Corte II I C-2920/2006 /cap {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° ottobre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska Schneider, Francesco Parrino, cancelliera Paola Carcano. E._______, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-2920/2006 Fatti: A. E._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato con prole, ha lavorato in Svizzera come frontaliere dal 1976 al 1984 presso il calzaturificio R1._______ di R2._______ in qualità di magazziniereautista, dal 1984 al 1986 presso la ditta R3._______ di R2._______ in qualità di capo turno al reparto stampaggio, dal 1986 al 2000 presso la ditta A._______ di B._______ in qualità di responsabile del reparto stampaggio plastica e, da ultimo, dal 2000 al 2003 presso la ditta T._______ SA di B._______ in qualità di responsabile del reparto trattamenti termici, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali periodi. Egli ha dovuto interrompere la sua attività lavorativa a partire dal 31 gennaio 2003 per motivi di salute, segnatamente per lombalgia cronica. Da allora non ha più potuto riprendere il suo lavoro. Dopo di che, il contratto di lavoro è stato disdetto dal datore al 31 maggio 2003. In data 11 dicembre 2003, E._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità e più precisamente postulando l'orientamento professionale, l'avviamento ad altra professione, il riadattamento nella stessa professione, il collocamento in un altro posto di lavoro, i provvedimenti sanitari speciali di reintegrazione ed il riconoscimento di una rendita d'invalidità. L'interessato non è al beneficio di una pensione italiana di invalidità (cfr.: incarto UAIE, doc. 5-1/5-7, 3-1, 1-2, 10-1, 3-3). B. Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha acquisito i seguenti documenti: - il questionario dell'ultimo datore di lavoro del 19 dicembre 2003 ed una panoramica salariale per il periodo 2001-2003 (doc. 9-1/9-9); - un rapporto medico del 22 gennaio 2004 del Dott. M._______, medico di famiglia dell'assicurato, che attesta un'incapacità lavorativa dovuta a malattia (per lombalgia cronica) nell'attività attuale dal 31 gennaio 2003 (doc. 10-1/10-3); Pagina 2
C-2920/2006 - l'incarto della cassa malati Swica Assicurazioni SA (doc. 1-1/1-28), comprendente tra l'altro una perizia medica del 24 giugno 2003 ed uno scritto del 14 agosto 2003 del Dott. B1._______ (specialista in medicina interna e reumatologia) che attesta una diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica sporadicamente spondilogena a sinistra nell'ambito di disturbi statici del rachide, bacino obliquo di -1cm a sinistra in varismo delle ginocchia, decondizionamento della muscolatura del tronco, minime alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi dorsale L5/S1, spondiloartrosi e spondilosi) e obesità (doc. 1-15 e 1-19/1-22), un rapporto medico del 20 ottobre 2003 ed una valutazione della capacità funzionale del 29 ottobre 2003 della Clinica Humaine di Sementina (doc. 1-2/1-12), un rapporto medico del 10 aprile 2003 del Dott. P._______ (specialista in medicina interna: doc. 1-25/1-26) ed un certificato medico dell'11 febbraio 2003 del Dott. M._______ (doc. 1-27); - un rapporto medico del 13 maggio 2004 della Dott.ssa M1._______ del servizio medico regionale (SMR) che ha confermato integralmente la diagnosi attestata dal Dott. B1._______ nella perizia medica del 24 giugno 2003 (doc. 13-1/13-2). In data 19 maggio 2004 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha comunicato all'assicurato di aver affidato il suo incarto al Servizio di integrazione (doc. 14-1) ed ha pure richiesto il mansionario completo di descrizione particolareggiata delle attività svolte dall'assicurato nella sua precedente professione di operaio addetto alle spedizioni presso la ditta T._______ SA (doc. 15-1) che è stato comunicato in data 27 maggio 2004 (doc. 16-1). In data 27 maggio 2004 è stata assunta agli atti una perizia medica dettagliata della Dott.ssa V._______ (sanitaria incaricata dell'INPS di Varese), che attesta una diagnosi di lombalgia cronica in spondiloartrosi L5-S1 ed apprezza un'incapacità lavorativa del 35% dell'assicurato nella sua precedente professione (magazziniere) mentre lo considera idoneo ad esercitare un'attività diversa in vista della quale può essere riadattato (modello E 213: doc. 17-1/17-6). E' inoltre stato esibito il rapporto del 31 marzo 2005 della Consulente per l'integrazione professionale, la quale è giunta alla conclusione che l'assicurato è da ritenersi inabile al 100% nell'attività abituale (addetto al controllo macchina di ricottura ed alle spedizioni) se non rispetta Pagina 3
