005 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'incapacità al lavoro di livello pensionabile; A._______, con atto del 27 ottobre 2006, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Caserta, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo innanzi alla Commissione federale di ricorso (CFR) in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di prestazioni assicurative; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 3 gennaio 2007, ha constatato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, che non gli consentirebbe più di esercitare un'attività lucrativa, ma ha nel contempo preso atto che l'interessato lavorerebbe ancora a tempo parziale (doc. 83); nelle sue osservazioni ricorsuali del 30 gennaio 2007, l'UAI propone il parziale accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista economico-lavorativo; con ordinanza del 15 febbraio 2007, il Giudice istruttore ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione; con risposta del 6 marzo 2007, il Patronato INCA ha dichiarato aderire alla proposta dell'amministrazione; i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]); in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse

3 degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa; queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine economico-lavorativa approfondita appare indispensabile (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare se l'interessato ancora lavori ed esaminare in maniera ancor più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese inspensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, da porre a carico dell'ufficio AI intimato; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 3 ottobre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)

4 - all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata AG) - all'ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il Giudice: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi di diritto Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale locale. Data di spedizione:

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