Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.06.2007 C-2763/2006

29 giugno 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,209 parole·~26 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Testo integrale

Corte III C-2763/2006 {T 0/2} Sentenza del 29 giugno 2007 Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del Collegio), Eduard Achermann e Stefan Mesmer; Cancelliere Dario Croci Torti A._______, ricorrente, patrocinato dall'Avv. Biagio De Francesco, Via della Libertà 90, IT-73033 Corsano, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente la decisione su opposizione del 20 marzo 2006 in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. A._______, cittadino italiano, nato il x, coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1967 al 1969 e dal 1971 al 1993, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. Cassa). Dopo il rimpatrio, non ha praticamente più svolto attività lucrativa regolare per ragioni che l'interessato imputa al suo stato di salute (doc. 8). Qualche attività di breve durata è stata comunque svolta in una fabbrica di tomaie per 16 giornate nel 1998 e da gennaio ad aprile/maggio 1999 (doc. 33, 34). In data 28 febbraio 1997, il nominato ha presentato una prima richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, la quale è stata respinta con decisione dell'8 ottobre 1998 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), per carenza della condizione d'assicurazione (doc. 1-12). Questa decisione è cresciuta in giudicato. B. Con scritto del 12 agosto 2003, ricevuto dall'amministrazione il 21 agosto successivo, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco, ha formulato una nuova domanda di rendita AI (doc. 14). Con lettera del 14 gennaio 2004 l'avv. De Francesco ha sollecitato l'evasione della domanda di rendita (doc. 19). A questo scritto era allegata anche copia di una lettera firmata dal ricorrente e datata 4 gennaio 2003, indirizzata all'UAIE e volta a chiedere prestazioni dell'AI (doc. 19.3). Quest'ultimo documento non risulta essere stato ricevuto prima dall'amministrazione, la quale ha quindi preso atto di tale lettera solo con lo scritto del 14 gennaio 2004. Con nota del 23 gennaio 2004, l'UAIE, facendo riferimento alle comunicazioni del 12 agosto 2003 e al sollecito del 14 gennaio 2004 dell'avv. De Francesco, ha invitato il rappresentante dell'assicurato a voler formalizzare la domanda per il tramite dell'organismo d'assicurazione sociale del Paese di residenza (doc. 20). La domanda formale è quindi pervenuta all'amministrazione elvetica il 17 maggio 2004 (doc. 21, 22). Con scritto del 18 giugno 2004, l'avv. De Francesco ha reso noto all'UAIE di aver depositato la domanda all'INPS e che comunque, la richiesta di rendita risalirebbe al 4 gennaio 2003 come da lettera allegata (doc. 25, 19.3). C. Risulta, dalla documentazione medica esibita, che il richiedente soffre essenzialmente di sindrome lombovertebrale cronica con discopatia L4/L5, esiti di microdiscectomia L4/L5 a destra il 18 marzo 2002, steatosi epatica, esofagite da riflusso. Agli atti sono state esibite diverse cartelle cliniche

3 concernenti ricoveri ospedalieri avvenuti nel 2000, nel 2002 e nel 2003. Da ultimo è stato ricoverato per ricorrenti episodi sciatagici dal 30 marzo al 6 aprile 2004 (doc. 35-66). D. Nel suo rapporto dell'8 giugno 2005, la Dott.ssa Lingenhel-Bichsel, medico dell'UAIE, ha ritenuto che l'interessato, perlomeno a partire da febbraio 2002 (operazione di discectomia, doc. 47) non avrebbe più potuto svolgere la sua attività di pittore edile (esercitata per anni in Svizzera); da quella data, lavori di tipo leggero e/o sedentario sarebbero ancora stati proponibili all'80% (doc. 68, 69). L'amministrazione ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi dal quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura dell'80%, l'interessato avrebbe subito un pregiudizio economico del 48%. Questo calcolo si riferisce a dati del 2003 e comporta un'ulteriore diminuzione della perdita del salario da invalido del 15% per fattori personali, quali handicap ed età (doc. 70). Mediante decisione del 12 settembre 2005, l'UAIE ha erogato in favore di A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto dal 1° febbraio 2003 (un anno dopo l'aggravamento della patologia neurologica con operazione di discectomia). E. A._______, sempre rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco, ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo con atto del 14 ottobre 2005. L'assicurato ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI dal febbraio 1997, la concessione del diritto alla rendita completiva in favore della moglie ed i relativi interessi dei ratei (doc. 74). Mediante decisione su opposizione del 20 marzo 2006, l'UAI ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 12 settembre 2005 (doc. 75). F. Con tempestivo gravame del 2 maggio 2006, consegnato alla posta il 4 maggio successivo, A._______, validamente rappresentato dall'avv. De Francesco, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI e la rendita completiva della moglie. L'insorgente chiede altresì una verifica dei contributi da lui versati soprattutto negli anni 1966 e 1967, quando ha lavorato in Svizzera e, se del caso, il ricalcolo delle prestazioni. A suffragio delle sue conclusioni produce documentazione medica già ad atti, oltre ad un rapporto radiografico della colonna cervicale del 26 novembre 2005. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla Dott.ssa Lingenhel-Bichsel, la quale, nella sua relazione del 26 giugno 2006, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 76, 77).

