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Bundesverwaltungsgericht 17.09.2012 C-2832/2012

17 settembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,148 parole·~6 min·1

Riassunto

Valutazione dell'invalidità | Assicurazione invalidità, decisione del 24 aprile 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2832/2012

Decisione d e l 1 7 settembre 2012 Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 24 aprile 2012.

C-2832/2012 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 24 aprile 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2011; in data 24 maggio 2012 (data del timbro postale), il nominato, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha formulato ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita AI pari ad un grado d'invalidità del 62% e la dispensa dalle spese giudiziarie; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per trattare sul merito la pratica, ha riesaminato la posizione di A._______ e, nel suo preavviso del 3 agosto 2012, ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere in favore del ricorrente un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2010 e tre quarti di rendita AI dal 1° dicembre 2010; essendo comunque la richiesta tardiva, il diritto al versamento decorre dal 1° gennaio 2011; anche l'UAIE, nella sua risposta di causa del 9 agosto 2012, ha proposto di ammettere parzialmente il ricorso nel senso esposto dall'autorità cantonale; trattandosi di una proposta di ammissione parziale del ricorso, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 14 agosto 2012, ha invitato la parte ricorrente a esprimersi in merito alle osservazioni degli Uffici AI e, più specificatamente, a indicare se intendesse o meno aderire alla proposta dell'autorità inferiore; con la risposta del 7 settembre 2012, il Patronato INAS, agendo in nome e per conto di A._______, ha manifestato a chiare lettere di aderire alla proposta avanzata dall'autorità inferiore e di attendere le relative decisioni in merito; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

C-2832/2012 Pagina 3 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d bis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso; ora, vista la proposta formulata dall'autorità inferiore, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2011 (versamento), atteso che la parte ricorrente, dopo aver preso atto del preavviso dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 3 agosto 2012, ha manifestato in modo chiaro la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo; alla luce degli atti non vi è motivo per discostarsi da questa soluzione; il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che ad A._______ va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2011; non si prelevano spese processuali e la domanda d'esenzione da queste diventa priva d'oggetto; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda frase del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), si

C-2832/2012 Pagina 4 giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; . Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2011. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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