C-2920/2006 determinate limitazioni funzionali mentre in un'attività confacente con il danno alla salute vi è una capacità lavorativa completa; ritiene inoltre che le attività svolte dall'assicurato presso la ditta T._______ SA di B._______ siano adatte dal punto di vista funzionale e giunge alla conclusione che non sussiste alcuna perdita di guadagno dovuta al danno alla salute (doc. 24.1/24-2). C. Con decisione del 5 aprile 2005 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni di E._______ (doc. 26-1/26-2). Quest'ultimo ha formulato in data 2 maggio opposizione cautelativa, confermata in data 25 maggio 2005 con opposizione completa, contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative, postulando segnatamente il riconoscimento del diritto ad una riformazione professionale ed eventualmente ad una rendita d'invalidità (doc. 29-1/36-1). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una consulenza medica del Dott. M._______ del 25 maggio 2005 attestante un recente aggravamento delle condizioni patologiche a carico del rachide lombosacrale dell'assicurato (doc. 36-2). D. Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti alla Dott.ssa M1._______, la quale, nella sua relazione del 16 giugno 2005, ha posto in evidenza la necessità di esperire una rivalutazione peritale reumatologica (doc. 40-1). L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha quindi incaricato il Dott. B1._______, specialista in medicina interna e reumatologia, di esaminare nuovamente E._______ (doc. 41-1/41-2). Nel suo rapporto del 19 settembre 2005 il perito ha evidenziato, fondandosi sull'incarto e sulla documentazione oggettiva a disposizione e dopo aver esaminato personalmente l'assicurato, la diagnosi di sindrome lombovertebrale irritativa S1 cronica a destra a seguito di ernia discale mediolaterale a destra L5/S1. Considerati questi disturbi, il perito ha giudicato come lavoro adatto allo stato di salute dell'assicurato un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua ed, in particolare, rispettosa dei limiti funzionali che conseguono al danno alla salute, segnatamente sulla base della Pagina 4
C-2920/2006 seguente valutazione della funzionalità fisica: 1) sollevamento e/o trasporto carichi : - molto leggeri (fino a 5 kg) e leggeri (fino a 10 kg): normale, - medi (fino a 25 kg): medi, - pesanti (oltre 25 kg): molto ridotto, - molto pesanti (oltre 45 kg): nulla, - sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg: normale, - sopra il piano delle spalle con pesi oltre 5 kg: lievemente ridotta, 2) manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere : - leggeri/di precisione e medi: normale, - pesanti: lievemente ridotta, - molto pesanti: ridotta, - con rotazione della mano: normale, 3) posizioni di lavoro o dinamiche particolari : - a braccia elevate: lievemente ridotta, - con rotazioni del tronco: ridotta, - seduto e piegato in avanti: lievemente ridotta, - eretto e piegato in avanti: ridotta, - inginocchiato o con le ginocchia flesse: lievemente ridotta, 4) mantenere posizioni statiche : - seduto: ridotta, - eretto:ridotta, 5) spostarsi/camminare : - fino a 50 m.: normale, - oltre 50 m.: normale, - per lunghi tragitti: normale, - su terreni accidentati: normale, - salire e scendere le scale: normale, - spostarsi su ponteggi, scale a pioli: normale, 6) diversi : - attività bimanuali: normale, - mantenimento dell'equilibrio: normale. Egli ha pure rilevato che, rispetto alla valutazione della capacità funzionale del 24 giugno 2003 (doc. 1-19/1-21), la caricabilità della lombare del paziente è diminuita poiché è subentrata un'ernia discale L5/S1 causante la sindrome radicolare irritativa S1 a destra, con discreto peggioramento della mobilità lombare. Il perito è così giunto alla conclusione che in un lavoro adatto allo stato di salute (che soddisfa quindi la capacità funzionale residua attuale), l'assicurato è Pagina 5
C-2920/2006 abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a partire dal 24 giugno 2003 per un'attività soddisfacente la capacità funzionale residua descritta nel mese di giugno del 2003 e che nella sua ultima attività lavorativa come magazziniere, necessitante il sollevamento di pesi da 500 gr. ad occasionalmente 25 kg., con la possibilità di lasciarsi aiutare dai colleghi di lavoro, l'assicurato è abile nella misura del 75% a partire dal 24 giugno 2003 (doc. 42-1/42-9). L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha quindi sottoposto nuovamente l'incarto alla Dott.ssa M1._______ che, nel suo rapporto del 29 settembre 2005 (doc. 44-1/44-4), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha fissato un tasso di invalidità totale (100%) a partire dal gennaio 2003 e parziale (25%) dal 24 giugno 2003 (data della prima perizia del Dott. B1._______) nella professione abituale dell'assicurato mentre lo ha considerato abile al 100% seppur nel rispetto dei limiti funzionali fissati nella valutazioni della capacità funzionale eseguite il 29 ottobre ed il 19 settembre 2005 in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative. E. In un nuovo rapporto del 25 novembre 2005 la Consulente per l'integrazione professionale è giunta alla conclusione che l'assicurato è da ritenersi abile al 75% nell'attività abituale (addetto al controllo macchina di ricottura ed alle spedizioni) dal 4 luglio 2005 mentre in un'attività confacente con il danno alla salute vi è una capacità lavorativa completa. Infatti ritiene che le attività svolte dall'assicurato dal 2000 al 2003 presso la ditta T._______ SA di B._______ siano adatte dal punto di vista funzionale e possano essere svolte al 75% ricevendo un compenso pecuniario adeguato, considera altresì che l'assicurato potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro in attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute: nel secondario nell'ambito dell'industria (ad es. quale operaio generico addetto all'imballaggio, all'assemblaggio, alla stampa, alla tamponatura, alle riparazioni, al controllo di qualità), nell'industria alimentare, dolciaria, della calzatura, nell'abbigliamento (confezione), nell'industria farmaceutica, nella lavorazione e distribuzione di prodotti tabagiferi, nell'orologeria industriale; in alcuni campi del settore terziario e dei servizi, ad es. nell'ambito dei trasporti quale autistafattorino (all'interno dei limiti di regionali e di caricabilità, ad es. nel Pagina 6
C-2920/2006 trasporto dei fiori, prodotti farmaceutici), oppure quale addetto alla manutenzione o custode. Ella ha pure operato il raffronto dei redditi giungendo alla conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità del 20.74% ed una capacità di guadagno residua del 79.26% (doc. 47-1/47-3). In data 2 dicembre 2005 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha comunicato all'assicurato che la decisione del 5 aprile 2005 era da considerarsi annullata (in quanto egli è domiciliato in Italia, e deve essere intimata dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero) e che, pertanto, anche l'opposizione era da ritenere nulla e che una nuova decisione sarebbe stata emanata tenendo conto di tutti i nuovi elementi acquisiti in sede di opposizione da un punto di vista sia medico sia economico (doc. 51-1). Con decisione del 14 dicembre 2005 l' Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha quindi respinto la richiesta di prestazioni di E._______, poiché presenta una limitazione della capacità lavorativa come magazziniere del 25% mentre beneficia di una piena capacità lavorativa in attività adatte dal punto di vista funzionale (pari ad una capacità di guadagno residua del 79.26% che equivale ad un grado AI del 21%) ed è direttamente integrabile nel ciclo produttivo (doc. 52-1/52-3). F. L'assicurato ha formulato in data 20 gennaio 2006 opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 53-1/53-2). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto in data 28 febbraio 2006 la seguente documentazione medica obiettiva: una elettroneurografia della mano sinistra con il rispettivo referto, ambedue del 21 febbraio 2006; una perizia medica E 213 dell'INPS di Varese del 26 gennaio 2006 ove la sanitaria incaricata (Dott.ssa V._______), ha evidenziato la diagnosi di spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L5-S1 espulsa ed apprezza un'incapacità lavorativa del 50% dell'assicurato nella sua precedente professione (magazziniere) mentre lo considera idoneo ad esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 56-5/56-16;); un referto di una radiografia del rachide cervicale del 13 gennaio 2006; una visita del 26 dicembre 2005 al pronto soccorso di Varese per brachialgia sinistra; un certificato medico (su modulo ufficiale dell'INPS) del Dott. M._______ del 28 Pagina 7
C-2920/2006 settembre 2005; una relazione medica della Dott.ssa L._______ del 9 settembre 2005 giusta la quale egli è invalido nella misura del 50% circa e la sua capacità di lucro è pertanto pregiudicata in misura superiore al 20%; un certificato medico del Dott. S._______ del 14 aprile 2004 giusta il quale l'assicurato è invalido nella misura del 50% (doc. 56-1/56-25). G. Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al Dott.ssa M1._______, la quale, nella sua relazione del 24 marzo 2006 (doc. 59-1/59-5), ha fissato un tasso di invalidità totale (100%) a partire dal gennaio 2003 fino al 23 giugno 2003 e parziale (25%) dal mese di luglio 2005 nella sua professione abituale mentre lo ha considerato abile al 100% (seppur nel rispetto dei limiti funzionali fissati nella valutazione della capacità funzionale del 29 ottobre 2003 della Clinica Humaine di Sementina fino al 4 luglio 2005, rispettivamente nella perizia del 19 settembre 2005 dal Dott. B1._______ dopo il 4 luglio 2005) in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative. È così giunta alla conclusione che la nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato non è atta ad oggettivare un peggioramento del suo stato di salute, motivo per cui ha confermato integralmente il contenuto del suo precedente rapporto del 29 settembre 2005 (doc. 44-1/44-4). Mediante decisione su opposizione del 16 agosto 2006, l'UAIE ha respinto l'opposizione del 20 gennaio 2006 e confermato nel contempo la propria decisione del 14 dicembre 2005 (doc. 65-2/65-10). H. Con gravame del 19 settembre 2006 (pervenuto alla Commissione federale di ricorso dell'AVS/AI per le persone residenti all'estero, CFR, in data 21 settembre 2006), E._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Sergio Sciucchetti di Lugano, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita di invalidità. Con scritto del medesimo giorno il ricorrente ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese di patrocinio. Pagina 8
C-2920/2006 I. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso del 5 ottobre 2006, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 ottobre 2006, propongono la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv. Sciucchetti ha ribadito, con scritto del 15 novembre 2006 pervenuto alla CFR in data 17 novembre 2006, l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Nella medesima occasione ha pure prodotto documentazione varia a suffragio dell'istanza di assistenza giudiziaria. J. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR). Con ordinanza del 24 luglio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa. Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente Pagina 9
C-2920/2006 all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione Pagina 10
C-2920/2006 europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, Pagina 11
C-2920/2006 nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di vista del diritto materiale applicabile, i periodi prima e dopo l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza, conformemente al riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore all'epoca (DTF 130 V 329 consid. 2.5 e 445). Parimenti le modifiche della LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI), sono applicabili solo a partire da tale data. 5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'11 dicembre 2003. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita l'11 dicembre 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto Pagina 12
C-2920/2006 alla rendita sia sorto tra tale data ed il 16 agosto 2006, data della decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, Pagina 13
C-2920/2006 nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro Pagina 14
C-2920/2006 provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109). Infine, occorre usare grande prudenza nel valutare le certificazioni redatte da medici stranieri, soprattutto per quanto riguarda la fissazione del grado d'inabilità lavorativa. Infatti, le condizioni cui il diritto italiano subordina il riconoscimento di prestazioni assicurative sono dissimili da quelle previste dalla LAI, applicabili nella specie (cfr. PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 296 e seg.). 9. 9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che E._______ ha lavorato come operaio addetto alle spedizioni presso la ditta T._______ SA di B._______ dal 5 giugno 2002 fino al 31 gennaio 2003 e da allora non avrebbe più ripreso un'attività lucrativa. 9.2 Nel caso di specie la diagnosi risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in merito, Pagina 15
C-2920/2006 l'assicurato risulta essere affetto da sindrome lombovertebrale irritativa S1 cronica a destra a seguito di ernia discale mediolaterale a destra L5/S1 (cfr. perizia del Dott. B1._______, specialista in medicina interna e reumatologia, del 19 settembre 2005: doc. 42-1/42-9). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi. 9.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno. 9.4 Ora, è compito del medico stabilire in che misura il danno alla salute limita l'interessato nelle sue capacità psicofisiche, limitandosi alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto. In particolare egli valuta se e in che misura l'assicurato può star seduto o in piedi, può portare pesi ecc.. Sulla base di questi dati l'orientatore professionale indicherà poi le attività ammissibili (Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10). Nella relazione del 19 settembre 2005 il Dott. B1._______, specialista in medicina interna e reumatologia, ha ritenuto, fondandosi sull'incarto come pure sull'osservazione personale del paziente, che l'assicurato a partire dal 24 giugno 2003 era abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% per un'attività soddisfacente la capacità funzionale residua descritta nel mese di giugno del 2003 e che nella sua ultima attività lavorativa come magazziniere, Pagina 16