4 Nella risposta dell'11 luglio 2006, l'UAIE riconferma quindi l'inizio del diritto al quarto di rendita al 1° febbraio 2003, ossia un anno dopo l'operazione di discectomia. Per quanto riguarda i presunti contributi del 1966 e parte del 1967, l'amministrazione osserva che l'obbligo contributivo non sussiste fino al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono 17 anni e, pertanto, non possono esistere contributi per il 1966. Per quel che attiene il 1967, la durata contributiva è stata calcolata in base ad apposite tavole. Infine, per quel che si riferisce alla rendita completiva della moglie, l'UAIE riconosce che quest'ultima ha versato almeno un anno intero di contribuzione all'AVS/AI svizzera e, pertanto, una delle condizioni per poterle erogare la rendita completiva è adempiuta. Tuttavia, l'avente diritto della rendita principale, ossia l'interessato, non esercitava un'attività lucrativa immediatamente prima dell'inizio dell'incapacità al lavoro e quindi detta prestazione non può essere concessa facendo difetto la seconda condizione. G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'avv. De Francesco, con la replica del 10 agosto 2006 ha chiesto preliminarmente di poter visionare l'intero incarto ed ha comunque postulato di riconoscere in favore di A._______ il diritto alla rendita intera AI (subordinatamente una rendita superiore al 40%) da gennaio 2001. Dando seguito alla richiesta dell'insorgente, la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CRF) ha fotocopiato l'intero incarto e l'ha inviato all'avv. De Francesco impartendogli nel contempo un termine per presentare una replica completiva. Il 19 settembre 2006, l'avv. De Francesco ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. L'insorgente contesta il calcolo comparativo dei redditi ritenendosi invalido in misura superiore al 70% già dal 1998. A suffragio delle sue conclusioni produce una dettagliata relazione medica allestita il 18 settembre 2006 dal Dott. Calsolaro, specialista in medicina del lavoro, Alessano. Questo sanitario segnala, in particolare, che le patologie affliggenti il peritando gli impedivano di svolgere qualsivoglia attività lucrativa, anche leggera, già da diverso tempo. In ogni caso, un'invalidità in lavoro di ripiego del 75% dovrebbe essere ammessa, secondo il perito, dopo il febbraio 2002 (intervento chirurgico). H. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla Dott.ssa Lingenhel-Bichsel. Nel suo rapporto del 15 novembre 2006, il medico dell'UAIE, alla luce della perizia del Dott. Calsolaro, ha riconsiderato la propria posizione ed ha proposto d'ammettere l'esistenza di un'incapacità al lavoro del 70% come imbianchino dal 4 febbraio 1997 (data di un referto tomografico ad atti, doc. 38), la sua incapacità al lavoro in attività sostitutive leggere e/o sedentarie sarebbe del 20% da quest'ultima data al 9 agosto 1998, del 50% fino al 19 febbraio 2002 e del 70% per il seguito.

