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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2008 C-2704/2007

20 novembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,366 parole·~12 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | decisione del 29 marzo 2007

Testo integrale

Corte II I C-2704/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 novembre 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro B._______, intimata, Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 29 marzo 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2704/2007 Fatti: A. Mediante decisione del 9 agosto 2002, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora: Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2000 (Fr. 1'535.- e Fr. 1'573.- dal 1° gennaio 2001). Tale prestazione era accompagnata da una rendita completiva in favore del figlio C._______, nato il 26 agosto 1999, del montante di Fr. 614.- mensili e Fr. 629.- mensili dal 1° gennaio 2001 (doc. 16). B. L'11 luglio 2006, innanzi al Tribunale civile e penale di Varese, i coniugi A._______ e B._______ sono addivenuti ad una separazione consensuale del vincolo matrimoniale; agli atti dell'UAIE è stata depositata copia delle condizioni della separazione consensuale dalle quali si evince che il figlio C_______ è stato affidato alla madre ed abita presso la stessa; A._______ è tenuto a versare alla moglie l'importo di Euro 1'100.- mensili a titolo di mantenimento del figlio C_______ e della moglie medesima, da intendersi Euro 550.- per ciascuno (doc. 55, 56). In data 14 febbraio 2007, B._______ ha formalizzato una domanda di versamento personale della rendita completiva assegnata al figlio C_______ e fino allora versata al padre (doc. 82). Mediante decisione del 29 marzo 2007, l'UAIE ha disposto il pagamento della rendita completiva del figlio C_______ alla madre B._______ a decorrere dal 1° dicembre 2006, in quanto il pagamento della rendita completiva era stato sospeso da quella data in attesa della formalizzazione della domanda. C. Con il ricorso del 13 aprile 2007, depositato il 16 aprile successivo, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede che la rendita completiva del figlio C_______ gli venga di nuovo pagata in quanto è già astretto al versamento di Euro 550.- nell'ambito delle disposizioni relative alla separazione coniugale. Egli precisa inoltre che la moglie, pur richiedendo il versamento della Pagina 2

C-2704/2007 rendita completiva del figlio a proprio favore, non si sarebbe preoccupata di aggiornare la convenzione di separazione coniugale. D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 giugno 2007, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Con ordinanza del 22 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha inviato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alle osservazioni dell'amministrazione, entro il 22 agosto 2007. L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica. Con ordinanza del 31 agosto 2007, il ricorrente è stato invitato a versare la somma di Fr. 500.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Tale importo è stato regolarmente versato il 17 settembre successivo. Con ordinanza del 3 ottobre 2007, il TAF ha invitato l'opponente, B._______, a volersi esprimere in merito al ricorso del marito e la risposta di causa dell'amministrazione, entro il 5 novembre 2007. L'interpellata non ha risposto. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). Pagina 3

C-2704/2007 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono Pagina 4

C-2704/2007 sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Secondo una giurisprudenza costante il tribunale chiamato a dirimere una vertenza in materia di assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Nella fattispecie l'oggetto del litigio concerne il pagamento della rendita completiva per il figlio C_______ . Nella decisione del 29 marzo 2007, l'UAIE ne ha infatti disposto, a partire dal 1° dicembre 2006, il pagamento direttamente alla madre B._______, con la quale vive, togliendola al padre titolare della rendita d'invalidità. 5. 5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le condizioni per avere diritto a una rendita completiva sono adempiute. Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (che non è messo in discussione nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. Pagina 5

C-2704/2007 L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2). 5.2 In relazione alle norme sopra menzionate, va ancora ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis). 6. 6.1 Nella fattispecie si deve rilevare che la sentenza di separazione è stata emanata quando A._______ era già al beneficio di una rendita d'invalidità. Questa infatti decorre dal 1° ottobre 2000 per decisione del 9 agosto 2002. In base alle condizioni della separazione consensuale, omologate dal giudice civile di Varese (doc. 71, 72) l'11 luglio 2006, il figlio dell'insorgente e di B._______ è stato affidato alla madre e vive con essa. Pagina 6

C-2704/2007 In applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS la rendita completiva per il figlio dovrebbe essere di primo acchito versata a B._______. L'importo di queste rendite dovrebbe aggiungersi a un eventuale assegno di mantenimento del padre A._______ (art. 285 cpv. 2 CC). È infatti determinante il fatto che il figlio sia stato collocato presso la madre che ne ha la custodia. 6.2 Resta da esaminare se il giudice civile che ha accolto la domanda di separazione giudiziale non abbia preso una disposizione diversa come del resto lo permettono gli art. 285 cpv. 2 CC e 71 ter cpv. 1 OAVS. Dalle conclusioni congiunte depositate con l'autorizzazione giudiziale di separazione dell'11 luglio 2006 si evince che le parti non si sono espresse in merito ad assegni famigliari o introiti assimilabili a questi come la rendita completiva per il figlio legata ad una prestazione d'invalidità del padre. Viene semplicemente detto che quest'ultimo deve alla moglie un'importo mensile di Euro 1'100.- a titolo di mantenimento del figlio e della moglie stessa. Nello stesso documento, viene poi precisato che tale importo è da intendersi riferito alla moglie per Euro 550.- e al figlio per Euro 550.-. Né può essere sostenuto, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, che l'assegno di mantenimento in favore del figlio debba intendersi come “implicita ed esplicita applicazione” di una disposizione diversa del giudice civile di cui all'art. 71ter OAVS. Spetta infatti a A._______ di ridefinire gli aspetti pecuniari degli effetti accessori della separazione, domandando al giudice civile italiano di pronunciarsi in merito alla rendita completiva per il figlio proveniente da una prestazione principale di pensione estera (DTF 134 V 19 consid. 2.3.5). Visto l'art. 71ter cpv. 2 OAVS, il pagamento della rendita completiva a B._______ può essere disposto a partire dal 1° dicembre 2006. Pertanto, la richiesta della moglie di ricevere personalmente la rendita completiva del figlio C_______ a lei affidato appare legittima. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Pagina 7

C-2704/2007 7. 7.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 500.-, vengono addossate al ricorrente e sono compensate con l'anticipo spese di pari importo da lui versato il 17 settembre 2007. 7.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente. 7.3 In quanto autorità federale, l'UAIE, pur vincente in causa, non ha diritto ad una tale indennità (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), né l'intimata che ha rinunciato a partecipare alla presente procedura. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 500.-, versato il 17 settembre 2007. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - intimata (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 8

C-2704/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 9

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