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Bundesverwaltungsgericht 31.10.2012 C-2762/2012

31 ottobre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,740 parole·~14 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione invalidità, decisione del 18 aprile 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2762/2012

Sentenza d e l 3 1 ottobre 2012 Composizione

Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 18 aprile 2012.

C-2762/2012 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di tre figli, i primi due nati l'…, l'ultimo il …, ha lavorato in Svizzera come manutentore ed imbianchino, con permesso per confinanti, nel 2009 e 2010, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 1bis). Nel febbraio 2011 l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 9), facente stato di un tasso d'occupazione del 60% dal 10 marzo 2009 (inizio del rapporto di lavoro) e di un salario mensile di Fr. 1'650.-, non inclusivo degli assegni familiari di Fr. 600.-, nonché di un periodo di malattia a decorrere dal 24 settembre 2010 (doc. 1 a 9). Una volta eseguiti gli accertamenti medici necessari, l'UAI-TI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera per ragioni psichiatriche, sulla base di un grado d'invalidità del 100%, dal 1° settembre 2011, mediante delibera del 20 gennaio 2012, con la relativa motivazione (doc. 9 e 10), che ha trasmesso all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio all'estero dell'assicurato. B. L'UAIE ha emanato la corrispondente decisione il 18 aprile 2012, mediante la quale ha attribuito all'assicurato, dal 1° settembre 2011, una rendita intera d'invalidità di Fr. 116.- al mese, con le relative rendite completive per i figli di Fr. 33.- ciascuna ridotte per soprassicurazione, in funzione di un periodo contributivo di due anni e sette mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 38'976.- e della scala delle rendite 3 (doc. 12 a 14). Peraltro, l'UAIE ha allestito un conteggio, il 31 maggio 2012, dal quale risulta una ritenuta, dovuta a sovrindennizzo, sull'importo delle rendite arretrate a favore di AXA Winterthur, assicuratore collettivo malattia dell'ex datore di lavoro dell'interessato (doc. 16 a 18). L'assicurato ha in seguito esibito due estratti relativi alla sua rimunerazione di gennaio 2011 ed aprile 2012 (doc. 19), nonché una lettera del suo mandatario ad AXA Winterthur, del 21 maggio 2012 (doc. 20), in cui è riferito che il suo salario mensile ammontava, dal 1° gennaio 2011, a Fr. 2'250.- senza le allocazioni familiari di Fr. 600.-.

C-2762/2012 Pagina 3 C. Contro la decisione del 18 aprile 2012, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 21 maggio 2012, chiedendo che il calcolo alla base della rendita intera sia rivisto in considerazione del fatto che il suo salario lordo al 60%, prima della malattia invalidante, ammontava a Fr. 1'650.-, mentre che, a partire dal 1° gennaio 2011, corrispondeva a Fr. 2'250.-, in entrambi i casi senza contare gli assegni familiari di Fr. 600.-. L'UAIE ha risposto il 28 agosto 2012, dettagliando le basi del calcolo della rendita, ed ha concluso al rigetto del ricorso con la conseguente conferma della decisione impugnata. Il ricorrente ha brevemente replicato il 4 ottobre 2012, affermando di non avere nulla da aggiungere a quanto esposto nel suo ricorso. D. Con decisione incidentale dell'8 ottobre 2012, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Con scritto del 18 ottobre 2012, il ricorrente ha chiesto l'esonero dall'anticipo delle dette spese, avanzando una situazione finanziaria difficile, e ha allegato, a comprova del suo dire, un certificato del suo comune di domicilio, dal quale si evince che si trova a carico, con la sua famiglia, del servizio sociale comunale.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).