5 L'UAI, nella sua duplica del 4 dicembre 2006, propone il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° agosto 2002. Infatti, spiega l'amministrazione, in data 4 febbraio 1998 (un anno dopo il fattore invalidante) la perdita di guadagno si situava già al 47%, ma comunque a quella data non era né assicurato, né peraltro potevano essere concesse prestazioni con un tasso inferiore al 50% per gli assicurati residenti all'estero. Il ricorrente ha comunque raggiunto un tasso d'invalidità del 50% nell'agosto 1998 (cfr. parere medico e calcolo economico), ma a questa data esisteva sempre la condizione d'assicurazione, per cui non potevano essere concesse prestazioni assicurative. Questa condizione legale è stata abolita solamente con effetto dal 31 dicembre 2000. Ma neppure, osserva l'amministrazione, possono essere concesse prestazioni a partire dal 1° gennaio 2001, in quanto l'interessato ha presentato la nuova domanda di rendita AI il 12 agosto 2003 (doc. 14). Le prestazioni possono essere concesse solamente per i 12 mesi che precedono l'introduzione della nuova domanda di rendita, ossia, come proposto, una rendita intera dal 1° agosto 2002. Per quel che attiene alla prestazione completiva della moglie, l'amministrazione ripropone la reiezione del ricorso. I. Chiamato a pronunciarsi in merito alla soluzione transattiva proposta dall'amministrazione, l'avv. De Francesco, con scritto del 27 dicembre 2006, ha chiesto che la prestazione AI decorra dal 1° gennaio 2002, in quanto la nuova domanda di rendita è stata da lui richiesta con scritto del 4 gennaio 2003 (che allega in copia e che esiste agli atti come doc. 19.3 allegato comunque al sollecito del 23 gennaio 2004, doc. 19). Ribadisce la richiesta di rendita completiva per la moglie e rinuncia al ricalcolo delle prestazioni relativamente al problema dei contributi negli anni 1966-67. Il rappresentante del ricorrente insiste sul problema dell'anno intero di contribuzione in capo alla moglie, condizione che, tuttavia, l'amministrazione ha già ritenuto adempiuta. Chiede inoltre visione di un documento del 10 novembre 2004 citato nella decisione su opposizione. J. In esito a riforma del sistema giudiziario federale, la causa è stata demandata al Tribunale amministrativo federale (TAF), in opera dal 1° gennaio 2007. Con ordinanza del 4 aprile 2007, il giudice istruttore ha invitato il ricorrente, relativamente al problema della data di deposito della domanda, a voler esibire la ricevuta postale dell'invio del 4 gennaio 2003. Relativamente al problema della rendita completiva per la moglie, l'interessato è stato invitato ad esibire tutti i certificati riguardanti la sua attività lucrativa da febbraio 1996 a febbraio 1997, ossia il lavoro svolto un anno prima l'insorgere dell'invalidità. Il Tribunale ha inoltre inviato copia del documento del 10 novembre 2004 richiesto. Nella stessa ordinanza alle parti è stata indicata la composizione del

6 collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione. L'avv. De Francesco ha risposto l'11 maggio 2007 precisando di non essere in grado di produrre la prova dell'invio del 4 gennaio 2003. Egli fa comunque valere che nel doc. 76, ossia nel verbale dell'amministrazione del 16 giugno 2006 destinato al medico di fiducia dell'UAIE, la stessa amministrazione avrebbe ammesso tale data. Per quel che si riferisce all'attività di A._______ da febbraio 1996 a febbraio 1997 il rappresentante del ricorrente conferma che il proprio assistito non ha svolto attività lucrative perché invalido. Solo più tardi, nel tentativo di reinserimento professionale, ha svolto qualche lavoro (ottobre 1998-aprile 1999) in una fabbrica di scarpe come peraltro risulta dalla documentazione ad atti. Su questo punto la parte ricorrente solleva un'eccezione procedurale dal momento che la condizione in esame d'attività lucrativa immediatamente prima dell'inizio dell'incapacità al lavoro non sarebbe mai stata sollevata nel corso del procedimento amministrativo e, pertanto, deve dar luogo ad una nuova istruttoria con relativa decisione impugnabile. Considerando in diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per

7 quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito. 2. 2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 80a LAI). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità. 2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 3. In primo luogo va definito qual è l'oggetto del contendere. Con decisione su opposizione del 20 marzo 2006 veniva riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio 2003. Con il ricorso, l'interessato ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera per un periodo precedente tale data, la concessione del diritto alla rendita completiva in favore della moglie ed un

