Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C2765/2011 Sen tenza d e l 1 5 n o v emb r e 2011 Composizione Francesco Parrino, giudice unico, Dario Croci Torti, cancelliere. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su opposizione del 14 aprile 2011.
C2765/2011 Pagina 2 Fatti: A. A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera a diverse riprese dal 1968 al 1981 e dal 1998 al 1999, nel settore della musica e dello spettacolo, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 10). Il 21 luglio 2009, A._________ ha presentato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, anticipata di un anno (doc. 5). Dopo aver raccolto i conti individuali dell'interessato, la Cassa svizzera di compensazione (CSC), mediante decisione del 4 giugno 2010, gli ha erogato una rendita ordinaria di vecchiaia a decorrere dal 1° luglio 2010 (anticipata di un anno). L'importo di questa prestazione, Fr. 156 al mese, è fondato su di una durata di contribuzione di 5 anni ed 11 mesi, una scala rendita 5 ed un reddito annuo medio di Fr. 28'728. (doc. 12). B. Con l'opposizione del 26 giugno 2010, A.________ ha fatto presente che mancherebbero dei periodi contributivi nel 1990 relativi al lavoro svolto all'Hôtel Elite di LuganoParadiso (doc. 14). Con lettera dell'11 agosto 2010, la CSC ha invitato l'interessato a esibire copie delle distinte di salario o altri documenti rilevanti riguardanti tale attività (doc. 18). Nel frattempo, l'amministrazione ha effettuato ricerche atte ad accertare l'affiliazione ai fini contributivi dell'albergo Elite/La Canva. La Cassa di compensazione Hotela ha scritto che il menzionato datore di lavoro non è loro affiliato (doc. 20). Dal canto suo, la Cassa di compensazione Gastrosocial nella sua nota del 2 novembre 2010 ha indicato di non aver trovato il nominativo di A._________ come dipendente/assicurato dell'Hôtel Elite, proprio affiliato (doc. 21). Altre ricerche sono state effettuate in merito all'attività del nominato presso il "Troccolo Dancing" di Ascona, nel 1980 (doc. 2329 con duplicati di altri documenti). Con la risposta del 18 marzo 2011 (doc. 30), la Cassa Gastrosocial ha indicato che il nominato assicurato figura per tre mesi contributivi e reddito di Fr. 7'700. alle dipendenze di Troccolo Dancing, Ascona, nel lugliosettembre 1980, circostanza peraltro già contenuta nei conti individuali riassuntivi già menzionati ma in forma diversa (doc. 30).
C2765/2011 Pagina 3 Nella decisione su opposizione del 14 aprile 2011, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente. Per quanto riguarda l'attività al Dancing Troccolo, l'amministrazione spiega che i contributi sono già stati presi in considerazione. Per quel che si riferisce al lavoro presso la CanvaHôtel Elite di Lugano/Paradiso non sono stati ritrovati contributi in suo favore (doc. 31). C. Con il ricorso depositato l'11 maggio 2011, Luigi Valenzano contesta il conteggio di cui sopra e fa valere un'altra contribuzione del 1978 probabilmente, a suo dire, non conteggiata (NightClub La Tour di Ginevra). Produce un documento fiscale concernente la sua attività del maggio 1978 presso questo locale. D. Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 luglio 2011, la CSC propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. L'amministrazione osserva che l'attività presso La Tour, di maggio 1978, deve essere inglobata con quella di altra pertinenza, ossia quello della SAEDOC SA i cui contributi vanno da gennaio a settembre 1978. L'accredito di un mese supplementare non sarebbe quindi possibile. E. Con ordinanza del 14 luglio 2011, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a pronunciarsi in merito alla risposta di causa della CSC, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica, né entro il termine impartito né fino ad oggi. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del
C2765/2011 Pagina 4 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
C2765/2011 Pagina 5 3.2. Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata contributiva. L'interessato fa valere di avere versato contributi per un periodo superiore a quello ritenuto dall'amministrazione, mentre la stessa ribadisce un totale contributivo di 5 anni e 11 mesi. 5. 5.1. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In base all'art. 1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. 5.2. Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter LAVS). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 5.3. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
C2765/2011 Pagina 6 respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 5.4. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 5.5. Circa la durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998). 6. 6.1. Nella fattispecie, il ricorrente non ha prodotto documenti che dimostrino un'attività lucrativa nel nostro Paese più lunga di quella determinata dall'autorità inferiore (fogli paga indicanti una deduzione dei contributi AVS/AI o certificati di lavoro). In generale, la documentazione da lui prodotta in sede d'istruttoria o di ricorso consiste in copie di contratti od estratti concernenti la ritenuta d'imposta alla fonte. Questi documenti
C2765/2011 Pagina 7 provano certo la sua presenza, per lavoro, nel nostro Paese, ma non sono determinanti per provare una durata di contribuzione maggiore, in quanto non menzionano alcuna trattenuta per le assicurazioni sociali. 6.2. Per quel che riguarda l'attività al dancing Troccolo di Ascona nel 1980, i contributi sono regolarmente registrati. I conti individuali (doc. 10) non indicavano in un ptimo tempo il nome del datore di lavoro ("Arbeitgeber nicht erfasst"), ma questa indicazione viene in un secondo tempo esplicitamente confermata nei conti individuali esibiti dalla cassa Gastrosocial (doc. 30). Il reddito di Fr. 7'700. e la durata di contribuzione erano già stati calcolati per determinare l'importo della prestazione. Per quel che concerne il lavoro alla CanvaHôtel Elite di Lugano Paradiso (nel 1990), la CCS ha effettuato le ricerche adeguate. La Cassa di compensazione Gastrosocial, a cui era affiliato l'Hôtel Elite, ha comunicato di non possedere contributi a favore del nominato. È quindi verosimile che non siano stati versati dall'allora datore di lavoro. In proposito va ricordato che l'art. 16 cpv. 1 LAVS stabilisce che i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di 5 anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi, né pagati. Da quanto precede ne consegue che ogni azione volta al recupero di eventuali contributi non versati da parte di ex datori di lavoro inadempienti è ormai prescritta. Per quel che si riferisce al nightclub La Tour di Ginevra, va osservato che il presunto mese di contribuzione (maggio 1978) è già compreso in un altro periodo contributivo (gennaio/settembre 1978) di una società anonima (Cassa 106.1). Il mese in questione non potrebbe dunque essere accreditato una seconda volta. Comunque va ribadito che in questi due ultimi casi (Hôtel Elite e nightclub La Tour) l'interessato non ha prodotto documenti attestanti il prelievo contributivo AVS/AI. 6.3. Visto quanto precede, non si giustificano ulteriori approfondimenti probatori. La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede, risulta esatta. 7. 7.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
C2765/2011 Pagina 8 7.2. Non sono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
C2765/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: