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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2007 C-2714/2006

16 ottobre 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,405 parole·~17 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | decisione su opposizione del 6 marzo 2006 in mater...

Testo integrale

Corte II I C-2714/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 ottobre 2007 Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Eduard Achermann, Alberto Meuli (presidente di corte), cancelliere Dario Croci Torti. A._________, IT-3040 Morciano di Leuca, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Decisione su opposizione del 6 marzo 2006 in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2714/2006 Fatti: A. A._________, cittadino italiano, nato il 7 aprile 1942, coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1960 al 1977 e dal 1989 al 1990, nel settore edile e come imbianchino, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 42). Dopo il rimpatrio ed un periodo di disoccupazione, ha ripreso a svolgere un'attività lucrativa. Da gennaio 2000 era alle dipendenze della ditta Cesare Rossi di Roma in qualità di custode, in ragione di 25 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica (doc. 45). Il dipendente ha rassegnato le dimissioni con effetto al 15 dicembre 2003 per ragioni di salute. In data 26 febbraio 1993, A._________ aveva formulato una prima domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). Nel formulario per l'assicurato il richiedente aveva indicato di non aver più lavorato dopo il suo rimpatrio per problemi di salute (doc. 5). L'indagine medica aveva accertato che l'interessato era portatore di una cervicolomboartrosi e scoliosi dorsolombare con discopatia a modesto impegno funzionale, modesta bronchite, lievi turbe nefritiche, sindrome cefalgicovertiginosa. Mediante decisione del 27 giugno 1996, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 35). B. In data 20 agosto 2004, A._________ ha formulato una seconda richiesta volta al conseguimento di una rendita AI (doc. 39). Il richiedente è stato visitato il 24 novembre 2004 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di "ipertensione arteriosa lieve non complicata, bronchite cronica semplice, poliartrosi con discopatia lombare ad attuale moderato impegno funzionale" ed ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc. 61). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: Pagina 2

C-2714/2006 - i risultati di un'esofagogastroduodenoscopia del 29 settembre 2000 e di una biopsia gastrica Helicobacter Pylori (+++) del 1° ottobre 2001(doc. 47 e 48); - i risultati (doc. 48); - un verbale di pronto soccorso relativo al ricovero di un paio d'ore il 9 giugno 2002 per ipertensione arteriosa (doc. 50); - un'ecografia epatica e tiroidea del 4 ottobre 2002 (doc. 50a); - un referto radiografico della colonna lombosacrale e dorsale del 29 ottobre 2002 (doc. 52); - un rapporto di visita cardiologica del 5 dicembre 2002 (doc. 53); - un referto di radiografia del rachide lombosacrale del 26 febbraio 2004 ed un rapporto di tomografia assiale computerizzata (TAC) del rachide in toto del 22 giugno 2004 (doc. 54, 55); - un breve rapporto d'esame ortopedico del 21 luglio 2004 (doc. 56); - un rapporto d'esame spirometrico del 17 novembre 2004 (doc. 58); - i risultati di un'ecografia dell'addome superiore del 18 novembre 2004 (doc. 59); - un referto d'esame ecodoppler arti inferiori del 23 novembre 2004 (doc. 60). C. Nel suo rapporto del 28 luglio 2005 (doc. 62, 63), il Dott. Lanzrein, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo della malattie di lunga durata, ha affermato che il richiedente sarebbe ancora in grado di svolgere, a tempo pieno o, in ogni caso, in misura superiore al 60%, il suo precedente lavoro di custode. Mediante decisione del 10 agosto 2005, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 64). Pagina 3

C-2714/2006 D. Con atto del 31 agosto 2005, A._________, regolarmente rappresentato dal Patronato INAPA di Acquarica del Capo, ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio di una prestazione AI. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito un certificato medico del Dott. Palese del 29 agosto 2005 attestante lombalgia cronica da spondiloartrosi lombare e discopatie multiple, disventilopatia di tipo misto, steatosi epatica, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa agli arti inferiori, ernia iatale e gastroduodenite cronica; il medico ritiene il paziente completamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro (doc. 66). Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Muggli, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 23 febbraio 2006, ha affermato che le condizioni di salute dell'assicurato sono ancora tali da permettergli l'esercizio della proficua attività di custode (doc. 69). Mediante decisione su opposizione del 6 marzo 2006, l'UAIE ha respinto l'stanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 10 agosto 2005 (doc. 70). E. Con gravame del 31 marzo 2006, A._________, regolarmente rappresentato dall'avv. Luigi Potenza di Presicce, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Egli si dichiara disposto ad effettuare una visita medica specialistica. Ricevuto il gravame, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott. Muggli, il quale, nella sua relazione del 30 luglio 2006, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 73). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 agosto 2006, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. F. Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 21 settembre Pagina 4

C-2714/2006 2006, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. G. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF), il quale è competente a decorrere dal 1° gennaio 2007. Con ordinanza del 25 luglio 2007, alle parti è stata comunicata la composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusa. Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e Pagina 5

C-2714/2006 per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito. 2. 2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 80a LAI). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità. 2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Pagina 6

C-2714/2006 3. Il ricorrente ha presentato la seconda richiesta di rendita il 20 agosto 2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 20 agosto 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 6 marzo 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va Pagina 7