8 ricalcolo delle prestazioni per una mancata contabilizzazione dei contributi versati nel 1966 e parte del 1967. In seguito al deposito della risposta di causa dell'11 luglio 2006 e le relative spiegazioni fornite dall'UAIE in merito alla mancata registrazione dei contributi del 1966 e alla parziale contribuzione per l'anno successivo, nella replica del 10 agosto 2006, l'insorgente ha implicitamente rinunciato a far valere tale obiezione. L'oggetto del contendere rimane pertanto il riconoscimento di una rendita d'invalidità di grado più elevato di un quarto, la sua rispettiva decorrenza ed il riconoscimento della rendita completiva in favore della moglie. L'autorità giudiziaria non è inoltre vincolata dalla soluzione transattiva proposta dall'amministrazione nella sua duplica del 4 dicembre 2006, peraltro non accettata dall'assicurato nella sua memoria difensiva del 27 dicembre 2006 (art. 62 cpv. 4 PA). 4. Per quanto riguarda la decorrenza della rendita, va rammentato che giusta l'art. 48 cpv. 2 LAI, se l'assicurato si annuncia più di 12 mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. L'UAIE ha stabilito che la domanda è stata formalmente presentata dall'interessato, per il tramite del suo avvocato, il 12 agosto 2003 (doc. 14). In questo caso, l'interessato avrebbe diritto ad una rendita AI solo a partire dal 1° agosto 2002 rendendo superfluo l'esame di un suo eventuale diritto a prestazioni prima di questa data (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Da parte sua, l'insorgente pretende di aver presentato la richiesta già il 4 gennaio 2003. Ora, risulta dall'incarto che la lettera datata 4 gennaio 2003 è stata trasmessa all'amministrazione solo in data 22 gennaio 2004, quando l'avv. De Francesco, con lettera del 14 gennaio 2004, ha sollecitato l'evasione della domanda di rendita del 12 agosto 2003. Infatti, l'UAIE ha rubricato tale scritto al doc. 19.3 come allegato al sollecito del 14 gennaio 2004. Questa autorità giudiziaria ha comunque invitato l'avv. De Francesco a volere esibire l'eventuale ricevuta dell'invio del 4 gennaio 2003. Nella sua risposta del l'11 maggio 2007, il rappresentante del ricorrente ha riconosciuto di non essere in grado di produrre tale documento. L'insorgente aggiunge tuttavia che in un documento interno l'UAIE avrebbe ammesso che la domanda è stata presentata il 4 gennaio 2003 (doc. 76). In questo documento viene infatti riportato che "le 12.08.2003 (voire déjà le 04.01.2003) l'intéressé a demandé le réexamen de son droit....". Ora, questa nota non può essere interpretata come suggerito dalla parte ricorrente. La parentesi si limita a riprendere l'ipotesi formulata dall'interessato senza per questo riconoscerle un valore probante. In mancanza di altre prove concrete, il collegio giudicante ritiene pertanto che la domanda di rendita è stata depositata il 12 agosto 2003.

9 5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni : - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

10 abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 7. Nel caso in esame il ricorrente, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa molto ridotta. Per quanto risulta dagli atti, in base alle stesse dichiarazioni dell'insorgente, egli ha lavorato come operaio da gennaio a luglio 1994, da ottobre a dicembre 1998, ma in modo discontinuo, così come da gennaio a maggio 1999. Queste circostanze sono state sostanzialmente ribadite dall'avv. De Francesco nella memoria difensiva dell'11 maggio 2007. Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 8. Dalla documentazione clinica esibita risulta che l'assicurato è affetto da una sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L4-L5 ed esiti di microdiscectomia L4/5 a destra il 19 febbraio 2002, esofagite da riflusso, sindrome ansioso-depressiva. Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente

11 stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un anno. 9. 9.1 Nella sua duplica del 4 dicembre 2006, l'UAIE, dopo aver preso atto del parere del proprio servizio medico (doc. 79), ha proposto di ammettere un'incapacità al lavoro del 70% come pittore edile dal 4 febbraio 1997 (data di una prima tomografia assiale computerizzata, doc. 38). In attività sostitutive leggere, l'incapacità sarebbe solo del 20% fino al 9 agosto 1998, 50% fino al 19 febbraio 2002 e 70% dal 20 febbraio 2002 in poi. 9.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere del medico dell'UAIE. Questo parere è stato ripreso dall'amministrazione ed è sfociato nella proposta di riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° agosto 2002, ossia un anno prima la presentazione della domanda di rendita. Questa valutazione può essere ben condivisa dal momento che le condizioni di salute dell'assicurato risultavano già essere compromesse dal 1997 e sono andate vieppiù peggiorando per il seguito. Dalla precedente valutazione ne consegue che al più tardi a partire dal 20 febbraio 2002 (doc. 70) l'incapacità di guadagno dell'assicurato si situava già al 70% con conseguente diritto alla rendita intera non prima del 1° agosto 2002. 10. 10.1 L'insorgente chiede inoltre di essere posto al beneficio di una rendita completiva per la moglie. Va osservato che questa prestazione è stata soppressa con effetto dal 1° gennaio 2004. Tuttavia le rendite versate prima di questa data (o alle quali si avrebbe potuto avere diritto) continuano ad essere concesse alle condizioni del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2003. Ora, l'art. 34 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino a quella data, stabiliva che le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa, avevano diritto alla rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non fosse legittimato ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva veniva però assegnata soltanto se l'altro coniuge: (a.) presentava almeno un anno intero di contributo; oppure (b.) aveva il domicilio o la residenza abituale in Svizzera. Queste condizioni sono state introdotte con la 10a revisione della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10). In

