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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2007 C-2843/2007

9 ottobre 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·958 parole·~5 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità

Testo integrale

Corte II I C-2843/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 9 ottobre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Francesco Parrino, cancelliera Paola Carcano. E._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2843/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che E._______, cittadino italiano, nato il _______, ha formulato in data 14 settembre 2004, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2-5), che, mediante decisione del 22 novembre 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 80), che, E._______, rappresentato dal Patronato INAS-CISL di Cagli (PU), ha presentato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 81), che, mediante decisione su opposizione del 21 marzo 2007, l'UAIE ha respinto la predetta opposizione (doc. 105), che, con gravame del 18 aprile 2007 depositato alla posta il giorno medesimo, E._______, chiede il riconoscimento del suo diritto alla rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 27 aprile 2007, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso, che, l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico di fiducia ed al consulente in integrazione professionale; l'amministrazione ha ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche, un'incapacità di guadagno del 56% a decorrere dal 30 gennaio 2002 (doc. 107, 107.1 e 108), che, nella sua presa di posizione del 17 agosto 2007, l'UAIE ha pertanto proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurato del diritto a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2003, Pagina 2

C-2843/2007 che, chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il ricorrente, con scritto del 31 agosto 2007, ha dichiarato di aderire alla soluzione indicata, che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che in virtù dell'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (DTF 131 V 417 e Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2000 UV n. 11), Pagina 3

C-2843/2007 che, ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di E._______ il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2003, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo, che, il ricorso è quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata, a E._______ essendo riconosciuto il diritto a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2003, che non vengono prelevate spese processuali e non si assegnano ripetibili. Pagina 4

C-2843/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 21 marzo 2007 annullata. A E._______ viene riconosciuto il diritto a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2003. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati. 3. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 5

C-2843/2007 Rimedi di diritto: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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