C-2920/2006 necessitante il sollevamento di pesi da 500 gr. ad occasionalmente 25 kg., con la possibilità di lasciarsi aiutare dai colleghi di lavoro, era abile nella misura del 75% e che, a partire dal 4 luglio 2005, è abile nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% in un lavoro adatto allo stato di salute che soddisfa quindi la capacità funzionale residua attuale (doc. 42-1/42-9). Nelle relazioni del 29 settembre 2005 e del 24 marzo 2006 la Dott.ssa M1._______ del servizio medico regionale ha fissato un tasso di invalidità dell'assicurato totale (100%) a partire dal gennaio 2003 sino al giugno 2003 e parziale (25%) dal luglio 2005 nella sua professione abituale mentre lo ha considerato abile al 100% in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative (doc. 44-1/44-4 e 59-1/59-5). Nei modelli 213 del 27 maggio 2004 e del 26 gennaio 2006 la Dott.ssa V._______ dell'INPS di Varese ha fissato un tasso di invalidità dell'assicurato parziale (35% rispettivamente 50%) nella sua professione abituale mentre lo ha considerato idoneo ad esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 17-1/17-6; 56-5/56-16). Per quanto invece concerne la relazione medica specialistica redatta il 9 settembre 2005 dalla Dott.ssa L._______ e giusta la quale l'assicurato è da ritenersi invalido nella misura del 50%, la Dott.ssa M1._______, nel suo rapporto del 24 marzo 2006, ha osservato che la stessa è stata eseguita 10 giorni prima della valutazione peritale del Dott. B1._______ ed è stata portata a conoscenza del perito il quale ha citato detto documento pure nell'anamnesi con i reperti oggettivi e gli apprezzamenti riportati, e che, quindi, questo documento era già noto ed a disposizione ed è stato debitamente preso in considerazione in occasione della valutazione peritale. 9.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio giudicante è quindi dell'avviso che l'assicurato, nell'attività abituale di addetto al controllo macchina di ricottura ed alle spedizioni, ha presentato un grado di incapacità lavorativa totale (100%) dal 31 gennaio 2003 (come attestato nel certificato medico del 22 gennaio 2004 del Dott. M._______: doc. 10-/10-3) al 23 giugno 2003 e ha presentato un grado di incapacità lavorativa parziale (25%) dal 24 giugno 2003 (data della prima perizia del Dott. B1._______) in poi mentre è da considerarsi abile al 100% dal 24 giugno 2003 (data della Pagina 17
C-2920/2006 prima perizia del Dott. B1._______) in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative in un settore che non richiede una particolare formazione come, ad esempio, quello del commercio in generale o al dettaglio. Il tutto però nel rispetto dei limiti funzionali fissati nelle valutazioni della capacità funzionale del 29 ottobre 2003 e del 19 settembre 2005. Di conseguenza l'assicurato presenta una perdita di guadagno del 25%, tasso che esclude il riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità nella sua precedente attività. 10. 10.1 A titolo abbondanziale è opportuno rilevare che non si raggiungerebbe il tasso minimo del 40% richiesto dalla legge per avere diritto al quarto di rendita nemmeno nell'ipotesi - ritenuta maggiormente favorevole per l'assicurato - in cui si dovesse ritenere che non possa più continuare a svolgere la sua precedente professione (quale addetto al controllo macchina di ricottura ed alle spedizioni). Sulla scorta degli atti, infatti, il collegio giudicante è dell'avviso che E._______ deve essere considerato idoneo ad esercitare al 100% un'attività lavorativa sostitutiva fisicamente meno impegnativa in un settore che non richiede una particolare formazione come, ad esempio, quello del commercio in generale o al dettaglio nel rispetto dei limiti funzionali fissati nelle valutazioni della capacità funzionale del 29 ottobre 2003 e del 19 settembre 2005. 10.2 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido. 10.3 La Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto (calcolo effettuato il 25 novembre 2005) di un salario medio, privo di invalidità, conseguibile nel 2004 quale addetto al controllo macchina di ricottura ed alle spedizioni di complessivi Fr. 53'411.-- annui (tredicesima mensilità inclusa e, quindi, pari ad un salario mensile Pagina 18