12 precedenza, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAI in vigore fino al 31 dicembre 1996, l'uomo sposato, legittimato alla rendita, cui non era assegnata la rendita d'invalidità per coniugi, aveva diritto ad una rendita completiva per la moglie. L'art. 34 LAI, nella versione in vigore dopo il 1° gennaio 1997, si applica a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996 (Disposizione finale alla 10a revisione della LAVS, lettera c, vedi anche VSI 2000 p. 236 consid. 6). 10.2 Nella fattispecie, il diritto alla rendita completiva è disciplinato dall'art. 34 LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997. Infatti, l'incapacità di lavoro è iniziata al più presto il 4 febbraio 1997, ciò che comporterebbe un eventuale diritto a una rendita AI un anno dopo. Nell'incarto a disposizione di questo tribunale figurano solo due documenti medici anteriori al 4 febbraio 1997: un referto di esame radiologico dell'8 gennaio 1997, che attesta turbe relativamente banali, e un esame dell'apparato epatico del 16 febbraio 1996 che registra valori nella norma (doc. 35 e 36). Quest'ultimo documento è comunque irrilevante per la questione in esame poiché la patologia epatica non è mai entrata in considerazione per giustificare un'incapacità di lavoro. Ai sensi dell'art. 34 LAI nel tenore in vigore dopo il 1° gennaio 1997, per avere diritto alla rendita completiva in favore della moglie, occorre, tra l'altro, che l'avente diritto alla rendita principale, abbia lavorato immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Secondo la giurisprudenza, non si risponde al requisito dell'immediatezza se tra la cessazione dell'attività lucrativa e l'insorgenza dell'incapacità lavorativa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI sono trascorsi più di due mesi (SVR 2001 IV n. 36). Ora, per sua stessa ammissione, il ricorrente non ha svolto attività lucrativa prima dell'insorgere dell'invalidità. Facendo difetto questa condizione, non può essere assegnata la rendita completiva della moglie. 11. Il ricorrente invoca infine, implicitamente, una violazione del diritto di essere sentito, in quanto non avrebbe avuto modo di esprimersi, in modo adeguato, sulle condizioni poste in merito al riconoscimento del diritto alla rendita completiva delle moglie. Vero è che, in un primo tempo, l'amministrazione aveva indicato che l'interessato non aveva diritto alla rendita completiva in favore della moglie in quanto la stessa non avrebbe versato contributi per almeno un anno intero all'assicurazione svizzera per la vecchiaia (cfr. decisione su opposizione del 20 marzo 2006, pag. 2 punto 3, doc. 75). In questa occasione l'UAIE ha rinunciato ad esaminare l'altra condizione, ossia la circostanza che il titolare della rendita principale abbia esercitato un'attività lucrativa immediatamente prima del manifestarsi dell'invalidità. Va rilevato che questa condizione era comunque già stata menzionata nella decisione su opposizione nel contesto della citazione dell'art. 34 LAI.

13 Con le osservazioni ricorsuali dell'11 luglio 2006, comunque, l'amministrazione ha riconosciuto che la moglie ha lavorato nel nostro Paese per più di un anno intero, ma ha indicato all'insorgente l'altra condizione che, apparentemente, non sembrava adempiuta. Stando così i fatti, non sussiste alcuna violazione del diritto di essere sentito o, per riprendere le osservazioni dell'interessato, non sono state svelate novità o imposte condizioni aggiuntive in merito alle condizioni di riconoscimento del diritto alla rendita completiva. Peraltro, relativamente alla condizione dell'attività lucrativa immediatamente prima del manifestarsi dell'invalidità, lo scrivente TAF ha ulteriormente offerto all'insorgente la possibilità di esprimersi e di raccogliere eventuali prove (cfr. ordinanza del 4 aprile 2007 del TAF). 12. 12.1 In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata, nel senso che A._______ ha diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2002. Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI intimato perché calcoli il montante della prestazioni spettanti al ricorrente ed emani una nuova decisione impugnabile. 12.2 Non vengono prelevate spese processuali. 12.3 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, l'insorgente vince la causa solo in parte. Ha pertanto diritto ad un'indennità ridotta. Vista la memoria di ricorso, di replica e gli ulteriori atti difensivi, nonché la perizia del Dott. Calsolaro, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. .--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che A._______ ha diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2002. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli

14 assicurati residenti all'estero perché proceda al calcolo delle prestazioni spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati. 3. Non si percepiscono spese. 4. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. .-- che viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 5. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità inferiore (n. di rif. x, raccomandata AG) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata AG) Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Il Presidente del collegio: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

C-2763/2006 — Bundesverwaltungsgericht 29.06.2007 C-2763/2006 — Swissrulings