C-2762/2012 Pagina 4 In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), da ultimo modificato con l'entrata in vigore il 1° aprile 2012, per la Svizzera, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) e del relativo regolamento d'applicazione, il Regolamento (CE) n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati, e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno

C-2762/2012 Pagina 5 Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 4 e 8 del Regolamento n. 883/2004). 2.2 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei relativi Regolamenti nella loro versione aggiornata. 3. Relativamente al diritto applicabile, deve ancora essere precisato che la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (6 a revisione, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659; FF 2010 1603), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). 4. 4.1 L'art. 36 cpv. 2 LAI prevede che le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie d'invalidità. Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito delle Tavole, con versioni disponibili in tedesco e francese, il cui uso è obbligatorio (art. 30 bis LAVS; http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/365/lang:ita/category:23 /viewlang:fre). Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/365/lang:ita/category:23/viewlang:fre http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/365/lang:ita/category:23/viewlang:fre

C-2762/2012 Pagina 6 franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.2 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete (scala massima 44, secondo le Tavole) agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo o rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo contributivo incompleto (scale 01 a 43, secondo le Tavole). 4.3 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i venti anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 4.4 Secondo l'art. 29ter cpv. 1 LAVS, il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe d'età. Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). 4.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e dagli accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29 quater LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'evoluzione dei prezzi e dei salari. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 1 LAVS). Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni in cui avevano figli a carico ed erano assicurati all'AVS/AI; esso corrisponde al triplo della rendita annua minima (art. 29 sexies LAVS). Il diritto all'accredito per compiti educativi sorge nell'anno civile seguente la nascita del primo figlio e si estingue al più tardi alla fine dell'anno civile nel quale il figlio compie sedici anni; esso è sempre attribuito per l'intero anno civile (art. 52f cpv. 1 OAVS).

C-2762/2012 Pagina 7 5. In concreto, il ricorrente non contesta il diritto alla rendita intera d'invalidità, ma contesta implicitamente l'importo della stessa, ritenendo di avere diritto ad un importo più elevato. A questo proposito, questo Tribunale non può che riesporre i dettagli del calcolo effettuato dall'UAIE, rilevando innanzitutto che i contributi versati in Italia sono presi in considerazione per il calcolo di un'eventuale rendita in quel paese, e che il presunto aumento salariale da Fr. 1'650.- a Fr. 2'250.-, senza contare gli assegni familiari, non è determinante poiché il calcolo della rendita è effettuato in base ai redditi iscritti nel conto individuale, ossia a quelli conseguiti nel 2009 e 2010, cioè sino al 31 dicembre dell'anno che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29bis LAVS; doc. 1bis). Così, come risulta chiaramente dalla decisione avversata e dalla risposta dell'UAIE al ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto avere versato, per potere beneficiare di una durata contributiva completa, contributi durante trent'anni fino al 2011 (scala delle rendite 44), anno in cui l'invalidità si è dichiarata (Tavole, versione del 1° gennaio 2011, pag. 8). Al ricorrente possono essere riconosciuti contributi per due anni interi, periodo che corrisponde alla scale delle rendite 3 (Tavole, pag. 10). Riguardo agli accrediti per compiti educativi, tenuto conto che i figli del ricorrente sono nati l'11 dicembre 1995 e il 13 luglio 2005, e che egli è stato assicurato all'AVS/AI per un anno e dieci mesi, ha diritto ad una bonificazione intera, ossia a Fr. 22'778.- (1'160 x 12 x 3 : 22 x 12; cfr. art. 29 sexies LAVS). La somma dei redditi iscritti sul suo conto individuale ammonta a Fr. 27'152.-, importo rivalutato con il fattore 1, visto che la prima registrazione nel conto individuale è avvenuta nel 2009 (Tavole, pag. 15), e diviso per la durata contributiva effettiva di un anno e dieci mesi, ossia Fr. 14'810.-, ai quali bisogna addizionare l'accredito per compiti educativi di Fr. 22'778.-, dimodoché si ottiene un reddito annuo medio determinante di Fr. 37'588.-. In base alla scala delle rendite 3 e al reddito annuo medio determinante di Fr. 38'976.-, la rendita intera d'invalidità corrisponde mensilmente a Fr. 116.- (Tavole, pag. 100).

C-2762/2012 Pagina 8 Procedendo in questo modo, l'UAIE ha dunque eseguito correttamente il calcolo della rendita d'invalidità dovuta al ricorrente. 6. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 7. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali. Ai sensi dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3 a frase LAI. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 8. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, non si prelevano spese processuali, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria parziale risulta priva d'oggetto. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-2762/2012 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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