C-2920/2006 medio di fr. 4'108.53) sulla scorta di quanto dichiarato dall'ultimo datore di lavoro (doc. 9-1/9-9). Infatti, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza (DTF 128 V 174 confermata in DTF inedita del 14 novembre 2002 in re Bifl consid. 2.3 [I 429/01]) il salario è indicizzato fino alla data dell'insorgere di un diritto alla rendita d'invalidità, cioè fino a quando le condizioni di salute possono essere considerate come stabilizzate e quindi, nel caso di specie, al 2004. Lo stesso vale per il salario dopo invalidità. Per quanto concerne la determinazione del reddito da invalido, inoltre, il collegio giudicante rileva che, nel caso concreto, devono essere applicate, conformemente alla giurisprudenza consolidata, le tabelle riguardanti i redditi annui statistici nazionali e non quelle concernenti i redditi annui statistici del Cantone Ticino (DTF 126 V 75; DTF 129 V 472 e sentenza del Tribunale federale del 2 maggio 2007 in re V./UAIE). Di conseguenza, sulla base delle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari 2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato, categoria 4, maschile), il salario mensile medio conseguibile nel 2004 in attività di tipo leggero non qualificate sono i seguenti: - venditore nell'ambito del commercio in generale Fr. 4'672.--; - cassiere nell'ambito del commercio al dettaglio Fr. 4'280.--. Al fine di procedere al confronto dei redditi, e conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, deve essere considerato, quale reddito da invalido, un importo corrispondente alla media dei salari relativi alle professioni sostitutive (DTF 124 V 321) e, quindi, un introito mensile di Fr. 4'476.-- [(4'672.-- + 4'280):2]. Anche applicando un riduzione adeguata del 20% consentita dalla giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), giungendo cosí ad un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 3'580.80, il confronto fra un reddito privo di invalidità di Fr. 4'108.53 ed un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 3'580.80 comporterebbe una perdita di guadagno del 22,50% {[(5'302.00-4'108.53)x100] : 5'302.00}, tasso che esclude il riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità. Ne consegue che E._______, svolgendo un'attività di tipo leggero non qualificata, subirebbe un'incapacità di guadagno del 22.50% mentre continuerebbe a beneficiare di una capacità residua di guadagno del 77.50% dal 24 giugno 2003. Pagina 19
C-2920/2006 11. E._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 12. E._______ ha presentato in data 19 settembre 2006 una domanda di patrocinio gratuito per la presente procedura. Con scritto del 15 novembre 2006 ha pure prodotto documentazione varia a suffragio della predetta istanza di assistenza giudiziaria. 12.1 Giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito per la procedura in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo va rilevato che l'entrata in vigore della LPGA non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il diritto al gratuito patrocinio era già in precedenza espressamente garantito dal corrispondente art. 85 cpv. 2 lett. f della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), soppresso dal 1° gennaio 2003, in relazione con l'art. 69 LAI. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio mantiene la sua validità e continua ad essere applicabile (SVR 2004 AHV no. 5 pag. 17 consid. 2.1, H 106/03, con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 770/05 del 2 novembre 2006, consid. 5.2 confermata nella sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai Pagina 20
C-2920/2006 secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Lo scrivente Tribunale, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che dalla documentazione agli atti risulta in effetti comprovata la situazione d'indigenza del ricorrente, il gravame non appariva di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole e l'assistenza legale risultava indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a; 372 consid. 5b). Quale avvocato d'ufficio è nominato l'avvocato Sergio Sciucchetti che riceverà 1'500 franchi (IVA compresa), a carico della cassa della scrivente autorità di ricorso, quale indennità per le spese assunte e il suo onorario. 13. 13.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006). 13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Pagina 21
C-2920/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 16 agosto 2006 è confermata. 2. E._______ è posto al beneficio del gratuito patrocinio. L'avv. Sergio Sciucchetti, patrocinatore d'ufficio, riceverà 1'500.-- franchi (IVA compresa) a carico della cassa del Tribunale amministrativo federale. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi di diritto: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 22