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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2015 C-303/2015

23 luglio 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,029 parole·~5 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 dicembre 2014)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-303/2015

Decisione d e l 2 3 luglio 2015 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni, giudice unica Cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A._______, patrocinata dall'avv. Manuela Miggiano, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 4 dicembre 2014).

C-303/2015 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 4 dicembre 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata da A._______, cittadina italiana, nata il (allegato A al doc. TAF 1). 2. Contro la menzionata decisione il 9 gennaio 2015 l'interessata, regolarmente rappresentata dall'avv. Manuela Miggiano, ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (doc. TAF 1). 3. 3.1. Il TAF, con decisione incidentale del 22 gennaio 2015 (doc. TAF 2, notificata all'insorgente il 29 gennaio 2015 come risulta dall'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato l'insorgente a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità. Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile. 3.2. Considerato che entro il termine assegnato, scadente il lunedì 3 marzo 2015, non era pervenuto a questo Tribunale né l'ammontare di fr. 400.- (cfr. doc. TAF 4), né la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'anticipo spese, prima di dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte adita, con ordinanza dell'11 marzo 2015 (doc. TAF 5), notificata alla rappresentante della ricorrente il 19 marzo 2015 (doc. TAF 6, ricevuta postale di ritorno), le ha concesso la facoltà di dimostrare, entro 20 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa, di aver fatto fronte al pagamento dell'anticipo sulle presunte spese processuali.

C-303/2015 Pagina 3 Anche questo termine è scaduto infruttuoso. 4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese UAIE. 5. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase). L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili (art. 23 PA). 7. Nel caso in esame il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, come già indicato (cfr. consid. 3), scaduto infruttuoso il 3 marzo 2015. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile. L'insorgente, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali entro 20 giorni a contare dal giorno successivo la data di notifica dell'ordinanza dell'11 marzo 2015, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di comprovare il versamento integrale dell'importo di fr. 400.-. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF.

C-303/2015 Pagina 4 9. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

C-303/2015 Pagina 5 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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