C-2714/2006 ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 6. Nel caso in esame l'interessato ha svolto una regolare attività lucrativa in Svizzera dal 1960 al 1977 e dal 1989 al 1990. Dopo il rimpatrio, è rimasto per lungo tempo senza lavoro. Dal gennaio 2000 è stato attivo come custode/giardiniere presso una casa privata, in ragione di 25 ore settimanali. Ha rassegnato le dimissioni con effetto al 15 dicembre 2003 per ragioni che l'interessato ascrive alle sue precarie condizioni di salute (doc. 45, 46). Pagina 8

C-2714/2006 Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 7. Dalla documentazione clinica esibita e dalla perizia medica particolareggiata dell'INPS risulta che l'assicurato è portatore di ipertensione arteriosa, bronchite cronica, poliartrosi con discopatia lombare, problemi di circolazione venosa agli arti inferiori ed alcuni disturbi digestivi. Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un anno. Pagina 9

C-2714/2006 8. 8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 50% pur rilevando che l'interessato sarebbe in grado di svolgere un'attività lucrativa adeguata alle sue condizioni di salute. Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE, Dott.ri Lanzrein e Muggli, negano il requisito dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile nell'ambito dell'attività precedentemente svolta dal ricorrente, ossia quella di custode/giardiniere. A questo proposito va rilevato che l'analisi dell'invalidità in riferimento al precedente lavoro di custode è corretta. Infatti, con decisione del 27 giugno 1996, l'autorità amministrativa aveva stabilito che, nonostante il danno alla salute, non sussisteva un'incapacità di lavoro determinante il diritto a prestazioni. A quell'epoca, l'Ufficio AI si era riferito ai precedenti lavori di manovale del settore edile e/o d'imbianchino. Tale decisione essendo cresciuta in giudicato, è da ritenere che l'attività di custode assunta nel 2000 si configura in una nuova scelta dell'interessato. In ogni caso non risulta dall'incarto che questo cambiamento di professione fosse dettato da un problema di salute. I documenti medici acquisiti agli atti sono peraltro tutti posteriori al 2000. 8.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere dei Dott.ri Lanzrein e Muggli. L'assicurato è portatore di un insieme di disturbi di livello del tutto lieve. L'ipertensione viene già definita dal medico dell'INPS come "non complicata". Essa non provoca infatti nessuna compromissione cardiovascolare e non richiede nemmeno, per ora, una particolare cura farmacologica. La bronchite viene definita semplice. Non sussiste alcuna insufficienza polmonare. Il referto spirometrico del 17 novembre 2004 indica solamente una lieve disventilopatia di tipo misto. Quest'affezione non provoca alcuna incapacità di lavoro di rilievo L'artrosi è diffusa, ma non grave, a livello lombare. Questa patologia, compatibile con l'età, ormai avanzata, dell'assicurato, non provoca debilitazioni di rilievo. L'apparato locomotorio/articolare permane sostanzialmente utile: il rachide è spinalgico in sede cervicale e Pagina 10

C-2714/2006 lombare e presenta solouna modesta contrattura in sede lombare con movimenti limitati per un terzo; gli arti superiori non presentano limitazioni funzionali, mentre per quel che attiene agli arti inferiori si accusano dolenzie alle articolazioni coxofemorali ed alle ginocchia unicamente nei movimenti estremi, e con funzionalità conservata; la manovra di Lasègue è negativa, l'andatura normale, il portamento eretto. L'interessato soffre di una banale insufficienza venosa agli arti inferiori appena rilevabile all'esame ecodoppler effettuato nel novembre 2004 (curva velocimetrica senza alterazioni di rilievo, circolo venoso superficiale con incontinenza valvolare lieve delle grandi safene). Infine, l'insorgente soffre di comuni disturbi gastrici privi di significato a livello di capacità al lavoro. La presenza dell'Helicobacter pylori (+++) riscontrata nel 2001 non è determinante, dal momento che questa infezione è del tutto emendabile con specifica cura antibiotica. Per il resto, nonostante l'età, il ricorrente si presenta in buone condizioni generali di salute. 8.3 Si può inoltre osservare che la documentazione oggettiva alla base dell'impugnata decisione non è molto attuale. Tuttavia, l'insorgente ha prodotto in sede d'opposizione solo un certificato medico del 29 agosto 2005 del Dott. Palese, il quale si limita ad elencare le già note patologie. Il ricorso non è accompagnato da documentazione medica. In queste circostanze una nuova perizia medica non si appalesa necessaria, vista l'assenza di nuove patologie. 8.4 Il collegio giudicante ritiene quindi che l'assicurato avrebbe potuto continuare, dopo il 15 dicembre 2003, data delle dimissioni, il suo precedente lavoro di custode/giardiniere presso privati (od ogni altro lavoro non eccessivamente pesante), a tempo pieno o in misura superiore al 60% in modo da escludere un'invalidità di rilievo ai fini della rendita. 9. 9.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 9.2 Non vengono prelevate spese processuali. Pagina 11

C-2714/2006 9.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. ___________) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente di corte: Il cancelliere: Alberto Meuli Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l� indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e � se in possesso della parte � i Pagina 12

C-2714/2006 documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13

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