Corte III C-2919/2007 {T 0/2} Sentenza del 9 agosto 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, giudice, Antonio Imoberdorf (presidente della camera) Graziano Mordasini, cancelliere. A._______, ricorrente, patrocinato dall'Avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, casella postale 2847, 6500 Bellinzona, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità intimata, concernente Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata relativa a B._______ e C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Il Tribunale amministrativo federale considera: che nell'estate 1999, B._______, cittadina della Repubblica della Serbia (Provincia del Kosovo) nata il..., ha beneficiato con i genitori di un visto d'entrata per la Svizzera della durata di 3 mesi al fine di trascorrere un periodo di vacanza presso il fratello A._______; che in questa occasione la famiglia D._______ ha fatto regolare ritorno in patria entro i termini stabiliti; che in data 2 marzo 2006, B._______ ha presentato all'Ufficio di collegamento svizzero di Pristina una seconda domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare con il figlio C._______, nato il..., per un periodo di un mese presso il fratello E._______; che il 21 marzo 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nei confronti degli interessati, decisione cresciuta incontestata in giudicato; che con lettera del 10 dicembre 2006, A._______ ha invitato la sorella B._______ ed il nipotino C._______ a venire in Svizzera per una visita, garantendo nel contempo l'assunzione delle spese di viaggio, vitto ed alloggio relative al soggiorno di quest'ultimi; che in data 18 gennaio 2007, B._______ ha presentato al suddetto Ufficio di collegamento una terza domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di tre settimane presso il fratello A._______, precisando nel contempo di essere nubile ed impiegata; che a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha in particolare prodotto agli atti copia del proprio contratto di lavoro, nonché una dichiarazione del suo datore di lavoro che ne comprovava il diritto ad un periodo di ferie, un estratto bancario ed un certificato che ne attestava l'assenza di debiti; che il 27 marzo 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nei confronti di B._______ e del figlio C._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione personale della richiedente (che non intrattiene legami familiari stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno e la cui posizione professionale deve essere relativizzata), nonché della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che con scritto del 25 aprile 2007, A._______, agendo per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la precitata decisione; che il ricorrente ha affermato che B._______ intrattiene stretti legami con il Kosovo, paese in cui è attiva professionalmente presso un ufficio di assicurazione; che egli ha poi dichiarato come la decisione dell'autorità di prime cure fosse
3 fondata su elementi generici e semplici supposizioni; che A._______ ha infine prodotto agli atti una nuova dichiarazione con la quale egli si assumeva ogni responsabilità per le spese di mantenimento e di malattia degli invitati, portandosi inoltre garante del loro ritorno in patria al termine del soggiorno auspicato; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 22 giugno 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria dei richiedenti non fosse sufficientemente garantito; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente, nella sua replica del 5 luglio 2007, ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel quadro del ricorso, indicando inoltre come tutta la famiglia di B._______ (genitori, altri fratelli e sorelle) risiedesse nella Repubblica della Serbia e come il nipote C._______ dovesse riprendere la scuola a settembre; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110], di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF); che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, agendo in qualità di altro interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA); che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il loro ricorso è ricevibile (cfr. artt. 50-52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della
4 popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 823.21]); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ e del figlio C._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante nella Repubblica della Serbia, ed in particolare nella Provincia del Kosovo, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che gli interessati non facciano ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che, sebbene la Repubblica della Serbia abbia vissuto un miglioramento del proprio quadro economico generale, giova sottolineare che la Provincia del Kosovo conosce a tutt'oggi un tasso di disoccupazione particolarmente elevato e che pertanto il numero di coloro che optano per l'emigrazione, soprattutto nelle giovani generazioni, è relativamente importante, ed è particolarmente accentuato nelle persone che possono contare su un minimo di sostegno sociale da parte di parenti o conoscenti residenti all'estero; che ancora nel 2006 la Repubblica della Serbia, compreso il Kosovo, si è situata
5 in testa alla lista degli Stati di provenienza dei richiedenti d'asilo; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale dei richiedenti, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura di ricorso risulta che gran parte della famiglia di B._______ e C._______ vive in Kosovo; che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che in effetti B._______ è celibe, in giovane età e quindi, di principio, senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano personale; che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui gli interessati ritrovano in Svizzera il fratello (rispettivamente zio), non si può escludere che, una volta arrivati sul territorio della Confederazione, essi tentino con ogni mezzo di restarvici; che nel quadro della sua domanda di visto B._______ ha indicato di lavorare in qualità di impiegata, come peraltro comprovato dalla documentazione prodotta agli atti, dalla quale risulta che essa esercita un'attività a tempo parziale; che i legami professionali che l'interessata intrattiene con il suo paese d'origine non appaiono comunque sufficientemente intensi da garantirne il ritorno nella Repubblica della Serbia; che, di transenna, il rifiuto di cui sono stati oggetto i richiedenti non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'invitante residente in Svizzera, potendo quest'ultimo rendergli a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da A._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali B._______ ed il figlio C._______ avrebbero lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti
6 ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato dei terzi domiciliati all'estero per un soggiorno turistico; che la sottoscrizione in data 24 aprile 2007 da parte dell'invitante di una dichiarazione di garanzia, così come l'eventuale stipulazione di una polizza assicurativa non sono tali da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta giunta in Svizzera con il figlio, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la decisione del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che, alla luce di quanto esposto, pur comprendendo in una certa misura il desiderio di B._______ di recarsi personalmente in Svizzera con il figlio C._______ per incontrarvi il fratello, il TAF ritiene che il ritorno in patria degli interessati non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS) e che quindi le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);
7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 4 maggio 2007. 3. La presente decisione è comunicata: - al ricorrente (raccomandata) - all'autorità intimata (raccomandata), con incarto 2 218 301 di ritorno. Il presidente della camera: Il cancelliere: Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini Data di spedizione: