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Bundesverwaltungsgericht 21.05.2007 C-2802/2006

21 maggio 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,390 parole·~12 min·1

Riassunto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | decisione del 4 maggio 2006

Testo integrale

Corte III C-2802/2006 { T 0 / 2 } Sentenza del 21 maggio 2007 Composizione: Giudici Francesco Parrino (Presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani ed Eduard Achermann; Cancelliere Dario Croci Torti. A._______, IT-73010 Collemeto, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, Casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente decisione su opposizione del 4 maggio 2006 in materia di AVS Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Mediante decisione del 2 novembre 2005, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore del cittadino italiano A._______, nato l'8 maggio 1940, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° giugno 2005 (doc. 32). L'importo di tale prestazione, Fr. 24.-- mensili, è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 1 anno e 2 mesi, una scala rendite 01 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 7'740.--. Alla terza pagina del provvedimento (doc. 30) sono stati indicati gli anni d'assicurazione (2 mesi nel 1961 e 12 mesi nel 1970), la durata contributiva anno per anno ed il relativo reddito conseguito. B. A._______ si è opposto a tale provvedimento amministrativo con atto del 1° dicembre 2005 facendo valere che non gli sarebbero stati conteggiati i contributi relativi alla sua attività dal 1965 al 1969 quando ha lavorato per la ditta Bruno Pozzi (edilizia) di Friborgo. Ricevuta l'opposizione, la CSC ha interpellato la Cassa di compensazione del Cantone di Friborgo alfine di verificare a quale Cassa fosse iscritto il datore di lavoro Bruno Pozzi (doc. 46). Nella sua risposta del 18 aprile 2006, detta cassa cantonale ha in sostanza indicato di non aver trovato il nominativo del menzionato datore di lavoro (doc. 49). Mediante decisione su opposizione del 4 maggio 2006, la CSC ha respinto l'istanza del ricorrente annotando fra l'altro che non è stato ritrovato il datore di lavoro menzionato dall'opponente. C. Con tempestivo gravame del 6 giugno 2006, consegnato alla posta il giorno successivo, A._______ contesta di nuovo il periodo contributivo ritenuto dall'amministrazione. A suffragio delle sue conclusioni produce il passaporto di allora attestante, fra l'altro, l'entrata nel nostro Paese dal 1965 al 1969. Inoltre, nel passaporto risultano registrati dei figli, il cui primogenito è nato nel 1967. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha effettuato una ricerca complementare presso la Cassa di compensazione del Cantone di Vaud, la quale, con risposta del 29 settembre 2006 (doc. 61), ha indicato dati parziali concernenti il 1961. Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 ottobre 2006, la CSC propone la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Con lettera del 16 ottobre 2006, il Presidente della I Camera della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residente all'estero (CFR) ha invitato il ricorrente a pronunciarsi in merito

3 alle osservazioni della Cassa, entro il 16 novembre successivo. Con scritto del 19 ottobre 2006, l'interessato ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. D. In data 2 novembre 2006, la CFR ha promosso un'inchiesta complementare interpellando di nuovo la Cassa di compensazione del Cantone di Friborgo circa l'esistenza del datore di lavoro a nome di Bruno Pozzi. Da colloqui telefonici intercorsi con il ricorrente risultava inoltre che suo cognato (Pasquale Paglialonga) aveva pure prestato opera lucrativa per il datore di lavoro nominato ed i contributi a lui spettanti erano stati regolarmente registrati. La risposta del 10 novembre 2006 dell'interpellata non è stata concludente in merito ai contributi mancanti, ma si è riferita alla contribuzione già esistente del 1970 versata dalla ELIMO AG di Tavannes. La CFR ha quindi invitato di nuovo la Cassa di compensazione friborghese a voler esibire l'incarto riguardante la rendita AVS di Pasquale Paglialonga e fornire ogni utile notizia in esito ad una ricerca approfondita (lettera del 21 novembre 2006). Con la risposta del 29 novembre 2006, in base all'incarto del cognato e ad un cartellino d'iscrizione denominato “fiche rectificative”, si è potuto accertare che Bruno Pozzi era iscritto alla Cassa di compensazione Baumeister (Cassa 66). Quest'ultima Cassa è stata invitata con lettera dell'11 dicembre 2006 a voler esibire i conti individuali di pertinenza del ricorrente. Finalmente, con scritto del 15 dicembre 2006, la Cassa Baumeister ha inviato il conto individuale di A._______ per gli anni 1965-68. I contributi erano stati a suo tempo registrati sotto un numero AVS differente. E. La competenza per pronunciarsi in merito al ricorso in oggetto è stata demandata, a partire dal 1° gennaio 2007, allo scrivente Tribunale amministrativo federale. Con lettera del 4 maggio 2007, è stata comunicata alle parti la composizione del collegio giudicante. Non sono state ricevute domande di ricusazione. Considerando in diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).

4 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA, RS 830.1]); è pertanto necessario entrare nel merito. 2. La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità. 3. La LPGA è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Dal canto suo, l'art. 1 LAVS, nel tenore vigente a partire dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la

5 presente legge non preveda espressamente una deroga. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne la carenza di contribuzione e, di riflesso, di un periodo contributivo. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Nella specie, il ricorrente sostiene che non gli sarebbero stati conteggiati dei contributi versati dal 1965 al 1969, quando ha lavorato per l'impresa di costruzioni Bruno Pozzi di Friburgo. 5. 5.1 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 5.2 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 5.3 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una

6 durata contributiva completa (sentenza del TFA del 24 luglio 1985 in re K.K.G.; H 94/84). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210): di conseguenza, giusta l'art. 1 lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998 in re P., H 90/97). 5.4 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (in re A.D.; H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite 21 agosto 2001 in re S. (H 161/01), 25 settembre 2001 in re B. (H 163/01) e 26 aprile 2002 in re E. (H 336/01). 6. 6.1 Il ricorrente non ha esibito certificati di lavoro e/o buste paga. Solo le tavole sarebbero dunque applicabili e, per il periodo dal 1965 al 1969, non figurerebbe alcun contributo AVS. 6.2 La Commissione federale di ricorso ha tuttavia effettuato ricerche complementari. Questa indagine ha permesso di ritrovare contributi registrati in favore del nominato dal 1965 al 1968. Non sono stati ritrovati contributi per il 1969. Come era stato indicato dall'interessato, questa contribuzione è stata versata dal datore di lavoro Bruno Pozzi, di Friborgo, iscritto alla Cassa di compensazione Baumeister (66). La carenza di una precedente notifica dei conti individuali, ossia al momento della domanda di rendita, è da ascrivere verosimilmente al fatto che questi ultimi contributi erano registrati sotto un numero AVS diverso (287.40.239.150 invece del numero corretto 282.40.239.150). 7. 7.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata. 7.2 Gli atti devono essere rinviati all'amministrazione perché ricalcoli la rendita AVS spettante al ricorrente sulla scorta del nuovo conto individuale notificato dalla Cassa Baumeister e su quelli già esistenti. Preliminarmente, l'amministrazione, conformemente alla giurisprudenza

7 surriferita, effettuerà un'indagine presso gli Uffici controllo degli abitanti di Friburgo e di Tafers alfine di conoscere il tipo di permesso di cui era al beneficio il nominato. Inoltre, la CSC chiederà all'interessato un estratto di famiglia storico, necessario per ritenere eventuali accrediti per compiti educativi. Traspare infatti dal passaporto che il ricorrente ha avuto figli già a partire dal 1967. Nel precedente calcolo, non figurano accrediti per compiti educativi. 7.3 Non si prelevano spese. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata. 2. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione, Ginevra, perché proceda ai sensi del considerando 7 ed emani una nuova decisione impugnabile. 3. Non si prelevano spese. 4. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità inferiore (n. di rif. X._______) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Il Presidente del collegio: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti

8 Data di spedizione:

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